CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 maggio 2011 promosso da: Savona 1907 F.B.C. SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 maggio 2011 promosso da: Savona 1907 F.B.C. SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE
PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI – ARBITRO
PROF. AVV. MASSIMO ZACCHEO – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 0717 del 24 marzo 2011 promosso da: Savona 1907 F.B.C. Spa, con sede legale in Savona, Via Cadorna n. 5, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Andrea Pesce, e del Consigliere di Amministrazione legale rappresentante pro tempore, Ing. Umberto Giannatti, appresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Mascia e Andrea Salice, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Genova, Via XX Settembre n. 12/3 istante
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Presidente Doot. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9. intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La vicenda de qua trae origine dal provvedimento, prot. n. 3346/272 del 30 novembre 2010, con il quale il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Presidente e la società sportiva oggi istante per la violazione, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione al titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punti 11, 13, 15 e 16 del C.U. F.I.G.C. del 25 maggio 2010, e dell’articolo 4, commi 1 e 2, CGS. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione del 19 febbraio 2011, irrogava a carico del Presidente la sanzione dell’inibizione per giorni 60, mentre alla società sportiva veniva irrogata la sanzione di punti 4 di penalizzazione da scontare nel corso della stagione sportiva 2010/2011. Successivamente, in data 25 gennaio 2011, la società istante e il suo Presidente promuovevano reclamo avverso la predetta decisione innanzi alla Corte di Giustizia Federale. In data 23 febbraio 2011, la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, con comunicato ufficiale n. 187, respingeva «il ricorso come sopra proposto dal Savona 1907 F.B.C. S.p.a. di Savona […]». Con atto depositato in data 24 marzo 2011 prot. n. 0717, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Maurizio Cinelli veniva nominato quale Arbitro della parte istante; il Prof. Avv. Massimo Zaccheo quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del
Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Maurizio Cinelli (Arbitro), Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 4 maggio 2011 presso la sede dell’arbitrato. La società Savona 1907 F.B.C. Spa formulava le seguenti conclusioni: «A) Accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – del 23 febbraio 2011 – pubblicata, alla data odierna solo in dispositivo, nel C.U. n. 187/CGF, notificata in pari data in epigrafe meglio descritta. B) Per l’effetto, in via principale, in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – del 23 febbraio 2011 – pubblicata, alla data odierna solo in dispositivo, nel C.U. n. 187/CGF, notificata in pari data, annullare i quattro (4) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione agonistica 2010/2011, inflitti alla Società istante. C) In subordine, dell’ordine gradato che segue: D) Previo accorpamento degli addebiti del presente procedimento disciplinare, condannare l’istante Società a un’unica sanzione; ovvero previo accorpamento parziale tra gli illeciti del presente procedimento (punti 15 e 16), applicare la sanzione ritenuta di giustizia. E) In via ulteriormente subordinata, voglia determinare la sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali e nella qualità e specie dell’ammenda, ovvero nella misura ritenuta di giustizia. F) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ed ai compensi degli Arbitri».
Con atto depositato in data 8 aprile 2011 prot. n. 0852 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] si chiede che l’istanza avversaria venga dichiarata inammissibile in parte qua e, comunque, respinta. Con condanna della parte istante alle spese del presente procedimento». All’udienza del 4 maggio 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Collegio autorizzava parte istante al deposito di nuova documentazione; assegnava termine alla Federazione sino all’11 maggio 2011 per il deposito di una memoria di replica alla memoria deposita dalla società sportiva in data 2 maggio 2011, fissando l’udienza di discussione al 17 maggio 2011, salva la facoltà di entrambe le parti di rinunciare alla predetta udienza. Successivamente, il Collegio, preso atto della rinuncia delle parti all’udienza di discussione e del consenso all’assegnazione di un ulteriore termine per memoria alla parte istante, autorizzava quest’ultima al deposito di una memoria conclusiva. All’esito del deposito la causa veniva trattenuta in decisione. Le parti autorizzavano il Collegio a pronunciare il lodo in forma semplificata.
MOTIVI
1. I. La società sportiva ricorre affinché venga accertata e dichiarata l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale del 23 febbraio 2011, con conseguente annullamento o, in subordine, riduzione della penalizzazione di punti 4 da scontare nella stagione sportiva 2010/2011. In primo luogo, la difesa della società sportiva deduce come «nessuna delle condotte ascritte alla odierna Ricorrente, singolarmente o nel loro complesso considerate, possa
ritenersi tale da concretare la violazione ascritta dalla CDN e dalla CGF, in assenza di alcun vantaggio per la Società, nonché in ragione della presenza dell’incolpevole condotta della stessa».
La società istante lamenta una violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, del CGS.
Nello specifico, e con riferimento ai quattro punti del C.U. F.i.g.c. 117/A del 25 maggio 2010, la società sportiva osserva quanto segue. I moduli di cui al punto 11 del Titolo III Criteri Sportivi ed Organizzativi sono stati inoltrati in data 13 agosto a mezzo fax, senza allegare i documenti relative alle nomine dei soggetti indicati. Di talché, non v’è stata alcuna sostanziale omissione, attesa la circostanza che nella modulistica inviata era evidenziato «in maniera palese ed inequivocabile il conferimento dell’incarico del Delegato per la Sicurezza Sig. Daniele Deri e del Vice Sig. Armando
Marcolini [… . La sottoscrizione dei moduli da parte del Sig. Daniele Deri e del Sig. Armando Marcolini […] comprovavano già allora l’ufficialità e la rappresentatività degli incarichi assegnati agli stessi da parte della società». Per ciò che attiene la contestazione dei punti 13, 15 e 16 del C.U. F.i.g.c., la difesa di parte istante, dopo aver brevemente ricostruito cronologicamente i fatti succedutisi nel tempo, osserva come «la società Savona 1907 F.B.C. S.p.a. ebbe ad adempiere per
quanto in suo potere a formulare le idonee richieste e solo una tardiva comunicazione da parte del Settore Tecnico – che ben conosceva, al pari di ogni soggetto dell’ordinamento sportivo, il contenuto, i termini e le sanzioni indicati nel C.U. del 25 maggio 2010 – non permise alla stessa di depositare la documentazione richiesta alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi». Pertanto, conclude la società istante, «la documentazione inviata […] alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi ed alla Lega Pro […], già di per sé evidenziava e comprovava la regolarità e l’efficacia del tesseramento, tanto è vero che l’allenatore ed il responsabile Sanitario svolsero di poi regolarmente ed ufficialmente il loro incarico già dal primi impegno ufficiale del 18 agosto 2010».
II. La società sportiva lamenta, altresì, la circostanza che gli Organi federali abbiano «omesso di valutare la documentazione prodotta […], che, quanto meno, dimostrava la buona fede della Società Savona 1907 F.B.C. S.p.a. ed il suo legittimo affidamento nell’aver provveduto al corretto inoltro nei termini almeno di una parte rilevante della documentazione prescritta». Inoltre, la difesa di parte istante osserva come vi sia una «mancanza di chiarezza e precisione del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, dal quale non è dato evincere alcun divieto – al fine di adempiere alle prescrizioni imposte – di utilizzare atti equivalenti od equipollenti rispetto a quelli ivi descritti e che comunque, prima ancora, pare vago e ambiguo proprio nella descrizione degli atti certificativi idonei a raggiungere lo scopo richiesto».
III. Per altro verso, il Savona 1907 contesta «la manifesta sproporzione dell’apparato sanzionatorio in relazione ai diritti costituzionali di giustizia, equità e proporzionalità». A tal riguardo, la difesa di parte istante fa riferimento alla normativa comunitaria, affermando come «un illecito, prima di poter essere contestato, deve essere definito dalla legge in modo chiaro e preciso (sottoprincipio di legalità del contenuto)». La società sportiva lamenta la mancata applicazione al caso de quo del principio di proporzionalità tra il fatto commesso e la pena comminata, che in sede civilistica e penalistica il giudicante è solito applicare. In questo scenario, conclude l’stante, «si evidenzia l’adozione di un’interpretazione meramente formalistica del dettato normativo, operando un mero calcolo algebrico al fine di determinare le sanzioni da infliggere, senza considerare la peculiarità del caso e l’esatta ricostruzione dei fatti […]».
IV. Da ultimo, la società sportiva denuncia la mancata applicazione al caso di specie del «principio del cumulo giuridico desumibile dall’art. 6 del C.G.S., comportando una sanzione unica eventualmente aumentata sino al triplo, e non già in base al più afflittivo criterio del cumulo materiale». Da ciò deriva, infine, «l’opportunità di una valutazione unica [delle condotte], operando un vero e proprio accorpamento. L’omissione degli adempimenti contestati, infatti, può essere considerata un’unica condotta e un unico illecito».
2.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che l’istanza avversaria venga dichiarata inammissibile e comunque respinta. I. In primo luogo, la Federazione precisa come «le sanzioni irrogate alla parte istante costituiscono la conseguenza della violazione di precetti di natura meramente sportivo amministrativa nell’ambito della procedura di tipo concorsuale che disciplina il rilascio delle licenze nazionali e, dunque, il procedimento di ammissione ai campionati professionistici di calcio». Conseguentemente, osserva la difesa di parte intimata, «[…] lo svolgimento di tali procedure è regolato dalla lex specialis dettata dalla Federazione con apposito Comunicato Ufficiale, emanato in vista di ogni singola stagione sportiva; i termini e gli adempimenti ivi contemplati non sono suscettibili di applicazione elastica e/o flessibile (con prevalenza di un preteso criterio teleologico su quello formale), a ciò opponendosi la
necessità di garantire la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione». Pertanto, conclude la Federazione, le regole da applicare al caso de quo non possono che essere quelle fissate ex ante dalla FIGC; nello specifico, quelle indicate nel C.U. n. 117/A.
II. In secondo luogo, la difesa dell’intimata osserva come gli adempimenti dettati dal Comunicato Ufficiale non possono essere considerati «futili precetti» ma, al contrario, «sono espressione di esigenze primarie in ambito federale». Conseguentemente, tale struttura normativa «”[…] mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato” (cfr. C.U. n. 220/2011, pag. 23)». Pertanto, poiché la società sportiva «non ha provveduto nel prescritto termine del 16 agosto 2010» ad adempiere a quanto disposto nel C.U., gli Organi federali, «in doverosa applicazione della lex specialis della procedura», hanno deferito il Presidente del Savona FBC e la società stessa alla Commissione Disciplinare, la quale «ha applicato le sanzioni edittalmente previste dal C.U. n. 117/A».
III. Con riferimento al dato letterale del C.U., la difesa della Federazione si limita adosservare come «la formulazione del C.U. è chiara ed inequivoca, scandendo esattamente gli adempimenti prescritti sia con riferimento alla tempistica sia alla documentazione da allegare». Inoltre, «privo di pregio è anche il tentativo di sindacare nel merito le scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore federale, quale quella avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio previsto in caso di inosservanza di norme (cumulo materiale), postoché una censura così concepita attiene al merito e non può trovare ingresso in questa sede». Infine, per ciò che attiene l’argomentazione della società sportiva in merito all’applicabilità dei principi comunitari, la Federazione deduce come il caso di specie rientri nel «tema di procedure di ammissione ai campionati di calcio organizzati nell’ambito della autonomia dell’ordinamento sportivo».
3.
I Nel corso del procedimento arbitrale, la Federazione, in data 5 maggio 2011, ha presentato memoria autorizzata, come disposto dal Collegio nel corso dell’udienza del 4 maggio 2011, in replica alla memoria difensiva della società sportiva; il Savona 1907, in data 17 maggio 2011, ha presentato una memoria conclusionale, così come da provvedimento del Collegio del 13 maggio 2011. La difesa della Federazione precisa come «l’invio in data 15 luglio 2010 della documentazione che la difesa avversaria ha esibito nel corso dell’udienza del 4 maggio 2011, lungi dall’essere sostitutivo di quello (tardivamente) effettuato a metà agosto, era a questo propedeutico, presupponendo il tesseramento del dott. Giusto la sua previa iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico. Il che conferma la correttezza dell’operato degli organi federali […]». Inoltre, con riferimento alla violazione del principio di legalità dedotta dal Savona 1907, la difesa di parte intimata osserva come sia«sufficiente esaminare i contenuti del più volte citato C.U. n. 117/A per rendersi conto dell’infondatezza della censura, posto che le norme in questione prevedono espressamente le fattispecie inflattive oggetto di contestazione e il relativo regime sanzionatorio».
II La difesa di parte istante, richiamandosi alle deduzioni svolte nel corso dell’istanza di arbitrato e della memoria autorizzata, osserva come la disciplina comunitaria «ha natura sovraordinata rispetto a quelle nazionali e che il Giudice ha l’obbligo di disapplicare la norma interna contrastante con quella pattizia, proprio sul presupposto del carattere immediatamente precettivo di quest’ultima». Con riferimento alla documentazione inviata dalla società sportiva al Settore Tecnico, la difesa del Savona chiarisce come detta documentazione sia la prova della buona fede
della società nell’eseguire i precetti dettati dal C.U.; e che eventuali inesattezze procedurali poste in essere dall’istante erano dovute all’«oscurità totale del dettato normativo […]», al difetto di «chiarezza e precisione del precetto normativo». Pertanto, conclude la difesa di parte istante, «ben può ritenersi operante, nel caso de quo, il principio dell’affidamento incolpevole, che è causa di esclusione della colpevolezza pienamente applicabile al procedimento sportivo».
4.
L’istanza di arbitrato è infondata e deve essere rigettata. Il Collegio reputa, all’unanimità, salvo quanto sub punto 5. che segue, che le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi di giustizia sportiva domestica siano legittime e pertinenti agli atti dei procedimenti e alle relative risultanze istruttorie. In particolare, il Collegio reputa che il Savona 1907 FCB s.p.a. sia incorso nella violazione del punto 11 del Titolo III Criteri Sportivi e organizzativi del citata C.U. omettendo di
allegare, alle schede informative del Delegato alla Sicurezza e del Vice Delegato alla Sicurezza, i documenti relativi alle nomine dei soggetti indicati. E ciò, nonostante dagli stessi moduli emergesse la necessità di fornire tali documenti. Del pari, può affermarsi che si sia inverata anche la violazione dei punti 13, 15 e 16 del menzionato Titolo III. Alla data di scadenza del 16 agosto 2011 non risultavano ottenuti i tesseramenti dell’allenatore responsabile della prima squadra, dell’allenatore in seconda, del Medico Responsabile e di almeno un operatore sanitario. Rispetto a nessuno di tali inadempimenti è configurabile un errore scusabile. Una pluralità di inadempimenti ai quali – in linea di continuità con la giurisprudenza formatasi nell’ambito del TNAS [cfr. Lodo S.S. Juve Stabia vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 13 maggio 2009 (Collegio:Scino Pres., Vessichelli, Benincasa)]– consegue una pluralità di sanzioni. In linea con un orientamento già espresso nell’ambito del TNAS [ cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 11 maggio 2009 (Collegio: Frosini Pres., Benincasa, Russo) e Lodo Benigni vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 15 maggio 2009 (Collegio: Frosini Pres., Benincasa, Russo)], occorre ribadire che nell’ipotesi in cui nell’ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l’onere
di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l’adempimento. Pertanto, non possono essere condivise tutte le osservazioni della parte istante nelle quali si censurano gli organi sportivi per non aver dato seguito a richieste di diverso tipo pervenute quando il termine era ormai prossimo alla scadenza. Ferme queste considerazioni di carattere generale, con riguardo al tesseramento del medico sociale, colgono nel segno le osservazioni della FIGC che distinguono, opportunamente, tra la richiesta di iscrizione nei Ruoli del Settore Tecnico e la richiesta di tesseramento. In definitiva, gli argomenti sui quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni possono essere condivisi dal Collegio. È stata correttamente accertata la sussistenza degli inadempimenti contestati al Savona 1907 F.B.C. s.p.a. con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. La motivazione della decisione impugnata, pertanto, è sostanzialmente corretta alla luce delle risultanza procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Inoltre, la motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile. Ribadite, le considerazioni svolte in merito all’infondatezza dell’istanza di arbitrato, il Collegio non può esimersi, comunque, dal porre l’accento sull’opportunità che il legislatore federale confezioni in futuro le proprie regole attinenti al rilascio delle c.d. licenze nazionali con un grado maggiore di semplificazione, predisponendo, altresì, adeguati sistemi di
informazione e supporto e anticipando i tempi di emanazione dei C.U. contenenti la disciplina.
5.
Ad avviso dell'arbitro di designazione di parte istante, la Società deve essere mandata assolta dagli addebiti relativi ai punti 13 e 15, titolo III, C.U., a suo avviso potendosi ritenere assolto in entrambi i casi, giuste le risultanze processuali, il tempestivo deposito della dichiarazione di "impegno a depositare", che testualmente forma oggetto di detti precetti; in ogni caso, sarebbe da ravvisare l'errore scusabile, la Società avendo attivato con congruo anticipo (15 luglio 2010) procedura inequivocabilmente diretta a soddisfare i due suddetti precetti, mentre l'assenza di una esplicita formulazione della domanda di tesseramento, oltre ad apparire formalità non essenziale, giusto quanto sopra, può giustificarsi con la inesperienza dovuta alla recentissima assunzione della Società nella categoria destinataria della regolamentazione disciplinare in questione.
6.
In considerazione della natura della controversia e attesa la complessità delle questioni trattate, appare giustificata la compensazione integrale delle spese di lite, degli onorari degli arbitri e delle spese di funzionamento del Collegio che vengono liquidati in € 6.000,00 (seimila/00) oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dal Prof. Avv. Maurizio Cinelli, per l’importo complessivo che sarà separatamente comunicato dalla Segreteria del TNAS, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
• rigetta l’istanza di arbitrato presentata da Savona Calcio 1907 F.B.C. s.p.a. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
• compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva;
• pone a carico delle parti – Savona 1907 F.B.C. s.p.a. e Federazione Italiana Giuoco Calcio –, in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione;
• pone a carico delle parti – Savona 1907 F.B.C. s.p.a. e Federazione Italiana Giuoco Calcio – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
• dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, a maggioranza, in data 19 maggio 2011 e sottoscritto in numero di tre
originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Maurizio Benincasa
F.to Maurizio Cinelli
F.to Massimo Zaccheo