COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 212 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Fulgor Castelfranco “1968” avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore De Santi Tommaso fino al 30/06/2011 ( C.U. n. 47 del 20/04/2011).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 77 del 26 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
212 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantesca Fulgor Castelfranco "1968" avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore De Santi Tommaso fino al 30/06/2011 ( C.U. n. 47 del 20/04/2011).
L'Unione Sportiva Fulgor Castelfranco "1968", con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. - con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 17 aprile 2011, contro la Società Florence Sporting Club - che così veniva motivato: “A gioco fermo colpiva volontariamente con un pugno al naso un giocatore avversario causandogli naso gonfio e sanguinante. Il calciatore colpito veniva sostituito e successivamente accompagnato al pronto soccorso per accertamenti”.
La Società reclamante contesta la sussistenza del gesto.
Il giocatore avrebbe semplicemente reagito ad una aggressione compiuta da un giocatore avversario (Bavaresi) sbracciando al solo fine di difendersi; in tale frangente “del tutto inavvertitamente ed a mano aperta” avrebbe colpito il naso del numero sette della squadra ospite.
L'intervento del De Santi si sarebbe limitato ad una condotta difensiva che avrebbe cagionato conseguenze assolutamente non previste e non volute dal calciatore ed anzi attesta con un certificato di cinque giorni la sussistenza di lesioni anche a carico del medesimo.
Ricordando la lunga carriera del giocatore assolutamente esente da censure chiede pertanto che la sanzione sia adeguatamente ridotta.
La ricostruzione fornita non appare condivisibile.
L'originario rapporto di gara riporta il fatto in modo del tutto incompatibile con la dinamica riferita dalla società.
Il calciatore De Santi, sotto il diretto controllo del D.G.: “...a giuoco fermo, colpiva volontariamente con un pugno al naso un giocatore avversario”.
Anche nel supplemento il D.G. sembra aver assistito ad una diversa dinamica rispetto alla ricostruzione fornita e ribadisce la ricostruzione dei fatti fornita precisando di non aver assolutamente assistito ai presunti spintoni ricevuti da De Santi e confermando l'assoluta volontarietà del gesto (pugno non mano aperta!) e le relative conseguenze cagionate al giocatore avversario.
Per quanto attiene al certificato prodotto dalla difesa deve evidenziarsi che il trauma contusivo in sede cervicale sembra sostenuto dalle stesse dichiarazioni del paziente che riferisce “cervicalgia dopo essere stato colpito al collo nel corso di una rissa insorta al termine di un incontro sportivo” più che dalle reali evidenze diagnostiche (“Esame Obiettivo negativo. Non presenti ecchimosi cutanee”).
Orbene occorre ricordare che l'art. 19 comma 4 così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: […]
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).”
Bisogna altresì precisare che, per giurisprudenza consolidata, la particolare violenza della lettera c) viene ipotizzata nei casi in cui la condotta abbia cagionato specifiche conseguenze fisiche o in quelli in cui sia ravvisabile una particolare volontà lesiva (dolo) dedotta dall'intensità delle azioni poste in essere dal soggetto agente.
Nel caso concreto la C.D.T. ritiene che tutti gli elementi della fattispecie, oggettivi e soggettivi, sussistano e siano evidenti.
Il calciatore ha infatti colpito volontariamente l'avversario cagionandogli conseguenze fisiche e la condotta risulta oggettivamente aggravata dalla forza del pugno, dalla zona attinta (volto) nonché dal fatto che il giuoco fosse fermo al momento del gesto.
In questo caso, dovendosi ritenere la condotta particolarmente pericolosa anche per le conseguenze che avrebbe potuto cagionare, è manifesta la volontà lesiva del De Santi che ha colpito, con piena consapevolezza, l'avversario.
La sanzione applicata dal G.S.T. deve pertanto essere confermata potendosi interamente addebitare al calciatore le conseguenze di un gesto palesemente volontario e potendosi facilmente ipotizzare le possibili lesioni prodotte al calciatore avversario.
Tali elementi devono dunque adeguatamente inasprire la sanzione minima prevista dal C.G.S. e pertanto il provvedimento adottato dal G.S.T. appare equo ed in linea con analoghe decisioni disciplinari.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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