CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 03 maggio 2011 promosso da: Feralpisalò Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 03 maggio 2011 promosso da: Feralpisalò Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) riunito in conferenza personale del 3 maggio 2011 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0704 del 24 marzo 2011) promosso da: Feralpisalò S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente del CdA Sig. Giuseppe Pasini, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna, Via De’ Marchi n. 42 parte istante Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 24 marzo 2011 (prot. n. 0704), la società Feralpisalò s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente del CdA Sig. Giuseppe Pasini (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche FIGC, la “parte intimata”) per sentire «…in riforma della decisione della Corte di Giustizia presso la F.I.G.C., Sezioni Unite n. 12 pubblicata sul C.U. n. 187/CGF (2010/2011) del 23.2.2011 che ha confermato la delibera n. 225 della Commissione Disciplinare Nazionale emessa in relazione al deferimento del procuratore Federale n. 3365/227PF10-11/SP/mg del 1.12.2010…, annullare totalmente e/o dichiarare inefficace e/o revocare la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva…». Con la citata decisione n. 12, di cui al C.U. n. 187/CGF (2010/2011) del 23 febbraio 2011, integrato con le motivazioni di cui al C.U. n. 243/CGF del 7 aprile 2011, la Corte di Giustizia Federale, 2° Collegio, aveva respinto il ricorso proposto dalla parte istante avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che, con atto del 19 gennaio 2011, aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante Presidente della società istante Sig. Giuseppe Pasini, comminandogli la sanzione dell’inibizione di trenta giorni e aveva inflitto alla ricorrente la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010-2011, per violazione degli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III “Criteri sportivi e organizzativi”, punto 11) e punto 12), del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere rispettato il termine di due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A), del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) e degli addetti alla sicurezza – stewards (modulo 12), debitamente sottoscritte dal legale rappresentante come previsto dalla normativa vigente. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Massimo Coccia. Con provvedimento in data 14 aprile 2011 prot. n. 0949, il Presidente del TNAS, accoglieva l’istanza di riduzione dei termini e, per l’effetto, riduceva di a un terzo il termine per il deposito del lodo. Con memoria depositata in data 14 aprile 2011, prot. n. 0971, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalla parte istante, con refusione delle spese tutte e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett e), del Codice quale arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 3 maggio 2011. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Le parti autorizzavano congiuntamente il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositio e ad emettere il lodo in forma semplificata. Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. Con verbale in data 3 maggio 2011 (prot. n. 1256 del 4 maggio 2011), il Collegio Arbitrale pronunciava il dispositivo, comunicandolo contestualmente alle parti. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la citata decisione n. 12 la Corte di Giustizia Federale, 2° Collegio, aveva respinto il ricorso dell’istante avverso la decisione della Commissione Disciplinare FIGC, che, con atto del 19 gennaio 2011, aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante Presidente della società istante, Sig. Giuseppe Pasini, comminandogli la sanzione dell’inibizione di trenta giorni e aveva inflitto alla ricorrente la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010-2011, per violazione degli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito “C.G.S.”), in relazione al Titolo III “Criteri sportivi e organizzativi”, punti 11) e 12), del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, Sistema di Licenze Nazionali 2010/2011, per non avere rispettato il termine di due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A), del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B), del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) e degli addetti alla sicurezza – stewards (modulo 12), debitamente sottoscritte dal legale rappresentante come previsto dalla normativa vigente. La parte istante, in estrema sintesi, contesta, reiterando sostanzialmente la tesi difensiva già svolta innanzi agli Organi di Giustizia Federale, la rilevanza meramente formale della mancata sottoscrizione, non richiesta a pena di nullità e la disparità di trattamento, determinata dall’aver appreso solo da una casuale consultazione, avvenuta in data 29 luglio 2010, del sito web della Lega di Serie A, che, in base al sorteggio effettuato con il tabellone della competizione TIM Cup, allegato al C.U. n. 8 del 26 luglio 2010, avrebbe dovuto disputare la gara valida per il primo turno l’8 agosto 2010. La scadenza per il deposito della documentazione di cui al C.U. n. 117/A citato, punti 11) e 12), quindi, al 6 agosto 2010 aveva reso, poi, impossibile l’apposizione della firma da parte del legale rappresentante irrintracciabile, perchè in ferie. 2. Le censure sono infondate. Risulta, incontestabilmente, come, peraltro, ammesso anche dall’istante stessa, dai moduli 11°, 11B e 12, che rappresentano la documentazione depositata dall’istante in ottemperanza al C.U. n. 117/A, punti 11) e 12), del 25 maggio 2010 citato e prodotta nel presente giudizio, la mancanza della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società e da parte dei designati Delegato, Vice Delegato alla sicurezza e Responsabile degli addetti alla sicurezza - stewards. La mancata sottoscrizione dei predetti moduli 11A, 11B e 12, sia da parte del legale rappresentante della società, sia da parte dei soggetti interessati, non costituisce un’irregolarità meramente formale sanabile attraverso la concessione di un termine (perentorio) per la successiva integrazione della documentazione originaria. La mancata della sottoscrizione non deve essere valutata, infatti, nell’ottica del formalismo fine a se stesso, perché attiene, invece, al profilo sostanziale della dimostrazione, necessaria a dotare dell’essenziale valore probatorio la dichiarazione in questione, sia della provenienza della documentazione dalla società che l’ha inviata, che ne assume la piena responsabilità anche quanto al contenuto; sia dell’accettazione – da parte dei soggetti designati per lo svolgimento - dei tre incarichi per la sicurezza. La sottoscrizione in questione, pertanto, assume valenza di requisito primario ed essenziale per la riconducibilità degli atti e delle dichiarazioni ivi contenute alla volontà e alla responsabilità della società che li ha trasmessi. Dal valore essenziale riconosciuto alla sottoscrizione dei predetti moduli deriva che la sua mancanza rappresenta un elemento sufficiente a far ritenere ragionevole la sanzione irrogata dei due punti di penalizzazione nella stagione sportiva 2010/2011 di cui al C.U. n. 117/A, punti 11) e 12), citato. Occorre, peraltro, precisare che le schede in questione (moduli 11/A, 11/B e 12), sono, oltre che prive del requisito imprescindibile della sottoscrizione, anche inidonee a dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti con riferimento all’acquisita formazione professionale. Risulta, infatti, dalla documentazione agli atti del presente giudizio, che non sono stati compilati i moduli 11A e 11B citati, in particolare, per i profili relativi al “Dettaglio delle funzioni”, alla “Qualificazione professionale”, alle “Precedenti esperienze professionali rilevanti” alle “Lingue conosciute”. Il Collegio Arbitrale ritiene, per quanto riguarda i moduli 11A, 11B e 12, concernenti, rispettivamente, il Delegato, il Vice Delegato per la sicurezza e gli addetti alla sicurezza - Stewards, per gli aspetti sostanziali, che le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Giustizia Federale con la citata decisione n. 12 siano,pertanto, legittime e pertinenti agli atti del procedimento e alle relative risultanze istruttorie. 3. Vanno, poi disattese anche le altre censure sollevate dalle parti istanti con riferimento alla pretesa la disparità di trattamento, determinata dall’aver appreso solo da una casuale consultazione, avvenuta in data 29 luglio 2010, del sito web della Lega di Serie A, che, in base al sorteggio effettuato con il tabellone della competizione TIM Cup, allegato al C.U. n. 8 del 26 luglio 2010, la società istante avrebbe dovuto disputare la gara valida per il primo turno l’8 agosto 2010. La scadenza per il deposito della documentazione di cui al C.U. n. 117/A citato, punti 11) e 12), quindi, al 6 agosto 2010 aveva reso, poi, impossibile l’apposizione della firma da parte del legale rappresentante irrintracciabile, perchè in ferie. Risulta, incontestabilmente, come, peraltro, ammesso anche dall’istante stessa, dagli atti di causa che le società aspiranti all’ammissione a un campionato professionistico erano consapevoli degli adempimenti necessari per l’ottenimento della c.d. “licenza nazionale” e che, con riferimento al deposito dei moduli 11A, 11B e 12, il termine era fissato, comunque, al 30 giugno 2010 (punti 11) e 12) del C.U. n. 117/A citato), essendo quello “dei due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica” meramente eventuale (“Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2010…”). La coincidenza con il periodo feriale non può, pertanto, assumere alcun rilievo anche perché, come afferma la stessa istante, con C.U. n. 49/L del 19 luglio 2010, era stata informata dell’ammissione alla TIM Cup 2010/2011 (documento n. 8 del fascicolo di parte istante). Gli adempimenti prescritti dal C.U. n. 117/A citato non sono meramente formali, ma costituiscono uno snodo fondamentale al fine di assicurare l’osservanza dell’ordine pubblico e il corretto svolgimento delle competizioni sportive, anche con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di affidabilità delle società che vi partecipano . In conclusione, le argomentazioni sulle quali la Corte di Giustizia Federale ha fondato le proprie valutazioni sul punto specifico vanno condivise. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte abbia correttamente accertato la sussistenza degli inadempimenti di contenuto contestati alla parte istante con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, in linea con quanto previsto anche dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale è, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. La motivazione è assolutamente congrua e pienamente condivisibile. 4. Attesa la soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a suo carico le spese liquidate in euro 700,00 (settecento/00) e gli onorari degli Arbitri liquidati in euro 2000,00 (duemila/00). P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. rigetta l’istanza di arbitrato presentata dalla società Feralpisalò Srl nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 2. pone a carico della società Feralpisalò Srl il pagamento in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio delle spese per assistenza difensiva, liquidate in € 700,00 (euro settecento/00) oltre IVA e CAP; 3. pone a carico della società Feralpisalò Srl, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati in € 2.000 (euro duemila/00) oltre accessori e spese; 4. pone a carico della società Feralpisalò Srl il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 3 maggio 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Massimo Coccia F.to Massimo Zaccheo
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