CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 promosso da: Sig. Mariano Grimaldi / Pescina Vallegiovenco Srl

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 promosso da: Sig. Mariano Grimaldi / Pescina Vallegiovenco Srl Il Collegio arbitrale prof. avv. Carlo Castronovo (presidente) prof. avv. Ferruccio Auletta prof. Avv. Luigi Fumagalli nel procedimento n. 2475/2010, promosso da sig. MARIANO GRIMALDI, nato a Napoli il 17.6.1972, res.te in S. Sebastiano al Vesuvio ( NA), via Panoramica n. 15, C.F. GRMMRN72M17F839D, rapp.to e difeso dall’Avv. Vito Consales, elett.te dom.to presso il suo studio in Portici, via A. Diaz n. 99 contro PESCINA VALLEGIOVENCO s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Pescina (AQ), via Canneto snc ha pronunciato il presente LODO FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza depositata il 15 novembre 2010, il sig. Mariano Grimaldi espone quanto segue. 1) Il sig. Mariano Grimaldi è agente di calciatori, in virtù di licenza rilasciata dalla F.I.G.C. con numero d’iscrizione nell’albo degli agenti di calciatori 202. 2) Con contratto sottoscritto tra le parti in data 20.01.2010, stipulato su apposito modulo federale n. 1095, la società Pescina Vallegiovenco s.r.l. conferiva, in via esclusiva, al sig. Mariano Grimaldi il mandato quale proprio agente, per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore professionista Capparella Marco. 3) Il mandato conferito dalla società sportiva aveva una validità sino all’1.2.2010. 4) Il contratto stipulato prevedeva, in favore del sig. Grimaldi, un compenso, a carico della società sportiva, di € 43.000 (euro quarantatremila), oltre iva e oneri previdenziali da pagarsi nelle seguenti modalità: € 14.000 ( euro quattordicimila ) oltre iva e oneri prev.li nel termine dell’1.7.2010; € 14.000 ( euro quattordicimila ) oltre iva e oneri prev.li nel termine dell’1.10.2010; € 15.000 ( euro quindicimila ) oltre iva e oneri prev.li da nel termine del 31.12.2010. 5) Con l’assistenza dell’odierno ricorrente, il Pescina Vallegiovenco s.r.l. acquisiva le prestazioni sportive del calciatore Capparella Marco che si trasferiva alla società odierna convenuta in regime di svincolo contrattuale dalla società Juve Stabia calcio s.p.a. 6) Il calciatore Capparella Marco sottoscriveva con la società sportiva Pescina Vallegiovenco s.r.l. un contratto, stipulato su apposito modulo federale, in data 1.2.2010, con decorrenza 1.2.2010 e scadenza 30.6.2012. 7) La Pescina Vallegiovenco srl è rimasta del tutto inadempiente nei confronti dell’agente, non avendo versato il compenso dovutogli, per quanto concerne le prime due rate di compenso maturate e scadute in data 1.7.2010 e 1.10.2010. 8) l’agente sig. Grimaldi Mariano ha maturato quindi il diritto a un compenso di € 28.000 (euro ventottomila) oltre iva e contributo integrativo, quali rate di compenso concordato, maturate e non corrisposte. 9) Il mandato tra società e calciatore, all’art. 6, così come l’art. 24 del nuovo regolamento FIGC sugli Agenti di calciatori devolve la decisione di ogni controversia nascente dal contratto e relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, ad un arbitrato rituale. In relazione a quanto sopra, il sig. Grimaldi ha presentato al Collegio le seguenti conclusioni: “Reiectis ogni eventuale contraria istanza, richiesta ed eccezione, 1) Accertare e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva della società Pescina Vallegiovenco srl per l’inadempimento contrattuale come sopra rappresentato 2) Per l’effetto, accertare e dichiarare il giusto diritto del sig. Grimaldi Mariano alla corresponsione, a carico della Pescina Vallegiovenco srl, delle somme su rappresentate e meglio di seguito specificate; 3) Condannare la società sportiva Pescina Vallegiovenco srl a pagare al sig. Grimaldi Mariano la somma complessiva di € 28.000 (Euro ventottomila), oltre iva e contributi, così dovute: euro 14.000 (Euro Quattordicimila) oltre iva e contributi per il mancato versamento del compenso pattuito e da pagarsi come contrattualmente convenuto entro il termine dell’1.7.2010, euro 14.000 (Euro Quattordicimila) oltre iva e contributi per il mancato versamento del compenso pattuito e da pagarsi come contrattualmente convenuto entro il termine dell’1.10.2010; 4) Condannarsi la società sportiva Pescina Vallegiovenco srl al pagamento, in favore dell’istante, su tutte le somme dovute, degli interessi e del danno da svalutazione monetaria; 5) Condannarsi la Pescina Vallegiovenco srl al pagamento di tutte le spese della presente procedura, ivi comprese le somme da liquidarsi in favore degli arbitri e le somme versate dall’istante quali diritti amministrativi in favore del Coni; 6) Condannarsi la Pescina Vallegiovenco srl al pagamento delle competenze professionali per le spese di difesa da liquidarsi in favore del Procuratore antistatario”. Formatosi il Collegio arbitrale con l’accettazione del Presidente in data 21 gennaio 2011, il giorno 18 marzo 2011 si è tenuta la prima udienza. Nessuno essendo presente per la Pescina Vallegiovenco Srl, il Collegio arbitrale, ritenuto di dover garantire l’integrità del contradditorio, dava mandato al Segretario del Tribunale per l’acquisizione presso la Lega di competenza dei dati indispensabili ad assicurare il buon esito delle comunicazioni, e invitava la parte istante a munirsi previamente di un certificato relativo alla vigenza e alla sede legale della Società convenuta, da intimare nuovamente. Anche in considerazione della necessità di procedere a richieste di informazioni alle Autorità sportive, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice, il Collegio arbitrale disponeva la proroga del termine di pronuncia del lodo di novanta giorni a far data dal 21 aprile 2011. L’attore rinnovava la partecipazione della domanda di arbitrato alla convenuta Pescina Vallegiovenco srl, e all’udienza del 13 maggio 2011 il Collegio prendeva atto dell’intervenuto deposito di visura ordinaria della Pescina Vallegiovenco Srl, nonché della domanda di arbitrato e relativi allegati notificati a mezzo di Ufficiale giudiziario in data 31 marzo 2011 presso la certificata sede sociale. Prendeva atto altresì della comunicazione pervenuta dalla Lega PRO, in data 29 marzo 2011, attestante la cessazione di appartenenza della Pescina Vallegiovenco srl alla Lega medesima a partire dalla stagione sportiva 2009-2010. Il Collegio, in assenza della parte convenuta e ritenuta la maturità della causa per la decisione, invitava la difesa dell’unica parte presente alla discussione. All’esito, in conferenza personale dei suoi membri, il Collegio ha deliberato all’unanimità nei termini seguenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta per tabulas il mandato conferito in data 20.1.2010 da Pescina Vallegiovenco al sig. Mariano Grimaldi, al fine di acquisire le prestazioni sportive del calciatore professionista Capparella Marco; che tale mandato, conferito in esclusiva, aveva durata fino all’1.2.2010;che in data 1.2.2010 il calciatore Capparella Marco, veniva tesserato come professionista presso Pescina Vallegiovenco, con questo dovendosi riputare adempiuto il mandato da parte del mandatario; che, in relazione all’eseguito mandato, l’odierno attore ha acquistato un diritto di credito di € 43.000, in relazione al quale agisce in questa sede per rate non pagate, ammontanti a € 28.000, oltre iva e contributo integrativo come per legge. Non avendo la società convenuta preso parte al presente giudizio né avendo altrimenti contestato il credito vantato dall’odierno attore, in questa sede deve ritenersi provato il credito così come l’inadempimento: grava infatti sul debitore l’onere di provare l’adempimento o l’estinzione del debito, una volta provato dall’attore il fatto costitutivo del credito e allegato l’inadempimento del convenuto. PQM Il Collegio Arbitrale, pronunciando definitivamente nel contraddittorio delle parti, 1) previo accertamento del corrispondente diritto, condanna la Pescina Vallegiovenco s.r.l. al pagamento in favore di Mariano Grimaldi di € 28.000,00, oltre IVA e altri accessori come dovuti per legge; 2) condanna la Pescina Vallegiovenco s.r.l. altresì al pagamento degli interessi nella misura legale, quanto a € 14.000,00, a far data dal 2.7.2010; quanto a € 14.000,00, a far data dal 2.10.2010, e in ogni caso fino al giorno del pagamento; 3) condanna Pescina Vallegiovenco s.r.l. al pagamento degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori, e delle spese da questi sostenute, per l’importo complessivo che sarà separatamente comunicato dalla Segreteria del T.N.A.S.; e al rimborso in favore di Mariano Grimaldi dei diritti amministrativi del C.O.N.I.; 4) dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento degli onorari degli Arbitri e delle spese da questi sostenute; 5) condanna la Pescina Vallegiovenco s.r.l. al rimborso delle spese per assistenza difensiva di Mariano Grimaldi, che, in difetto di nota ai sensi dell’art. 75 d.a. c.p.c., liquida in € 800, 00 per diritti e onorari, oltre spese generali (12,50%), IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore con procura, avv. Vito Consales; 6) manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli Arbitri, in Roma, in data 13 maggio 2011, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Carlo Castronovo, presidente F.to Ferruccio Auletta, arbitro F.to Luigi Fumagalli, arbitro
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