CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 giugno 2011 promosso da: Dott. Bruno Carpeggiani / U.S. Triestina Calcio SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 giugno 2011 promosso da: Dott. Bruno Carpeggiani / U.S. Triestina Calcio SpA IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori Avv. Dario Buzzelli Presidente Prof. Avv. Maurizio Cinelli Arbitro Prof. Carlo Bottari Arbitro riunito in conferenza personale in Roma in data 20 aprile 2011, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0353 dell’ 11.2.2011) promosso da: Dott. Bruno CARPEGGIANI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Italian Managers Group s.r.l., con sede in Forlì in Via A. Costa n. 53/B, rappresentati e difesi dell’avv. Luca Miranda del Foro di Cassino con studio in Cervaro (FR), Via Airella n. 12. - parte istante - contro L’ U.S. TRIESTINA CALCIO S.p.A., in persona del proprio legale rappresentate pro tempore, con sede in Trieste, Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, n. 1. - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1. Con istanza di arbitrato dell’11 febbraio 2011, il Dott. Bruno Carpeggiani in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Italian Managers Group s.r.l., ha dedotto che: - con contratto stipulato in data 8 luglio 2009 la società U.S. Triestina Calcio S.p.A. gli ha conferito il mandato di agente per il tesseramento del calciatore professionista Nicolas Ignacio Crovetto Aqueveque; - tale contratto prevedeva un compenso forfettario di € 100.000,00 (oltre iva) a favore dell’agente da corrispondersi, per metà al tesseramento e per l’altra restante metà al raggiungimento della 15a (quindicesima) presenza in campionato del calciatore (art.2); - il contratto autorizzava l’agente ad attribuire i predetti diritti economici e patrimoniali alla società Italian Managers Group s.r.l. (art.2); - nei giorni immediatamente successivi alla stipula del contratto, l’Udinese Calcio, con l’assistenza dell’agente, tesserava il calciatore Nicolas Ignacio Crovetto Aqueveque, ma quest’ultimo disputava soltanto 6 incontri di campionato; - gli istanti provvedevano quindi, dopo l’emissione di regolare fattura, a richiedere alla Triestina Calcio S.p.A. l’importo maturato di complessivi euro 60.000,00 (50.000,00 + 10.000,00 a titolo di IVA); - nonostante i ripetuti solleciti, avanzati rispettivamente in data 26 maggio 2010, 29 giugno 2010 e 23 dicembre 2010, anche a mezzo legale, la Triestina Calcio non aveva provveduto a versare all’agente il compenso maturato. 2. Ciò premesso, il Dott. Bruno Carpeggiani, in proprio e nella qualità di legale rappresentate pro tempore della Società Italian Managers Group S.r.l., con l’istanza di arbitrato propone le seguenti domande: «1) Accertare che la società U.S. Triestina Calcio S.p.a. è debitrice nei confronti del Dott. Bruno Carpeggiani e della Italian Mangers Group della somma certa, liquidata ed esigibile di € 60.000,00 (Euro sessantamila,00) dovuta dal 01 settembre 2009. 2) Per l’effetto, condannare la società U.S. Triestina Calcio S.p.A. al pagamento in favore del Dott. Bruno Carpeggiani e della Italian Managers Group di € 60.000,00 (Euro sessantamila,00), comprensivi di I.V.A. oltre gli interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e ai compensi degli Arbitri». Gli istanti nominavano proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Maurizio Cinelli. 3. – La parte intimata, U.S. Triestina Calcio S.p.A., non depositava memoria difensiva ai sensi dell’art. 12 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri (di seguito,per brevità, Codice), ma con nota del 18 marzo 2011 nominava proprio arbitro il prof. Carlo Bottari. Il collegio Arbitrale veniva quindi integrato con la designazione, ad opera degli arbitri nominati dalle parti, dell’Avv. Dario Buzzelli quale presidente. All’udienza del 20 aprile 2011, fissata per la comparizione delle parti, era presente il solo difensore delle parti istanti, Avv. Luca Miranda, Il Collegio, vista l’assenza della parte intimata la quale, benché regolarmente convocata, senza giustificato motivo non era comparsa all’udienza, considerava esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, in base all’art. 20, co. 5 del codice, e invitava la parte presente alla discussione della causa, all’esito della quale si riservava la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente affermata la competenza dell’adito Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport (di seguito, per brevità, Tribunale) con riguardo alla domanda proposta dal Dott. Carpeggiani. Nella propria istanza di arbitrato l’istante osserva correttamente che la competenza arbitrale del Tribunale discende dal combinato disposto delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 23 del regolamento degli agenti di calciatori del 2007, e nell’art. 34 del Codice. Ed invero il regolamento agenti, entrato in vigore il 1.2.2007, prevede, all’art. 23, comma 1°, che “Ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI (la “Camera”) ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento. In particolare, si procederà direttamente all’arbitrato senza la previa fase del tentativo di conciliazione”. Tali controversie, in forza della disposizione contenuta nell’art. 34 del Codice, sono ora devolute al Tribunale. Non osta a tale conclusione la circostanza che per il conferimento del mandato le parti abbiano utilizzato un modello non aggiornato che reca una clausola compromissoria ove compare ancora il riferimento all’arbitrato rituale amministrato dalla disciolta Camera Arbitrale costituita presso la FIGC: ciò che rileva, infatti, è che il contratto sia stato stipulato il 12 agosto 2009 e, dunque, nel vigore del regolamento agenti di Calciatori del 2007. Sussiste, pertanto, la competenza del Tribunale in locum et ius della precedente Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. (per un caso analogo, si v. lodo parziale Manfredonia-Rosi del 9 luglio 2010). 2. Non sussiste invece la competenza del Tribunale adito relativamente alle domande avanzate dal Dott. Carpeggiani nell’allegata qualità di legale rappresentate della Società Italian Managers Group S.r.l. Alla luce dell’istanza di arbitrato, sembra che tale società agisca nel presente giudizio quale creditrice della convenuta, in solido con il Dott. Carpeggiani, ma non è in alcun modo comprovato il titolo di siffatta solidarietà attiva. È certo invece che la Società istante non è parte del contratto per cui è causa e non può, di conseguenza, avvalersi della clausola compromissoria in esso contenuta. D’altro canto, anche volendo considerare detta società quale cessionaria del credito vantato dal Dott. Carpeggiani in forza dell’autorizzazione contenuta nel’art. 2 del contratto (ma nessuna allegazione o documento autorizza a tale conclusione), essa non potrebbe comunque, per i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, avvalersi della clausola compromissoria stipulata tra il creditore cedente e il debitore ceduto (cfr., ad esempio, Cass. civ. Sez. I, 21/03/2007, n. 6809). Va pertanto dichiarata inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dalla Società Italian Managers Group S.r.l.. 3. Passando al merito della controversia, il Collegio osserva che è fondata e va pertanto accolta la domanda del Dott. Bruno Carpeggiani volta ad ottenere la condanna della parte intimata al pagamento in suo favore della somma di Euro 50.000,00 (oltre IVA). Il dott. Carpeggiani – e vi è prova documentale di ciò - ha ricevuto mandato dalla U.S. Triestina Calcio S.p.A. in data 8 luglio 2009 perché procurasse il tesseramento del calciatore Nicolas Ignacio Crovetto Aqueveque (cfr. il mandato tra la società e l’agente, doc. 1 della parte istante); il tesseramento del calciatore è avvenuto (doc. 2 dalla parte istante); il compenso stabilito dal contratto per tale tesseramento, pari a euro 50.000,00 (oltre a IVA) non è stato invece corrisposto, e ciò nonostante i reiterati inviti rivolti anche tramite legale. Consegue da ciò che il fatto costitutivo del diritto dell’agente deve ritenersi provato e che, non essendosi costituita la parte intimata, benché ritualmente intimata, non è dato rinvenire alcun elemento contrario alla pretesa azionata dell’istante. Tale ultima circostanza, ad avviso del Collegio, appare anzi significativa e costituisce un elemento che, in base all’art. 116, comma 2 c.p.c., contribuisce ad avvalorare quanto già dimostrato dagli atti di causa in ordine al contestato inadempimento della intimata U.S. Triestina all’ obbligazione assunta nei confronti dell’istante (cfr., per analoghi precedenti, lodo Petrin-A. C. Mantova s.r.l. del 20 luglio 2010; lodo Mortorelli-A.C. Mantova S.r.l. del 27-X-2010) Ne segue quindi che la U.S. Triestina Calcio S.p.A. deve essere condannata al pagamento in favore del Dott. Bruno Carpeggiani della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila) oltre IVA, come previsto dal contratto stipulato fra le parti in data 8 luglio 2009. 4. È fondata e deve essere parimenti accolta l’ulteriore domanda del Carpeggiani volta ad ottenere la condanna della società intimata al pagamento degli interessi moratori ex art 5 D.Lvo 231/2002 dalla data di maturazione del credito (tesseramento del calciatore) sino al soddisfo. La disciplina contenuta nel richiamato Decreto Legislativo deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, sia perché essa regola “…ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1, comma 1, D.lgs. n. 231/2002 citato), laddove per transazione commerciale devono intendersi “…i contratti, comunque denominati, tra imprese…” (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per “imprenditore” deve intendersi “…ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione…” (art. 2, comma 1, lett. c), citato); sia in conformità all’orientamento di questo Tribunale (v. lodi Gabetto-A.C. Mantova in data 29 aprile 2010; Pagliari-Reggina Calcio s.p.a. in data 14 luglio 2010; Pasqualin-Gallipoli Calcio s.r.l. in data 21 luglio 2010). 5. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie la domanda della parte istante e, per l’effetto, così decide: 1) dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dalla società Italian Managers Group s.r.l.; 2) in accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta dal Dott. Bruno Carpeggiani, condanna l’U.S. Triestina Calcio s.r.l. a corrispondere al Dott. Bruno Carpeggiani la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre IVA e interessi di mora ex art. 4 Decreto legislativo 231/2002 dalla data di tesseramento del calciatore sino all’effettivo soddisfo; 3) condanna l’U.S. Triestina Calcio s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Dott. Bruno Carpeggiani nella misura complessiva di euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre IVA e CPA come per legge; 4) condanna l’U.S. Triestina Calcio s.r.l., fermo il vincolo di solidarietà fra le parti, al pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 5.000,00; 5) condanna, altresì, l’U.S. Triestina Calcio s.r.l. al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; 6) dispone che i diritti amministrativi versati dalla parte istante siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 16.6.2011, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. F.to Dario Buzzelli F.to Maurizio Cinelli F.to Carlo Bottari
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