CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 maggio 2011 promosso da: Villacidrese Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 maggio 2011 promosso da: Villacidrese Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI – ARBITRO PROF. AVV. MASSIMO ZACCHEO – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 0735 del 25 marzo 2011 promosso da: Villacidrese Calcio S.r.l., con sede legale in Villacidro, Via Marinotti n. 12, in persona del Presidente del C.d.A., legale rappresentante pro tempore, On.le Siro Marrocu, nonché degli altri membri del C.d.A., Sig. Davide Farris e Sig. Luciano Porcedda, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Giannichedda e Luca Miranda, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cervaro (FR), Via Airella n. 12 istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Presidente Doot. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9. intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal provvedimento, prot. n. 3334/267 del 30 novembre 2010, con il quale il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Presidente e la società sportiva oggi istante per la violazione, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione al titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punti 11, 12, 13, 15 e 16 del C.U. F.I.G.C. del 25 maggio 2010, e dell’articolo 4, commi 1 e 2, CGS. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione del 19 gennaio 2011, irrogava a carico del Presidente la sanzione dell’inibizione per giorni 60, mentre alla società sportiva veniva irrogata la sanzione di punti 5 di penalizzazione da scontare nel corso della stagione sportiva 2010/2011. Successivamente, in data 21 gennaio 2011, la società istante e il suo Presidente promuovevano reclamo avverso la predetta decisione innanzi alla Corte di Giustizia Federale. In data 23 febbraio 2011, la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, con comunicato ufficiale n. 187, respingeva il reclamo proposto dal Presidente Marrocu e dal Villacidrese Calcio S.r.l. Con atto depositato in data 25 marzo 2011 prot. n. 0735, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Maurizio Cinelli veniva nominato quale Arbitro della parte istante; il Prof. Avv. Massimo Zaccheo quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Maurizio Cinelli (Arbitro), Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 4 maggio 2011 presso la sede dell’arbitrato. La società Villacidrese Calcio S.r.l. formulava le seguenti conclusioni: «A) Accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – del 23 febbraio 2011 – pubblicata, alla data odierna solo in dispositivo, nel C.U. n. 187/CGF, notificata in pari data in epigrafe meglio descritta. B) Per l’effetto, in via principale, in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – del 23 febbraio 2011 – pubblicata, alla data odierna solo in dispositivo, nel C.U. n. 187/CGF, notificata in pari data, annullare i cinque (5) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione agonistica 2010/2011, inflitti alla Società istante. In subordine, nell’ordine gradato che segue: C) Previo accorpamento degli addebiti del presente procedimento disciplinare, condannare la Villacidrese Calcio S.r.l. a un’unica sanzione; ovvero previo accorpamento parziale tra gli illeciti del presente procedimento (punti 11 e 12 – 13 – 15 e 16), applicare la sanzione ritenuta di giustizia. D) Previa declaratoria di concorso formale tra gli addebiti del presente procedimento arbitrale, condannare la Villacidrese Calcio S.r.l. a un’unica sanzione, eventualmente aumentata fino al triplo; ovvero, previa declaratoria di concorso formale parziale tra gli illeciti del presente procedimento (punti 11 e 12 – 13 – 15 e 16), applicare la sanzione ritenuta di giustizia; E) Previa declaratoria di continuazione tra gli addebiti del presente procedimento disciplinare, condannare la Villacidrese Calcio S.r.l. a un’unica sanzione, eventualmente aumentata sino al triplo; ovvero, previa declaratoria di continuazione interna parziale tra gli illeciti del presente procedimento (punti 11 e 12 – 13 – 15 e 16), applicare la sanzione ritenuta di giustizia; F) In via ulteriormente subordinata, voglia determinare la sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali e nella qualità e specie dell’ammenda, ovvero nella misura ritenuta di giustizia; G) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ed ai compensi degli Arbitri». Con atto depositato in data 14 aprile 2011 prot. n. 0972 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] si chiede che le domande avversarie vengano respinte in quanto infondate. Con condanna della parte attrice alle spese del presente procedimento». All’udienza del 4 maggio 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, le parti, previa autorizzazione del Collegio, anticipavano la discussione, rinunciando espressamente al deposito delle memorie conclusionali. Il Collegio, all’esito della discussione, si riservava trattenendo la causa in decisione. Le parti autorizzavano il Collegio a pronunciare il lodo in forma semplificata. MOTIVI 1. I. La società sportiva ricorre affinché venga accertata e dichiarata l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale del 23 febbraio 2011, con conseguente annullamento o, in subordine, riduzione della penalizzazione di punti 5 da scontare nella stagione sportiva 2010/2011. In primo luogo, la difesa della società sportiva deduce come «nessuna delle condotte ascritte alla Villacidrese Calcio S.r.l., singolarmente e nel complesso considerate, possa essere foriera di una violazione siccome contestata e addebitata dalla CDN e dalla CGF, in assenza di alcun vantaggio per la Società, nonché in ragione della presenza di incolpevole condotta della Società […]». La società istante lamenta una violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, del CGS; la difesa del Villacidrese, infatti, censura la decisione della Corte di Giustizia in quanto gli inadempimenti contestati non si concretizzano in una «violazione dei supremi principi di lealtà, correttezza e probità». Nello specifico, e con riferimento ai cinque punti del C.U. F.i.g.c. 117/A del 25 maggio 2010, la società sportiva osserva quanto segue. La documentazione di cui ai punti 11 e 12 del C.U. F.i.g.c. è stata inoltrata nei termini prestabili dal Comunicato Ufficiale, «di talchè nessuna condotta omissiva potrà essere contestata alla comparente che ha inviato documentazione pienamente satisfattiva dei requisiti indicati dai punti 11 e 12 nei termini prescritti dalla normativa, sive il 25/08/2010». Per ciò che attiene la contestazione del punto 13 del C.U. F.i.g.c., la difesa di parte istante afferma come «l’attività omissiva contestata alla Società non fu dovuta a colpevolezza della Villacidrese Calcio S.r.l., ma solo al mancato pagamento da parte di entrambe le figure (rispettivamente il Sig. Bernardo Mereu e il Sig. Giuseppe Nioi) della tassa di iscrizione all’albo del Settore Tecnico Federale per la Stagione Sportiva 2010/2011, corrisposte in data 17/09/2010». Pertanto, osserva ancora parte istante, «la Società non abbia tratto alcun vantaggio dalla situazione de qua, sol che si consideri la natura assolutamente personalistica dei versamenti contesati ai due tesserati». Infine, con riferimento ai capi n. 15 e 16 del C.U. F.i.g.c., il Villacidrese Calcio S.r.l. sottolinea come «la Società abbia provveduto, come d’uopo, a incaricare figure di altissima professionalità […], in tal modo garantendo i propri atleti nello svolgimento dell’attività sportiva. A ben vedere, quindi, fermo il rispetto delle regole federali a tutela della salute e sicurezza dei tesserati, non è dato comprendere in alcun modo per quale ragione un tesseramento pienamente rispondente ai requisiti normativi associativi, rispetto al quale non ha fatto seguito un mero adempimento burocratico, possa essere foriero di gravi sanzioni disciplinari». II. La società sportiva lamenta, altresì, la manifesta sproporzionalità delle sanzioni adottate contro la stessa rispetto ai diritti costituzionali di giustizia equità e proporzionalità e ai principi fondamentali in materia di concorrenza. La difesa di parte istante, infatti, osserva come sia «illegittima e irrazionale l’adozione di un’interpretazione meramente formalistica del dettato normativo che, operando un mero calcolo algebrico al fine di determinare le sanzioni da infliggere, senza considerare la peculiarità dei casi concreti, si pone in evidente violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 111 Cost., nonché, e in misura maggiore, dell’art. 41 Cost.». Infatti, sostiene la difesa della società, «mai si è assistito a sanzioni così afflittive, soprattutto in assenza di qualsivoglia vantaggio per la società sanzionata e in presenza di condizioni del tutto giustificative delle condotte». III. Infine, il Villacidrese Calcio S.r.l. contesta l’operato della Corte di Giustizia dal momento che «l’analisi delle condotte omissive contestate, infatti, fa emergere, come segnalato, l’opportunità di una loro valutazione unica, operando un vero e proprio accorpamento. L’omissione degli adempimenti contestati, infatti, può essere considerata un’unica condotta e un unico illecito». E comunque, continua la difesa di parte istante, «le decisioni della CDN e della CGS errano, inoltre, nel non valutare, in subordine al mancato riconoscimento di un’unica condotta e di un unico illecito, la sussistenza di un vero e proprio concorso formale, ossia la violazione con un’unica azione e/o omissione di diverse violazioni della normativa in vigore.» Infine, la società sportiva osserva come «le decisioni della CDN e della CGS errano, inoltre, nel non valutare, in subordine al mancato riconoscimento di un’unica condotta e di un unico illecito, o della sussistenza di un vero e proprio concorso formale, la legittimità e/o l’opportunità di applicare al caso di specie l’istituto della continuazione». 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie vengano respinte perché infondate. I. In primo luogo, la Federazione precisa come «le sanzioni irrogate alla parte istante costituiscano la conseguenza della violazione di precetti di natura meramente sportivo amministrativa nell’ambito della procedura di tipo concorsuale che disciplina il rilascio delle licenze nazionali e, dunque, il procedimento di ammissione ai campionati professionistici di calcio». Conseguentemente, osserva la difesa di parte intimata, «[…] lo svolgimento di tali procedure è regolato dalla lex specialis dettata dalla Federazione con apposito Comunicato Ufficiale, emanato in vista di ogni singola stagione sportiva; i termini e gli adempimenti ivi contemplati non sono suscettibili di applicazione elastica e/o flessibile (con prevalenza di un preteso criterio teleologico su quello formale), a ciò opponendosi la necessità di garantire la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione». Pertanto, conclude la Federazione, le regole da applicare al caso de quo non possono che essere quelle fissate ex ante dalla FIGC; nello specifico, quelle indicate nel C.U. n. 117/A. II. In secondo luogo, la difesa dell’intimata osserva come gli adempimenti dettati dal Comunicato Ufficiale non possono essere considerati «futili precetti» ma, al contrario, «sono espressione di esigenze primarie in ambito federale». In tale ottica, come ha già recepito la CGF, «la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti». Pertanto, poiché la società sportiva «non ha provveduto nel prescritto termine del 23 agosto 2010 […] ad adempiere ad alcuna delle prescrizioni», gli Organi federali, «in doverosa applicazione della lex specialis della procedura», hanno deferito il Presidente del Villacidrese e la società stessa alla Commissione Disciplinare, la quale «ha applicato le sanzioni edittalmente previste dal C.U. n. 117/A». III. Con riferimento al termine entro il quale le società sportive dovevano adempiere alle prescrizioni di cui al C.U. n. 117/A, la Federazione osserva come «alla data del 23 agosto 2010, presso la Commissione criteri sportivi ed organizzativi non è stata depositata alcuna documentazione da parte della Villacidrese. Come evidenziato dalla Commissione Federale, la documentazione è stata depositata – gravemente incompleta – soltanto successivamente, e soltanto con riferimento ai moduli 11°, 11B e 12, restando del tutto carente con riferimento agli adempimenti di cui ai punti 13, 15 e 16 del Comunicato Ufficiale n. 117/A. Tale circostanza, da sola, risulta sufficiente al fine di confermare la piena legittimità delle sanzioni irrogate in danno della società sarda». 3. I Nel corso del procedimento arbitrale, parte istante, in data 13 aprile 2011, ha depositato i “motivi aggiunti”, con i quali ha contestato nuovamente la decisione oggi impugnata, lamentando un’illegittima sperequazione di trattamento tra il Villacidrese e il Latina Calcio S.p.a. Nello specifico, la difesa di parte istante, nel riportare le motivazioni che hanno spinto la CGF a sanzionare la società pontina, si duole nuovamente «dell’irragionevolezza dell’apparato sanzionatorio, che si presta a interpretazioni differenti, pur in presenza degli stessi inadempimenti omissivi, nonché a diverse valutazioni degli elementi soggettivi degli stessi». Inoltre, la società sportiva lamenta la mancata applicazione da parte della CGF dei criteri indicati dall’articolo 10 CGS. II La Federazione Italiana Giuoco Calcio, rispetto ai “motivi aggiunti” si limita ad osservare come le vicende delle due società sportive non hanno alcun elemento in comune per poter essere paragonate ed analizzate sotto la medesima lente sanzionatoria. Inoltre, con riferimento al mancata applicazione dei criteri ex art. 10 CGS, la difesa di parte intimata sottolinea come controparte pretenda «l’applicazione al caso de quo della disciplina generale nonostante la stessa sia derogata dalla lex specialis rappresentata dal disposto del C.U. 117/A». 4. L’istanza di arbitrato è infondata e deve essere rigettata. Il Collegio reputa che le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi di giustizia sportiva domestica siano legittime e pertinenti agli atti dei procedimenti e alle relative risultanze istruttorie. In particolare, il Collegio reputa che il Villacidrese Calcio S.r.l. sia incorso nella violazione dei punti 11 e 12 del Titolo III Criteri Sportivi e organizzativi del citata C.U. omettendo di allegare, alle schede informative del Delegato alla Sicurezza e del Vice Delegato alla Sicurezza, i documenti prescritti. Le stesse schede informative, inoltre, risultano incomplete. Del pari, può affermarsi che si sia inverata anche la violazione dei punti 13, 15 e 16 del menzionato Titolo III. Alla data di scadenza del 23 agosto 2011 non sono state depositate le attestazioni del Settore Tecnico FIGC relative ai tesseramenti dell’allenatore responsabile della prima squadra, dell’allenatore in seconda, del Medico Responsabile e di almeno un operatore sanitario. Rispetto a nessuno di tali inadempimenti è configurabile un errore scusabile. Una pluralità di inadempimenti ai quali – in linea di continuità con la giurisprudenza formatasi nell’ambito del TNAS [cfr. Lodo S.S. Juve Stabia vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 13 maggio 2009 (Collegio:Scino Pres., Vessichelli, Benincasa)]– consegue una pluralità di sanzioni. In linea con un orientamento già espresso nell’ambito del TNAS [ cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 11 maggio 2009 (Collegio: Frosini Pres., Benincasa, Russo) e Lodo Benigni vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio 15 maggio 2009 (Collegio: Frosini Pres., Benincasa, Russo)], occorre ribadire che nell’ipotesi in cui nell’ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l’onere di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l’adempimento. Ferme queste considerazioni di carattere generale, con riguardo al diverso trattamento sanzionatorio applicato alla società istante rispetto a quello inflitto al Latina Calcio S.p.a., colgono nel segno le osservazioni della Federazione che sottolineano come la società pontina sia stata ripescata in Seconda Divisione solo in data 4 agosto 2010, vale a dire in un tempo molto prossimo al termine perentorio stabilito dal C.U. della FIGC. In ogni caso – e l’argomento appare dirimente – il diverso contenuto della decisione relativa al Latina Calcio non può, di per sé, inficiare la correttezza di quella impugnata in questa sede. Ben potrebbe, infatti, essere viziata la decisione presa come elemento di raffronto. In definitiva, gli argomenti sui quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni possono essere condivisi dal Collegio. È stata correttamente accertata la sussistenza degli inadempimenti contestati al Villacidrese Calcio S.r.l. con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. La motivazione della decisione impugnata, pertanto, è sostanzialmente corretta alla luce delle risultanza procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Inoltre, la motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile. Ribadite, le considerazioni svolte in merito all’infondatezza dell’istanza di arbitrato, il Collegio non può esimersi, comunque, dal porre l’accento sull’opportunità che il legislatore federale confezioni in futuro le proprie regole attinenti al rilascio delle c.d. licenze nazionali con un grado maggiore di semplificazione, predisponendo, altresì, adeguati sistemi di informazione e supporto e anticipando i tempi di emanazione dei C.U. contenenti la disciplina. 5. In considerazione della natura della controversia e attesa la complessità delle questioni trattate, appare giustificata la compensazione integrale delle spese di lite, degli onorari degli arbitri e delle spese di funzionamento del Collegio che vengono liquidati in € 6.000,00 (seimila/00) oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dal Prof. Avv. Maurizio Cinelli, per l’importo complessivo che sarà separatamente comunicato dalla Segreteria del TNAS, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: • rigetta l’istanza di arbitrato presentata dal Villacidrese Calcio S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio; • compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva; • pone a carico delle parti – Villacidrese Calcio S.r.l. e Federazione Italiana Giuoco Calcio –, in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; • pone a carico delle parti – Villacidrese Calcio S.r.l. e Federazione Italiana Giuoco Calcio – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; • dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 4 maggio 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Maurizio Cinelli F.to Massimo Zaccheo
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