CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 03 maggio 2011 promosso da: Spezia Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 03 maggio 2011 promosso da: Spezia Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) riunito in conferenza personale del 3 maggio 2011 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0719 del 25 marzo 2011) promosso da: Spezia Calcio S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Andrea Corradino, rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico Angelini e Massimiliano Leccese ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, Via Ugo Bassi n. 6 parte istante Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 25 marzo 2011 (prot. n. 0719), la società Spezia Calcio s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Andrea Corradino (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche FIGC, la “parte intimata”) per sentire «…in riforma della decisione della Corte di Giustizia presso la F.I.G.C. n. 13 pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.2.2011 che ha confermato la delibera n. 209 della Commissione Disciplinare Nazionale emessa in relazione al deferimento del procuratore Federale n. 3506/279PF10-11/SP/mg del 6.12.2010…, annullare totalmente e/o dichiarare inefficace e/o revocare il deferimento…e, per l’effetto, annullare la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel corso del presente campionato di prima Divisione di lega Pro F.I.G.C…o applicare nella misura minore la sanzione, in ogni caso economica,…o ridurre la sanzione…». Con la citata decisione n. 13, di cui al C.U. n. 220/CGF (2010-2011), integrato con le motivazioni di cui al C.U. 187/CGF del 23 marzo 2011, la Corte di Giustizia Federale, I Collegio, aveva respinto il ricorso proposto dalla parte istante avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che, con atto del 6 dicembre 2010, aveva inflitto alla ricorrente la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010-2011, per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III “Criteri sportivi e organizzativi”, punti 11 e 12, del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver rispettato il termine dei due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A), del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B), degli addetti alla sicurezza – steward (modulo 12). La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Filippo Lubrano. Con memoria depositata in data 8 aprile 2011, prot. n. 0891, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalla parte istante, con refusione delle spese tutte e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett e) del Codice quale arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Con provvedimento in data 4 aprile 2011 prot. n. 0811, il Presidente del TNAS, accoglieva l’istanza di riduzione dei termini e, per l’effetto, riduceva di a un terzo il termine per il deposito del lodo. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 3 maggio 2011. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Le parti autorizzavano congiuntamente il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo e a emettere il lodo in forma semplificata. Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. Con verbale in data 6 maggio 2011 prot. n. 1256, il Collegio Arbitrale pronunciava il dispositivo, comunicandolo contestualmente alle parti. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la citata decisione n. 13 la Corte di Giustizia Federale, I Collegio, aveva respinto il ricorso dell’istante avverso la decisione della Commissione Disciplinare FIGC, che, con atto del 6 dicembre 2010, aveva inflitto alla ricorrente la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010-2011, per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III “Criteri sportivi e organizzativi”, punti 11 e 12, del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver rispettato il termine dei due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A), del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B), degli addetti alla sicurezza – steward (modulo 12). La parte istante contesta, innanzitutto, la correttezza della predetta decisione con riferimento alla tempestività dell’inoltro dei predetti moduli, che dichiara avvenuto in data 4 agosto 2010, rispetto al termine del 6 agosto 2010 (due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica) previsto dal Titolo III del citato Comunicato Ufficiale n. 117/A. Le censure sono fondate. Risulta dagli atti di causa (doc. n. 1 del fascicolo di parte istante) che il “report” in data 4 agosto 2010 attesta l’inoltro, al destinatario Commissione Criteri Infrastrutturali al numero di fax 0685213409 di 13 pagine di documentazione, costituite dai moduli 11 A Delegato per la sicurezza, moduli 11 B Vice delegato per la sicurezza e modulo 12 addetti alla sicurezza –steward. Il predetto numero di fax corrisponde a quello della Commissione Criteri Infrastrutturali, presso la quale, espressamente, in base alla comunicazione in data 16 giugno 2010 della Lega Pro (doc. n. 11 del fascicolo di parte istante), doveva essere depositata la documentazione prevista dal Comunicato Ufficiale n. 117/A citato. L’intimata FIGC ha depositato, a sua volta, un “report” dal quale risulta che, nel periodo dal 30 luglio 2010 al 25 agosto 2010, è pervenuto da parte della società Spezia Calcio soltanto il fax in data 24 agosto 2010, tardivo, quindi, e incompleto. Il Collegio Arbitrale ritiene che il “report” depositato dalla parte istante e che attesta positivamente la trasmissione dei predetti moduli in data 4 agosto 2010 possa costituire elemento ragionevolmente sufficiente a dimostrare la tempestività dell’avvenuto inoltro della documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale n. 117/A citato. Il Collegio Arbitrale osserva al riguardo che il mezzo di comunicazione prescelto dalla FIGC sia il fax, con precisa indicazione, peraltro, del numero di ricevimento. Il mancato effettivo ricevimento del documento, tuttavia, non può essere imputato a una condotta omissiva dell’istante, alla luce delle precise indicazioni offerte dal ricevente, che derogano a quanto indicato dall’art. 1335 c.c.. L’onere dell’istante risulta assolto, in ragione della normativa federale, non con il raggiungimento dell’indirizzo del destinatario ma con la trasmissione, secondo quanto previsto, della comunicazione. La mancata ricezione da parte della Commissione competente a esaminare la documentazione in questione non può essere allora imputata a negligenza o inottemperanza da parte della società Spezia Calcio, la quale ha assolto l’onere alla stessa incombente con la trasmissione alla Commissione Criteri Infrastrutturali e al numero di fax 0685213409, esattamente come indicato nella citata nota del 16 giugno 2010 dalla Lega Pro. 2. Per quanto riguarda, invece, il contenuto dei moduli trasmessi, quindi, tempestivamente con il fax del 4 agosto 2010, il Collegio Arbitrale ritiene, per quanto riguarda i moduli 11 A e 11 B, concernenti, rispettivamente, il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza, per gli aspetti sostanziali, che le conclusioni alle quali è pervenuto l’organo di giustizia sportiva con la citata decisione n. 13 appaiono legittime e pertinenti agli atti del procedimento e alle relative risultanze istruttorie. I predetti moduli, infatti, sono privi delle relative schede informative, come accertato dalla Commissione criteri Sportivi e Organizzativi, in particolare, il modulo 11/A non risulta corredato del necessario atto di nomina e nel modulo 11/B è indicato un soggetto (Ottavio D’Andrea) che ha acquisito i requisiti richiesti di formazione solo in data 18 settembre 2010 (attestato ricevuto in data 21 settembre 2010 dalla FIGC – Coordinamento Nazionale Sicurezza, doc. n. 1-ter del fascicolo di parte istante). Come correttamente osservato nella decisione n. 13 della Corte di Giustizia Federale, anche se ritenute tempestivamente trasmesse, le schede in questione (moduli 11/A e 11/B) “devono ritenersi incomplete o inidonee”. Si tratta di documentazione indicata nel citato punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 117/A, la cui mancata presentazione costituisce inadempimento sanzionato dalla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010-2011. 3. In conclusione, le argomentazioni sulle quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni sul punto specifico vanno condivise. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte abbia correttamente accertato la sussistenza degli inadempimenti di contenuto contestati alla parte istante con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, in linea con quanto previsto anche dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale è, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. La motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile. 4. Attesa la complessità delle questioni trattate e la parziale soccombenza di entrambe le parti, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico delle parti le spese liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta/00) e gli onorari degli Arbitri liquidati in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00). P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato presentata dalla società Spezia Calcio Srl e, per l’effetto, riduce da due a uno i punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva regolare 2010/2011; b) rigetta ogni altra eccezione e istanza; c) conferma per il resto la decisione n. 13 di cui al C.U. n. 187/CGF del 23 marzo 2011; d) pone a carico della società Spezia Calcio srl per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta/00); e) pone a carico della società Spezia Calcio Srl per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati complessivamente in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge; f) pone a carico della società Spezia Calcio Srl per un terzo e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i restanti due terzi il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; g) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in Roma in data 3 maggio 2011, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Filippo Lubrano F.to Massimo Zaccheo
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