CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 06 aprile 2011 promosso da: Sig. Carlo Pallavicino / Sig. Claudio Marchisio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 06 aprile 2011 promosso da: Sig. Carlo Pallavicino / Sig. Claudio Marchisio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. MASSIMO COCCIA – ARBITRO PROF. AVV. LUIGI FUMAGALLI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. n. 0009 del 3 gennaio 2011 promosso da: Sig. Carlo Pallavicino, nato a Firenze il 19 dicembre 1962 e residente in San Casciano, Via Treggiaia n. 50, cod. fisc. PLLCRL62T19D612M, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via De’ Marchi n. 4/2 istante CONTRO Sig. Claudio Marchisio, nato a Torino il 19 gennaio 1986 ed ivi residente, Viale Olanda n. 2, cod. fisc. MRCCLD86A19L219F, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Briamonte e Lucia Ostoni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Grande Stevens in Torino, Via del Carmine n. 2 intimato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal mandato procuratorio conferito da Claudio Marchisio a Carlo Pallavicino volto all’assistenza e consulenza nel corso delle trattative e nei rapporti con le società sportive professionistiche, in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento Agenti. Con atto depositato in data 3 gennaio 2011 prot. n. 0009, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Massimo Coccia veniva nominato quale Arbitro della parte istante; il Prof. Avv. Luigi Fumagalli quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro), Prof. Avv. Luigi Fumagalli (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 11 marzo 2011 presso la sede dell’arbitrato. Il Sig. Pallavicino formulava le seguenti conclusioni: «L’On. Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport del C.O.N.I. voglia condannare il Sig. Claudio Marchisio alla corresponsione in favore dell’Agente, Sig. Carlo Pallavicino, della somma di Euro 106.344,00 (centoseimilatrecentoquarantaquattro/00), IVA compresa, per tutte le ragioni ut sopra analizzate, oltre interessi legali dal dì della maturazione sino al saldo». Con atto depositato in data 11 marzo 2011 prot. n. 0576 il Sig. Claudio Marchisio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «A) In via pregiudiziale: accertare l’incompetenza del Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport in favore del Collegio Arbitrale presso la FIGC, per le motivazioni di cui in narrativa; B) Nel merito: in via principale: rigettare poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto la domanda avversaria; in via riconvenzionale: previo accertamento della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., condannare il sig. Carlo Pallavicino al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati al sig. Claudio Marchisio, da liquidarsi in corso di causa eventualmente anche in via equitativa». All’udienza dell’11 marzo 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva la discussione. In quella stessa sede, il Collegio assegnava termini alle parti al 23 marzo e al 1° aprile 2011 per il deposito, rispettivamente, di memorie e documenti e di eventuali repliche. Il Collegio, inoltre, fissava l’udienza di discussione per il giorno 6 aprile 2011. Successivamente, in data 6 aprile 2011, si svolgeva la discussione, all’esito della quale il Collegio si riservava trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. I. Il Sig. Pallavicino ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti di Claudio Marchisio in virtù del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti. Il contratto stipulato con l’odierno intimato, depositato in data 24 settembre 2008 con scadenza 30 maggio 2010, prevedeva ex art. 3, lettera b), che il procuratore del calciatore avrebbe ricevuto da quest’ultimo una percentuale pari al 3% «del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato, da corrispondersi entro e non oltre quattro mesi dalla decorrenza dello stesso, per ognuna delle stagioni contrattuali». La difesa dell’istante osserva come «il 1° novembre 2009 ed il 1° novembre 2010, pertanto, sono divenuti esigibili i compensi dell’Agente, limitatamente al 3% dell’importo annuo lordo degli emolumenti riconosciuti all’atleta [dalla Juventus F.C. S.p.a.] nelle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011». Pertanto, conclude il Sig. Pallavicino, «in relazione agli obblighi di carattere sostanziale derivanti da tale tipologia di contratti, si sia in presenza, nella fattispecie, di inadempimento contrattuale, tanto chiaro quanto ingiustificato, da parte del Sig. Marchisio nei confronti del Sig. Pallavicino, a fronte del pieno rispetto degli obblighi contrattuali incombenti su quest’ultimo». 2. Il Sig. Claudio Marchisio, con la propria memoria di costituzione, chiede che la domanda avversaria venga rigettata perché infondata in fatto e in diritto e, ex art. 96 c.p.c., chiede il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. I. In primo luogo, il Sig. Marchisio eccepisce l’incompetenza del Tribunale adito,sostenendo che « […] i) per i contratti di incarico stipulati anteriormente al 31.1.2007 debba persistere la competenza della Camera Arbitrale costituita presso la FIGC; ii) per i contratti sottoscritti successivamente all’8 aprile 2010 sia esclusivamente competente il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; iii), infine, per i contratti di incarico in essere alla data di entrata in vigore dell’attuale Regolamento, continuerà ad essere competente la Camera Arbitrale, salvo diversa espressa previsione delle parti, che modifichino la clausola compromissoria indicando la competenza del tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport. […]». Pertanto, «[…] ai sensi dell’art. 30 del nuovo Regolamento Agenti Calcio le Parti avrebbero potuto derogare a tale clausola compromissoria solo e unicamente con una ulteriore, sopravvenuta modifica contrattuale, di fatto mai intervenuta […]». II. In secondo luogo e nel merito, la difesa dell’intimato osserva come l’Agente sia stato sempre debitamente compensato dal calciatore, suo ex assistito, in ottemperanza agli obblighi contrattuali in essere tra le parti. Parte intimata produce documentazione attestante il bonifico eseguito a favore della Branchini Associati S.p.a., società alla quale (conformemente al Regolamento Agenti della FIGC) l’Agente ha attribuito i diritti economici derivanti dai suoi incarichi, per un importo pari ad € 42.960,00. La difesa del calciatore osserva come, a fronte dell’avviso di fattura del 14 dicembre 2010, relativo al compenso per la stagione sportiva 2009/2010, il Sig. Marchisio abbia corrisposto, mediante bonifico bancario, la suddetta somma in data 28 dicembre 2010; inoltre, continua la difesa della parte intimata, rispetto a tale bonifico seguiva successivamente «l’emissione da parte della Branchini Associati S.p.a. della fattura n. 45/2010». III. Con riferimento alla stagione sportiva 2010/2011, il Sig. Marchisio si limita ad osservare come la stessa sia «iniziata dopo la scadenza del Mandato, occorsa il 30.5.2010 […]. Il sig. Marchisio, dunque, ha pagato tutto quanto richiesto dall’istante che, pertanto, nulla può pretendere dall’esponente». IV. Da ultimo, il Sig. Marchisio deduce come l’azione intrapresa dal Sig. Pallavicino sia gravemente infondata e, pertanto, chiede che gli vengano riconosciuti tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, atteso che «nell’ambiente calcistico la falsa notizia del proprio omesso pagamento ne ha chiaramente intaccato la credibilità commerciale, anche nei confronti di altri futuri mandatari». 3. I Nel corso del procedimento arbitrale, le parti hanno provveduto al deposito di documenti e allo scambio di memorie e di repliche, così come autorizzate dal Collegio nel corso della prima udienza dell’11 marzo 2011. La difesa dell’Agente osserva, in primo luogo, e limitatamente all’eccezione di incompetenza del Tribunale, come l’art. 23 del Regolamento Agenti preveda che «ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI (la “Camera”) ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI». Pertanto, conclude la difesa di parte istante, «come noto, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI, a far data dal 22 gennaio 2009, è stata sostituita nelle proprie competenze dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport oggi adito». Inoltre, la difesa del Sig. Pallavicino, preso atto del pagamento di quanto dovuto dal calciatore per la stagione 2009/2010, precisa come «i compensi degli Agenti di calciatori sono soggetti ad IVA, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, che qualifica come prestazioni di servizi anche quelle effettuate, dietro corrispettivo, in relazione ad un contratto di agenzia». Pertanto, l’Agente conclude con la reiterazione di quanto chiesto nell’istanza di arbitrato, rideterminando l’importo richiesto nella somma di € 63.384,00. II. La difesa del calciatore, rispetto a quanto dedotto dall’istante in ordine all’eccezione di incompetenza del TNAS, osserva come «tuttavia, ogni eventuale dubbio che dovesse persistere al riguardo dovrà ritenersi necessariamente superato alla luce della sentenza n. 33427/2010 pronunciata in data 4 novembre 2010 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio». Il Tar Lazio, continua il Sig. Marchisio, ha dichiarato illegittimo, annullandolo, l’art. 24 del Regolamento Agenti; conseguentemente, conclude la difesa della parte intimata, «il Consiglio Federale della FIGC, con comunicato N° 142/A del 3 Marzo 2011, ritenendo necessario modificare, secondo quanto definito dalla suddetta sentenza, l’art. 24 del Regolamento ne ha abrogato i primi due commi e dunque, in primis, la previsione con cui veniva attribuita al TNAS la risoluzione di ogni controversia nascente dall’incarico all’agente». Inoltre, la difesa del calciatore precisa nuovamente come fosse prassi tra le parti oggi contrapposte che il compenso maturato dall’Agente venisse pagato al termine della stagione di riferimento. Infatti, «all’avviso di fattura seguiva sempre e prontamente il pagamento da parte del sig. Marchisio, contestualmente al quale la Branchini emetteva fattura avente pieno valore contabile». Pertanto, la richiesta di liquidazione degli interessi non può essere affatto condivisa, attesa la consuetudine instaurata tra le parti circa la tempistica con la quale veniva onorata l’obbligazione contrattuale tra l’Agente ed il proprio ex assistito. Per ciò che attiene, poi, al compenso maturato per la stagione 2010/2011, il calciatore osserva come «l’avviso non è mai stato inviato all’intimato, essendo stato richiesto il pagamento del relativo compenso per la prima volta in questa sede». Infine, per quanto riguarda il riconoscimento dell’IVA sul compenso da versare a favore dell’Agente, la difesa del Sig. Marchisio deduce che l’imposta «era stata già debitamente valutata ed inclusa nella somma pattuita dalla Parti e correttamente calcolata nell’avviso di fattura del 14.12.2010. La dicitura ivi contenuta non legittima dubbio alcuno: l’imponibile è di euro 35.800, il totale inclusa l’IVA (“la presente include l’IVA sull’imponibile di EURO 35.800,00) è di EURO 42.960,00 e difatti l’IVA del 20% sulla somma imponibile, in effetti già corrisposto dal sig. Marchisio, è proprio pari ad Euro 7.160,00». 4. Il Collegio è chiamato, innanzitutto, ad esaminare l’eccezione di incompetenza arbitrale sollevata dalla difesa della parte resistente. Tale eccezione è infondata. Avuto riguardo alla formulazione dell’eccezione contenuta nella memoria di costituzione, il Collegio osserva che l’art. 23 del Regolamento Agenti che disciplina il contratto, in vigore dal 1° febbraio 2007 al 10 aprile 2010, disponeva che «[…] ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI[…]»; peraltro, la Camera è stata sostituita, dal 22 gennaio 2009, nelle proprie competente dal TNAS come previsto dall’art. 34 del relativo Codice secondo il quale «[…] Le controversie in precedenza previste dal regolamento per la risoluzione delle controversie relative all’attività di Agente di calciatori approvato dal Consiglio nazionale del CONI in data 26 giugno 2007, comprendente ogni controversia sportiva tra Agente e calciatore, restano devolute al Tribunale [nazionale di Arbitrato per lo Sport] e sono regolate dal presente Codice […]». Dunque, l’odierno Collegio, confermando la copiosa giurisprudenza dei collegi TNAS sul punto, risulta competente a decidere la presente controversia. Alla medesima conclusione si perviene anche volgendo l’attenzione all’argomento ricavato dalla recente pronuncia del Giudice amministrativo. Il Collegio, in linea di continuità con la giurisprudenza già formatasi al riguardo nell’ambito del TNAS [Lodo 26 aprile 2011 Corsi vs. Bologna F.C. 1909 s.p.a. (Coll. La Medica, Pres., Coccia, Manna)], osserva che il TAR ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive, ma alternative) degli organi di giustizia interna. In buona sostanza, il TAR non ha negato in maniera assoluta la competenza degli organi di giustizia arbitrale previsti dall’ordinamento sportivo per le controversie relative ai rapporti disciplinati dal Regolamento Agenti della FIGC, ma ha previsto la possibilità, in alternativa, di rivolgersi all’AGO. In particolare, il giudice amministrativo – reputando che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti – ha lasciato la libertà alle parti di scegliere se rivolgersi al giudice ordinario o a quello arbitrale istituito dal CONI. Nel caso in esame, le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi arbitrali previsti dall’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS – anziché l’AGO – è provenuta dall’Agente ovvero da colui che, secondo il TAR, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale. 5. Venendo al merito della controversia, il Collegio prende atto che la domanda formulata dalla parte istante – a seguito dell’emendatio contenuta nella prima memoria autorizzata – riguarda il compenso sull’annualità 2010/2011; l’IVA su detta annualità e su quella precedente; gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle somme dovute. Movendo dal corrispettivo relativo all’annualità 2010/2011 per € 45.660,00 il Collegio ritiene che la domanda sia fondata. La parte istante, sul punto, ha fornito prova del proprio diritto. In particolare, ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte resistente in ordine al pagamento delle somme pattuite nel contratto di mandato. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010). La domanda di condanna del Signor Claudio Marchisio al pagamento dell’importo di € 45.660,00 relativo all’annualità 2010/2011 deve, pertanto, essere accolta. 6. Il Collegio non reputa, per contro, fondata la domanda relativa agli importi pretesi a titolo di IVA per le annualità 2009/2010 e 2010/2011. In astratto, è certamente condivisibile l’affermazione della difesa del Signor Pallavicino in ordine all’assoggettabilità fiscale all’IVA dei corrispettivi relativi al contratto de quo. Il Collegio è, tuttavia, chiamato a decidere se l’accordo intercorso tra le parti con la stipulazione del contratto di mandato in merito alla misura del corrispettivo fosse da intendersi al netto o al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. L’esegesi del testo contrattuale e, soprattutto, la valutazione della condotta delle parti successiva alla stipulazione – che ex art. 1362 cod. civ. concorre come criterio ermeneutico per l’individuazione della comune intenzione dei contraenti – consentono di attingere al risultato che i corrispettivi dovuti siano stati pattuiti comprensivi di IVA. Infatti, emerge dagli atti, che i corrispettivi relativi alle annualità 2007/2008 e 2008/2009 sono stati richiesti e pagati nella misura pari al 3% dell’importo lordo percepito dal calciatore nella relativa stagione; essi sono stati considerati comprensivi dell’IVA, come risulta dalle fatture n. 040 del 14 ottobre 2008 e 039 del 26 ottobre 2009. Tali fatture – qualificabili anche come quietanze – non recano alcuna riserva in ordine al pagamento di ulteriori somme e, pertanto, devono intendersi a riconoscimento dell’avvenuto saldo. Ad analoghe conclusioni si perviene esaminando sia il preavviso di fattura del 14 dicembre 2010 relativo all’annualità 2009/2010 sia la successiva fattura n. 045 del 29 dicembre 2010. In conclusione la domanda del Signor Carlo Pallavicino relativa al pagamento di un ulteriore importo a titolo di IVA per le annualità 2009/2010 e 2010/2011 deve essere rigettata. A fini contabili e fiscali, pertanto, l’IVA andrà scorporata dall’importo che il Sig. Marchisio viene in questa sede condannato a corrispondere in relazione all’annualità 2010/2011. 7. Da ultimo, il Collegio è chiamato ad esaminare la domanda formulata dalla parte istante in relazione agli interessi per il ritardato pagamento del corrispettivo relativo alle annualità 2009/2010 e 2010/2011. La domanda è fondata. A’ sensi dell’art. 1282 cod. civ. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza. La scadenza delle obbligazioni in questione è da individuarsi, rispettivamente, al 1° novembre 2009 e al 1° novembre 2010, ovvero decorsi quattro mesi dalla data di decorrenza dei relativi contratti di prestazione sportiva del calciatore. Non può, per contro, essere condivisa la tesi della parte resistente secondo la quale i crediti in parola sarebbero divenuti esigibili solo con l’invio del c.d. preavviso di fattura. Il fatto che il creditore tardi ad inviare il sollecito scritto di pagamento (ché tale deve intendersi essere il preavviso di fattura) non esime il debitore dal rispettare la scadenza contrattualmente già prevista. 8. L’accoglimento parziale della domanda testimonia l’assenza di temerarietà della lite e, pertanto, giustifica il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal Signor Claudio Marchisio. 9. La reciproca soccombenza e la complessità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite e di quelle di funzionamento del Collegio. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: Accoglie parzialmente la domanda formulata dal Signor Carlo Pallavicino e, perl’effetto, condanna il Signor Claudio Marchisio a corrispondere al primo a) l’importo di € 45.660,00, IVA compresa, oltre interessi legali dal 1° novembre 2010 fino al soddisfo; b) gli interessi legali sull’importo di € 42.960,00 calcolati dal 1° novembre 2009 al 28 dicembre 2010; compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva; pone a carico delle parti – Signor Carlo Pallavicino e Signor Claudio Marchisio – in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dal Prof. Avv. Luigi Fumagalli, per un importo totale di € 402,73, ed oltre oneri accessori come per legge (CPA ed IVA); pone a carico delle parti – Signor Carlo Pallavicino e Signor Claudio Marchisio – in egual misura il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 6 aprile 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Massimo Coccia F.to Luigi Fumagalli
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