CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 promosso da: Sig. Mariano Grimaldi / U.S. Pro Vercelli Calcio Srl

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 promosso da: Sig. Mariano Grimaldi / U.S. Pro Vercelli Calcio Srl Il Collegio Arbitrale prof. avv. Carlo Castronovo (presidente) prof. avv. Ferruccio Auletta prof. avv. Luigi Fumagalli nel procedimento n. 2474/2010, promosso da sig. Mariano Grimaldi, nato a Napoli il 17.6.1972, res.te in S. Sebastiano al Vesuvio (NA), via Panoramica n. 15, C.F. GRMMRN72M17F839D, rapp.to e difeso dall’Avv. Vito Consales, elett.te dom.to presso il suo studio in Portici, via A. Diaz n. 99 contro U.S. Pro Vercelli Calcio s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., , con sede legale in Vercelli, via Massaua n. 1. ha pronunciato il presente LODO FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza depositata il 15 novembre 2010, il sig. Mariano Grimaldi ha esposto quanto segue. 1) Il sig. Mariano Grimaldi è agente di calciatori, in virtù di licenza rilasciata dalla F.I.G.C. con numero d’iscrizione nell’albo degli agenti di calciatori 202; 2) con contratto sottoscritto tra le parti in data 2.01.2010, stipulato su apposito modulo federale n. 1096, la società U.S. Pro Vercelli Calcio s.r.l. conferiva, in via esclusiva, al sig. Mariano Grimaldi il mandato quale proprio agente, per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore professionista Polani Enrico a titolo di compartecipazione con il Cosenza Calcio 1914 s.r.l.; 3) il mandato conferito dalla società sportiva aveva una validità sino all’31.1.2010; 4) il contratto stipulato prevedeva, in favore del sig. Grimaldi, un compenso, a carico della società sportiva, pari ad € 28.992, 50, oltre IVA e oneri previdenziali da pagarsi nelle seguenti modalità: € 5.800 oltre IVA e oneri prev.li nel termine del 28.2.2010 € 11.561,25 oltre IVA e oneri prev.li nel termine dell’31.8.2010 € 11.561,25 oltre IVA e oneri prev.li nel termine del 30.9.2011; 5) con l’assistenza dell’odierno ricorrente, la U.S. Pro Vercelli Calcio s.r.l. acquisiva le prestazioni sportive del calciatore Enrico Polani, che si trasferiva alla società convenuta in regime di partecipazione a seguito di un accordo tra la Cosenza Calcio1914 s.r.l. e l’U.S. Pro Vercelli Calcio s.r.l., sottoscritto in data 4.1.2010; 6) il calciatore Enrico Polani sottoscriveva con la società sportiva Pro Vercelli Calcio s.r.l. un contratto, stipulato su apposito modulo federale, in data 4.1.2010, con decorrenza 2.1.2010 e scadenza 30.6.2012; 7) la società sportiva Pro Vercelli Calcio s.r.l. si è resa del tutto inadempiente nei confronti dell’odierno istante, non avendogli pagato il compenso dovuto, per quanto concerne le prime due rate di compenso maturate e scadute in data 28.2.2010 e 31.8.2010; 8) per l’inadempimento contrattuale della Pro Vercelli Calcio s.r.l., l’agente sig. Mariano Grimaldi ha maturato un diritto ad un compenso di € 17.361,25 oltre IVA e contributo integrativo, quali rate del compenso pattuito, maturate e non corrisposte; 9) il mandato tra società e calciatore, all’art. 6, così come l’art. 24 del nuovo regolamento FIGC sugli Agenti di calciatori devolve la decisione di ogni controversia nascente dal contratto e relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, ad un arbitrato rituale. In relazione a quanto sopra, il sig. Grimaldi ha presentato al Collegio le seguenti conclusioni: “Reiectis ogni eventuale contraria istanza, richiesta ed eccezione, 1) Accertare e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva della società Pro Vercelli calcio s.r.l. per l’inadempimento contrattuale come sopra rappresentato; 2) Per l’effetto, accertare e dichiarare il giusto diritto del sig. Grimaldi Mariano alla corresponsione, a carico della U.S. Pro Vercelli Calcio s.r.l., delle somme sopra rappresentate e meglio di seguito specificate; 3) Condannare la U.S. Pro Vercelli Calcio s.r.l. a pagare al sig. Grimaldi Mariano la somma complessiva di € 17.361,25 (Euro diciassettemilatrecentosessantuno e venticinque), oltre IVA e contributi, così dovute: Euro 5.800 (Euro cinquemilaottocento) oltre IVA e contributi per il mancato versamento del compenso pattuito e da pagarsi come contrattualmente convenuto entro il termine dell’28.2. 2010 Euro 11.561,25 (Euro undicimilacinquecentosessantuno e venticinque) oltre IVA e contributi per il mancato versamento del compenso pattuito e da pagarsi come contrattualmente convenuto entro il termine dell’31.8.2010; 4) Condannarsi la U.S. Pro Vercelli s.r.l. al pagamento, in favore dell’istante, su tutte le somme dovute, degli interessi e del danno da svalutazione monetaria; 5) Condannarsi la U.S. Pro Vercelli s.r.l. al pagamento di tutte le spese della presente procedura, ivi comprese le somme da liquidarsi in favore degli arbitri e le somme versate dall’istante quali diritti amministrativi in favore del Coni; Condannarsi la U.S. Pro Vercelli s.r.l. al pagamento delle competenze professionali per le spese di difesa da liquidarsi in favore del Procuratore antistatario”. Formatosi il Collegio Arbitrale con l’accettazione del Presidente in data 5 gennaio 2011, il giorno 18 marzo 2011 si è tenuta la prima udienza. Nessuno essendo presente per la U.S. Pro Vercelli Calcio, il Collegio Arbitrale prendeva atto che non vi era prova che per l’udienza la parte intimata risultasse informata. Ritenuta pure la necessità dell’interrogatorio libero e di acquisizione degli originali dei documenti, prodotti dalla parte ricorrente soltanto in copia, ne disponeva rispettivamente la comparizione e l’esibizione per l’udienza contestualmente aggiornata, anche per la discussione, al 13 maggio 2011: data della quale la Segreteria dava comunicazione mediante invio di copia del verbale alla parte intimata. In considerazione dell’integrazione istruttoria di cui sopra, ai sensi dell’art. 25,comma 3, del Codice, il Collegio Arbitrale disponeva infine la proroga del termine di pronuncia del lodo di novanta giorni a far dal 5 aprile 2011. All’udienza del 13 maggio 2011, presente il sig. Mariano Grimaldi, nessuno compariva per la società U.S. Pro Vercelli Calcio, sebbene la società fosse stata medio tempore notiziata della udienza. Il Collegio, quindi, assolti gli incombenti di cui all’ordinanza in data 18 marzo 2011, invitava la parte ricorrente alla discussione. All’esito, in conferenza personale dei suoi membri, il Collegio ha deliberato all’unanimità nei termini seguenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta per tabulas il mandato conferito in data 2.1.2010 dalla U.S. Pro Vercelli Calcio al sig. Mariano Grimaldi, al fine di acquisire le prestazioni sportive del calciatore professionista Polani Enrico. Risulta altresì: i. che tale mandato, conferito in esclusiva, aveva durata fino all’31.1.2010; ii. che in data 4.1.2010 il calciatore Polani Enrico veniva tesserato come professionista presso la Pro Vercelli Calcio s.r.l., con questo dovendosi riputare adempiuto il mandato da parte del mandatario; iii. che, in relazione all’eseguito mandato, l’odierno attore ha acquistato un diritto di credito di € 28.922,50, in relazione al quale agisce in questa sede per rate non pagate, ammontanti a € 17.361,25, oltre IVA e contributo integrativo come per legge. Non avendo la società convenuta preso parte al presente giudizio né avendo altrimenti contestato il credito vantato dall’odierno attore, in questa sede deve ritenersi provato il credito così come l’inadempimento: grava infatti sul debitore l’onere di provare l’adempimento o l’estinzione del debito, una volta provato dall’attore il fatto costitutivo del credito e allegato l’inadempimento del convenuto. PQM Il Collegio Arbitrale, pronunciando definitivamente nel contraddittorio delle parti, 1) previo accertamento del corrispondente diritto, condanna la U.S. Pro Vercelli Calcio s.r.l. al pagamento in favore di Mariano Grimaldi di € 17.361,25, oltre IVA e altri accessori come dovuti per legge; 2) condanna la U.S. Pro Vercelli Calcio s.r.l. altresì al pagamento degli interessi nella misura legale, quanto a € 5.800, a far data dal 1°.3.2010; quanto a € 11.561,25, a far data dal 1°.9.2010, e in ogni caso fino al giorno del pagamento; 3) condanna la U.S. Pro Vercelli Calcio s.r.l. al pagamento degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori, e delle spese da questi sostenute, per l’importo complessivo che sarà separatamente comunicato dalla Segreteria del T.N.A.S.; e al rimborso in favore di Mariano Grimaldi dei diritti amministrativi del C.O.N.I.; 4) dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento degli onorari degli Arbitri e delle spese da questi sostenute; 5) condanna la U.S. Pro Vercelli Calcio s.r.l. al rimborso delle spese per assistenza difensiva di Mariano Grimaldi, che, in difetto di nota ai sensi dell’art. 75 d.a. c.p.c., liquida in € 800, 00 per diritti e onorari, oltre spese generali (12,50%), IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore con procura, avv. Vito Consales; 6) manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli Arbitri, in Roma, in data 13 maggio 2011, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Carlo Castronovo, presidente F.to Ferruccio Auletta, arbitro F.to Luigi Fumagalli, arbitro
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