COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 211 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società U.S.D. Urbino Taccola avverso l’ammenda di € 500,00 inflitta dal G.S. Pisa (C.U. n. 50 del 13.04.2011):
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 75 del 12 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
211 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società U.S.D. Urbino Taccola avverso l'ammenda di € 500,00 inflitta dal G.S. Pisa (C.U. n. 50 del 13.04.2011):
Propone rituale reclamo la società U.S.D. Urbino Taccola - nella persona del Presidente - avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta dal G.S. Pisa “per intemperanze di propri sostenitori che al 50' del secondo tempo offendevano un giocatore avversario profferendo frase razzista”.
La reclamante nell'impugnare il provvedimento sopraindicato afferma di non accettare l'etichetta di società razzista in quanto nella storia della società non si sono mai verificati episodi di intolleranza razziale, ed anche in considerazione del fatto che nella suddetta associazione sportiva militano numerosi giocatori marocchini, albanesi etc.
La società pone in evidenza il comportamento del giocatore vittima dei supposti cori il quale, dopo la segnatura di una rete, avrebbe tenuto un comportamento provocatorio ed offensivo nei confronti del pubblico presente, tant'è vero che veniva successivamente espulso.
Precisa inoltre la reclamante che la parola “nero” veniva pronunciato senza intenzioni razziali, ma solo quale espressione di rabbia per il comportamento esagerato tenuto dal giocatore.
Conclude chiedendo – in tesi - l'annullamento della sanzione - in ipotesi – una riduzione.
La C.D.T.T., acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, riunitasi per la discussione rileva quanto segue.
Il reclamo non merita accoglimento.
L'arbitro con il supplemento di rapporto ha confermato quanto riportato in sede di prima refertazione, in particolare che i tifosi della squadra Urbino Taccola rivolgevano al calciatore avversario Accordino Keiner “vai fuori negro di XXXXX”.
Le eccezioni difensive sollevate dalla reclamante sono infondate in quanto preordinate alla ricerca di un titolo giustificativo della condotta dei propri supporter.
Anche il richiamo - quale attenuante del comportamento dei propri tifosi – della condotta tenuta dal calciatore si manifesta privo di pregio.
L'entità della sanzione irrogata appare congrua in relazione all'art. 11 C.G.S., comma 3, il quale in tema di “Responsabilità per comportamenti discriminatori”così dispone:
“Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione.
Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione.
In caso di violazione si applica l’ammenda da € 20.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, l’ammenda da € 15.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, l’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C, l’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00 per le altre società”.
P.Q.M.
la C.D.T.T.
1. respinge il reclamo;
2. conferma l'ammenda di € 500,00 a carico della società U.S.D. Urbino Taccola;
3. dispone l’addebito della tassa di reclamo
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