COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 28 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Dirigenti – Brizzi Rossano, allenatore; – Ambrosiani Marcello, Dirigente; tesserati, all’epoca dei fatti per la Società A.S.D. Real Filetto, oggi A.S.D, Filvilla, per rispondere, entrambi, della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. Società – A.S.D. Filvilla, già A.S.D. Real Filetto, per la responsabilità oggettiva in cui incorre a seguito del comportamento dei propri tesserati, ex art. 4, c. 2 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 28 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Dirigenti - Brizzi Rossano, allenatore; - Ambrosiani Marcello, Dirigente; tesserati, all’epoca dei fatti per la Società A.S.D. Real Filetto, oggi A.S.D, Filvilla, per rispondere, entrambi, della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. Società - A.S.D. Filvilla, già A.S.D. Real Filetto, per la responsabilità oggettiva in cui incorre a seguito del comportamento dei propri tesserati, ex art. 4, c. 2 del C.G.S.. La Procura Federale, con provvedimento emanato in data 15 febbraio 2011, ha disposto il deferimento rubricato in epigrafe, ritenendo appurato che il tesserato Rossano Brizzi, all’epoca dei fatti allenatore della Società A.S.D. Real Filetto, oggi A.S.D. Filvilla, dopo il termine della gara Real Filetto – Galeotta, disputata in data 29 maggio 2010, offendeva e afferrava per un braccio spingendolo verso il muro, in prossimità degli spogliatoi, l’A.E. Francesco Cecchini che stava recandosi a salutare i componenti della terna che aveva diretto la gara. Il comportamento del dirigente era causa per l’arbitro Cecchini di un lieve, momentaneo dolore. Nel frattempo ai due si è avvicinato il Dirigente Marcello Ambrosiani il quale, spingendo il Cecchini con entrambe le mani sul petto, lo offendeva accomunando nella offese anche la terna presente sul campo. Entrambi i dirigenti, anche dopo che il Cecchini è riuscito nell’intento di raggiungere lo spogliatoio arbitrale, hanno continuato a pronunciare offese nei suoi confronti, oltre a bestemmiare. Tutto ciò veniva riportato dal Cecchini in una denuncia fatta pervenire al G.S.T. di Massa e Carrara e da questi trasmessa alla Procura Federale che, ritenendo fondata la denuncia, attraverso l’esame personale dei soggetti protagonisti dell’episodio e di due dei componenti la terna in campo, ha operato il deferimento in esame. Descritti in tal modo i fatti, il Presidente della C.D., dà atto della presenza all’odierna riunione, a seguito di formale convocazione, dei tesserati: - Brizzi Rossano, e Ambrosiani Marcello, - della A.S.D. Filvilla in persona del Presidente, Sig. Casani Galiano. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini. Il rappresentante della Procura Federale, chiamato ad intervenire, afferma che non esiste alcun dubbio sulla fondatezza del deferimento rilevando che il comportamento dei tesserati è ampiamente provato dalla dichiarazione resa da un componente la terna arbitrale in campo, il quale ha dichiarato che, aperta la porta del proprio spogliatoio a seguito di un trambusto proveniente dall’esterno, ha visto il Cecchini attorniato dai due deferiti. Precisa che l’aver afferrato l’arbitro Cecchini per il braccio non ha avuto alcuna conseguenza fisica. Richiama quanto dichiarato dai deferiti al Collaboratore dell’Ufficio, circa la loro non conoscenza del Cecchini, pur avendo questi arbitrato alcune gare della squadra Chiede pertanto che vengano applicate le seguenti sanzioni: - all’allenatore Brizzi Rossano, la squalifica per mesi 9 (nove); - al Dirigente Ambrosiani Marcello, la inibizione per mesi 7 (sette); - alla Società A.S.D. Filvilla, già A.S.D. Real Filetto, l’ammenda di euro 900,00(novecento) I soggetti deferiti intervengono a loro volta per far constatare quanto segue. Brizzi: respinge ogni addebito ritenendo di essersi attenuto al regolamento ed alle disposizioni impartite dall’arbitro della gara. Ritiene eccessiva la sanzione richiesta e chiede il proscioglimento; Ambrosiani: si associa alle argomentazioni ed alle richieste del Brizzi; Casani, rilevati i sacrifici ai quali la Società si sottopone al fine di espletare l’attività sportiva, afferma che i dirigenti presenti non hanno fatto altro che applicare quanto disposto in materia. Chiede anch’egli il proscioglimento. La Commissione, riunita per la decisione, osserva che la difesa dei due Dirigenti, sia in sede istruttoria che innanzi ad essa, oltre a negare puramente e semplicemente di aver indirizzato all’arbitro Cecchini frasi offensive, è basata, principalmente, sulla l’affermazione della loro non conoscenza personale del Cecchini, il che li ha condotti a tentare di impedirgli di entrare nello spogliatoio arbitrale. Tale comportamento veniva tenuto in conseguenza sia di un preciso dettato regolamentare, sia a seguito dell’invito loro rivolto dal D.G. di allontanare tutte le persone che, presenti nello spogliatoio, non avevano alcun titolo per intrattenervisi. L’ assunto difensivo principale è del tutto infondato. Infatti le dichiarazioni rese dai due componenti la terna arbitrale al Collaboratore della Procura Federale, circa l’avvenuto arbitraggio da parte del Cecchini di alcune gare nelle stagioni precedenti, hanno trovato conferma nell’acquisizione da parte di questa C.D.T. delle liste di gara inerenti le seguenti gare svoltasi durante la stessa stagione calcistica 2009/2010: • Real Filetto – Fossone, disputata in data 5 dicembre 2009; • Attuoni Sport – Real Filetto, disputata in data 23 gennaio 2010. In entrambe tali occasioni l’allenatore della Real Filetto viene indicato nella persona di Brizzi Rossano, mentre il Dirigente accompagnatore risulta essere Ambrosiani Marcello. Rilevato che la gara di cui è causa è stata disputata in data 29 maggio 2010, è del tutto inverosimile che nessuno dei deferiti abbia riconosciuto l’arbitro Cecchini. Quanto addebitato ai due tesserati, inoltre, è stato immediatamente successivo alle ripetute offese e minacce che, dopo la fine della gara durante il percorso verso gli spogliatoi, entrambi gli incolpati hanno, ripetutamente, rivolto alla terna arbitrale, azione culminata con il comportamento dell’Ambrosiani, che, per suo conto, aveva toccato la testa del D.G. con la propria in segno di evidente minaccia e disprezzo. L’insieme di tali fatti sembra, peraltro, essere stato posto in essere quasi a titolo di rivalsa verso la categoria arbitrale. Viene quindi meno il perno fondamentale della difesa dei due Dirigenti, per cui il deferimento è da accogliere. E’ ancora da precisare che non sussiste dubbio sul fatto che nell’atteggiamento dei due deferiti sia rilevabile violazione di norme comportamentali, oltre che per le dichiarazioni rese dagli stessi deferiti anche per quelle dell’A.A. arbitro della gara. Quest’ultimo ha affermato che l’attenzione della Terna è stata richiamata “dalle urla e dal trambusto percepiti oltre la porta chiusa del proprio spogliatoio”. Tuttavia in sede di applicazione delle sanzioni il Collegio rileva che il Cecchini, al momento di entrare nello spogliatoio, avrebbe dovuto tenere diverso comportamento; innanzitutto avrebbe dovuto qualificarsi mostrando il documento di riconoscimento di tesserato A.I.A.. D’altra parte ai Dirigenti che, avendone titolo, sostano negli spogliatoi non è consentito aggredire chicchessia con offese verbali e ancor meno con eventuali atti di violenza, questo nei confronti di qualsiasi persona si introduca, senza autorizzazione, all’interno degli spogliatoi. P.Q.M. la C.D. infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - all’allenatore Brizzi Rossano, la squalifica per mesi 4 (quattro); - al Dirigente Ambrosiani Marcello, la inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società, A.S.D. Filivilla, già A.S.D. Real Filetto, l’ammenda di € 300,00 (trecento).
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