COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 205 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo del sig. Matteo Pes avverso la decisione del G.S.T. che lo ha sanzionato con una squalifica fino al 05/04/2012. C.U. n.40/2010

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 205 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo del sig. Matteo Pes avverso la decisione del G.S.T. che lo ha sanzionato con una squalifica fino al 05/04/2012. C.U. n.40/2010 Nel corso della gara “ Santa Firmina-San Domenico” valevole per il campionato di 3^ categoria, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per somma di ammonizioni. Al momento della notifica del cartellino rosso si avvicinava al D.G. e afferrandolo per la maglia lo strattonava e lo spingeva all’indietro a più riprese, finendo per farlo arretrare di circa due passi fino alla rete di recinzione. A tal puntogli rivolgeva frasi offensive e minacciose. Per tale condotta veniva sanzionato dal G.S.T. con una squalifica di 12 mesi. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo in proprio il calciatore in oggetto, riconoscendo di fatto il comportamento contestatogli dal G.S. e giustificandolo con il momento difficile che sta attraversa per motivi personali. Chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto già descritto in sede di rapporto gara. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti ritiene provati i fatti contestati al giocatore e del resto da lui stesso ammessi. Ritiene, altresì, eccessiva la sanzione espressa dal G.S. Dalla lettura del rapporto arbitrale emerge in maniera evidente che l’azione posta in essere nei confronti dell’arbitro è senza soluzione di continuità, rappresentando pertanto un’unica condotta che non ha avuto conseguenze fisiche per il D.G. Alla luce di tale considerazione questa Commissione Disciplinare ritiene più equo quantificare la sanzione in mesi otto, fino al 06/12/2011. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it