CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 aprile 2011 promosso da: Dott. Leonardo Corsi contro Bologna F.C. 1909 SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 aprile 2011 promosso da: Dott. Leonardo Corsi contro Bologna F.C. 1909 SpA IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Domenico La Medica (Presidente) Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro) Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro) in data 26 aprile 2011, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2431 dell’8 novembre 2010) promosso da: Dott. Leonardo Corsi, nato a Firenze il 23 aprile 1973 e ivi residente in Corso d’Italia n. 29, iscritto nell’elenco degli Agenti dei calciatori c/o FIGC, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Duca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiaravalle (AN) al Corso Matteotti n. 175 parte istante contro Bologna F.C. 1909 SpA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna alla Via Casteldebole n. 10 parte intimata FATTO Il Dott. Leonardo Corsi, iscritto nell’Elenco degli Agenti calciatori c/o FIGC, ha proposto ricorso al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (TNAS) per l’accertamento del suo diritto nei confronti del Bologna F.C. 1909 SpA al compenso pattuito per l’opera di assistenza nella conclusione del “trasferimento e tesseramento del calciatore Andrea Raggi”. Al riguardo fa presente che, a fronte dell’incarico conferito all’Agente, in caso di perfezionamento dell’incarico stesso, la Società si obbligava a corrispondere la somma forfettaria di € 121.000 (euro centoventunomila/00) più IVA; tale importo avrebbe dovuto essere erogato in tre distinti ratei: € 55.000 (euro cinquantacinquemila/00) al 15 maggio 2010,. € 32.000 (euro trentaduemila) al 15 maggio 2011, € 34.000 (euro trentaquattromila) al 15 maggio 2012, con la precisazione che i suddetti importi “saranno corrisposti esclusivamente in caso di pendenza del tesseramento del calciatore con il Bologna F.C. 1909” e che “in caso di trasferimento, risoluzione, cessazione del rapporto con il calciatore, l’importo di cui sopra sarà ridotto proporzionalmente”. In data 10 luglio 2009 il Sig. Andrea Raggi stipulava accordo di prestazione sportiva con il Bologna F.C. 1909 della durata di tre anni, con decorrenza dal 10 luglio 2009 fino al 30 giugno 2012; poiché, per tutta la stagione sportiva 2009/2010 il Sig. Raggi ha militato quale calciatore tesserato del Bologna F.C. 1909 nella compagine emiliana, il ricorrente afferma di essere creditore della somma di € 55.000 (euro cinquantacinquemila/00) oltre IVA, corrispondente alla rata scaduta il 15 maggio 2010 e non corrisposta, oltre agli interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo. Peraltro, essendo rimasti infruttuosi tutti i tentativi per ricevere la somma in questione, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame. La società Bologna F.C. 1909, con raccomandata in data 10 marzo 2011, n. 1111, ha eccepito l’improponibilità e/o l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per difetto di potestas iudicandi e/o competenza del Tribunale adito. Per conseguenza ha dichiarato di non accettare la devoluzione della controversia all’intestato Tribunale e, per l’effetto, di non nominare alcun componente del Collegio e di non conferire alcun mandato a comporre la controversia né al Tribunale né ai suoi Collegi, né ad alcun arbitro; ha, altresì, dichiarato di non accettare alcun contraddittorio nel merito della controversia e/o sulle pretese del Corsi, comunque infondate in fatto e in diritto, poiché, in relazione a quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento degli Agenti dei calciatori 2007, in vigore al momento della sottoscrizione del mandato, alla data della sottoscrizione del contratto Bologna / Raggi (10 luglio 2009), il mandato Bologna / Corsi era privo di efficacia in quanto depositato presso la Commissione Agenti dei calciatori c/o FIGC il successivo 24 luglio 2009. Infine indica la Camera arbitrale della FIGC e/o l’Autorità Giudiziaria Ordinaria unici giudici competenti a decidere la controversia e/o a pronunciarsi sulle pretese del Dott. Corsi. All’udienza del 15 marzo u.s., dopo la trattazione orale svoltasi alla sola presenza del difensore della parte istante, il Collegio arbitrale ha concesso termine fino al 25 marzo 2011 per il “deposito di memorie di replica alla memoria di parte intimata”; entro l’anzidetto termine, l’interessato ha fatto pervenire una memoria in cui ribadisce le sue pretese, contestando le avverse deduzioni ed eccezioni. DIRITTO 1. Relativamente all’eccepita “improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per difetto di potestas iudicandi e/o competenza del Tribunale adito dall’Agente Corsi Dott. Leonardo”, va osservato che l’art. 23 del Regolamento Agenti che disciplina il contratto, in vigore dal 1° febbraio 2007 al 10 aprile 2008, prevedeva che “ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI (la “Camera”) ai sensi del relativo Regolamento pubblicato a cura del CONI”; peraltro, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI, a far dato dal 22 gennaio 2009, è stata sostituita, nelle proprie competenze, dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport oggi adito, giusta l’art 34 del relativo Regolamento secondo cui “Le controversie in precedenza previste dal Regolamento per la risoluzione delle controversie relative all’attività di Agente di calciatori approvato dalConsiglio Nazionale del CONI in data 26 giugno 2007, comprendente ogni controversia sportiva tra Agente e calciatore, Agente e società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e tra Agenti, restano devolute al Tribunale [nazionale di arbitrato per lo sport] e sono regolate dal presente Codice (…)”. Emerge, pertanto, che, correttamente, l’interessato ha adito questo Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, mentre il richiamo alla Camera arbitrale FIGC, contenuto nel contratto di mandato, è dipeso dall’utilizzo e dalla diffusione, da parte della FIGC, di facsimile contrattuali non adeguati ai nuovi testi regolamentari. Relativamente, poi, all’orientamento del TAR del Lazio, che ha annullato alcune disposizioni del Regolamento Agenti, si osserva che il TAR ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR, invero, non ha escluso la competenza degli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Precisamente non ha censurato la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all’arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale. Pertanto, l’eccezione del Bologna F.C. 1909 si rivela infondata. 2. L’intimata Bologna F.C. 1909 dichiara di non accettare il contraddittorio sul merito della controversia, ma sostiene che “alla data della sottoscrizione del contratto Bologna / Raggi (10 luglio 2009) il mandato Bologna / Corsi era privo di efficacia in quando depositato presso la Commissione Agenti dei calciatori c/o FIGC solo il successivo 24 luglio 2009”. Al riguardo si deve sottolineare che il contratto di mandato è stato sottoscritto in data 8 luglio 2009, tempestivamente inviato presso la Commissione Agenti c/o FIGC e da questa ricevuto il 24 luglio 2009, e che tale adempimento ha determinato la validità del contratto dal momento della sua sottoscrizione. In altri termini il deposito o la spedizione del mandato alla Commissione Agenti c/o FIGC rappresenta una condizione dal cui verificarsi dipende l’acquisto dell’efficacia del mandato stesso con effetti ex tunc. Anche le avverse, superiori deduzioni, pertanto, devono ritenersi infondate. 3. Dopo queste preliminari considerazioni, scendendo all’esame del merito, il ricorso merita accoglimento in quanto dalla documentazione depositata in atti risulta dovuto, nell’ammontare indicato, il credito vantato dal ricorrente; invece, nessuna attestazione di pagamento è stata in alcun modo prodotta dalla Bologna F.C. 1909 SpA. 4. In conclusione il ricorso del Dott. Leonardo Corsi deve essere accolto e, per l’effetto, la Bologna F.C. 1909 SpA va condannata al pagamento a favore dell’istante della somma pari a € 55.000 (euro cinquantacinquemila/00) oltre IVA, nonché degli interessi legali maturati e maturandi da calcolarsi dal 15 maggio 2010 sino al saldo. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. Accoglie il ricorso del Dott. Leonardo Corsi e, per l’effetto, accerta il diritto del medesimo al compenso pattuito nel mandato per cui è causa e condanna la società Bologna F.C. 1909 SpA al pagamento a di lui favore della somma pari a € 55.000 (euro cinquantacinquemila/00) oltre IVA, nonché degli interessi legali maturati e maturandi da calcolarsi dal 15 maggio 2010 sino al saldo. 2. Pone a carico della società Bologna F.C. 1909 SpA il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate in € 1.000 (euro mille/00). 3. Pone a carico della società Bologna F.C. 1909 SpA, con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, liquidati in complessivi € 3.000 (euro tremila/00) oltre accessori e spese. 4. Pone a carico della società Bologna F.C. 1909 SpA il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 5. Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalla parte istante. Così deliberato in data 26 aprile 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Domenico La Medica F.to Massimo Coccia F.to Bartolomeo Manna
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