COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 193 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla Società Atletico Casciana Terme A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha respinto il reclamo proposto inerente l’esito della gara di II categoria, disputata in data 27/03/2011, contro l’U.S.D. Fabbrica. (C.U. n. 64 /2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 193 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla Società Atletico Casciana Terme A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha respinto il reclamo proposto inerente l’esito della gara di II categoria, disputata in data 27/03/2011, contro l'U.S.D. Fabbrica. (C.U. n. 64 /2011). La decisione del G.S.T. Toscana sopraindicata, impugnata innanzi questa Commissione, è costituita da due distinti provvedimenti il primo, di legittimità, è relativo alla inammissibilità del gravame proposto in quella sede, in opposizione all’omologa del risultato acquisito sul campo, a causa di un errore tecnico che sarebbe stato commesso dall’arbitro nel corso della gara. La inammissibilità è stata pronunciata dal G.S. sia in riferimento alla intempestività del gravame, sia per la mancata allegazione al reclamo della attestazione dell’avvenuto contestuale invio della copia del reclamo alla controparte. (art. 33, c. 5, del C.G.S.).Il secondo dei provvedimenti riveste invece carattere disciplinare ed è conseguente all’abbandono del campo da parte del capitano della Società Atletico Casciana Terme A.S.D. (di seguito chiamata “Casciana Terme”) che, unitamente “ad almeno quattro compagni” si allontanava dal terreno di gioco. A seguito di tale episodio il D.G. decideva di sospendere la gara.Tale provvedimento veniva dal G.S. sanzionato, per l’avvenuta violazione dell’art. 53, c. 1, delle N.O.I.F. ovvero la rinuncia a proseguire la gara, con la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3; la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta).La Società Casciana Terme contesta la decisione del G.S.T. in ogni sua parte, affermando che il reclamo è stato tempestivamente inviato dato che, ad un primo atto non sottoscritto pervenuto a mezzo fax in data 28 marzo 2011, ne è seguito un altro, del tutto identico, che, debitamente sottoscritto dal Presidente, risulta essere stato ricevuto in data 30 marzo, ossia prima che il Giudice emettesse la decisione e quindi nei termini previsti dall’art. 33, comma 9, del C.G.S..Indica una serie di decisioni giurisprudenziali e di norme civilistiche per dimostrare la sanabilità della violazione “del difetto di legittimazione processuale”. Per quanto riguarda la causa di inammissibilità relativa alla trasmissione del reclamo alla controparte sostiene che ciò è regolarmente avvenuto tramite una raccomandata inviata in data 29 marzo 2011 alle ore 11,47 e quindi entro il termine previsto dal C.U n. 119/A/ 2011.In ordine al provvedimento di carattere disciplinare assunto, la Società Casciana Terme, riportando quanto indicato sulla motivazione dal G.S., afferma che l’errore tecnico commesso dal D.G. al 28° del secondo tempo (gioco ripreso mentre il portiere non era presente sul campo perché oggetto delle cure del massaggiatore) ha avuto influenza sul regolare andamento della gara perché, in tale occasione, è stato espulso un calciatore che protestava vibratamente per l’episodio, determinando in tal modo la inferiorità numerica della squadra, inferiorità che si è verificata mentre il portiere era fuori dal campo Pone quindi in correlazione l’espulsione del calciatore e il richiamato errore tecnico per cui il G.S. avrebbe dovuto disporre la ripetizione della gara.Riferendosi all’episodio dell’abbandono della gara la reclamante precisa di non essere stata informata dell’avvenuta sospensione, se non attraverso la lettura del C.U.. Il fischio di chiusura, trovandosi al secondo dei cinque minuti neutralizzati, poteva ben significare la chiusura della gara. Non risulta dal rapporto arbitrale una volontà espressa dalla società a rinunciare alla prosecuzione della gara e rileva che il D.G. non ha ricordato il numero preciso dei calciatori usciti affermando a tal fine che “Tuttavia un procedimento di simile portata deve fondarsi su riscontri certi forniti dal direttore di Gara, su cui incombeva l’onere di identificare quali fossero i calciatori venuti meno, fino a raggiungere un numero di atleti in campo inferiore al minimo regolamentare”. Tale mancato accertamento unito ad una genericità della ricostruzione fa si che non si possa affermare che la Società abbia inteso rinunciare alla gara; ritiene di non potere escludere che tra i calciatori che sono usciti unitamente al capitano potessero trovarsi elementi presenti in panchina. Probabilmente intende con ciò affermare che tra i calciatori allontanatisi vi fossero anche atleti non partecipanti alla gara al fine di contestare la mancanza del numero minimo di presenze in campo.Ipotizza infine che il D.G., elemento giovane, abbia sospeso la gara per il clima “particolarmente” ostile e non per altro.Conclude chiedendo la ripetizione della gara e, in ogni caso, annullarsi le sanzioni comminate alla reclamante in applicazione dell’art. 53 delle N.O.I.F..Tali argomentazioni venivano ulteriormente ribadite nel corso della richiesta audizione durante la quale, rispondendo a specifiche domande, precisa che il calciatore espulso, indicato sul reclamo, è Matteo Ristori. Deposita annotazione di servizio rilasciata dai C.C. di Casciana Terme. Il Presidente della Società, Francesco Intravaia, a sua volte ritiene di precisare che il rientro in campo del portiere è avvenuto in fretta e furia, mentre le cure erano in corso. A domanda risponde che, nel lasso di tempo nel quale il portiere è rimasto fuori dal campo, non è stato effettuato alcun tiro in porta. In sede di decisione la Commissione premette che il processo disciplinare sportivo è regolato da proprie, autonome, norme e da propria giurisprudenza che, ovviamente non collidono con quelle statuali ma si diversificano, in parte, da esse. Peraltro, allorché il Legislatore sportivo ha ritenuto di doversi riferire alla normativa civilistica, lo ha fatto in modo espresso (v. art. 28 C.G.S.). Ciò premesso la C.D. osserva che la peculiarità della vicenda e l’entità delle sanzioni richiedono un esame preliminare limitato ai provvedimenti qui contestati. In data 28 marzo 2011 la Società Casciana Terme proponeva, dopo averlo preannunciato con fax trasmesso in data 28 marzo 2011, alle ore 12.52, reclamo chiedendo che il risultato acquisito sul campo (1 – 2 a favore del Fabbrica) non venisse omologato, essendo l’arbitro incorso in un errore tecnico. Egli ha costretto il portiere della Società reclamante ad uscire dal campo, per cure a seguito di un infortunio, facendo nel contempo riprendere il gioco in sua assenza. Il documento del tutto privo della sottoscrizione, prevista dall’art. 33, comma 5, del C.G.S., risulta pervenuto in data 28 marzo 2011, alle ore 19,43. Il G.S.T. ha inoltre ritenuto inammissibile il gravame perché sprovvisto della prova dell’avvenuto instaurarsi del contraddittorio tra le parti, come espressamente richiesto dalla norma di carattere generale (art. 33, c. 5) e ribadito dalla lettera a) del C.U. della Federazione n. 119/A/2011. Ha quindi deciso nel merito unicamente l’esito della gara, giungendo alla decisione già indicata. Questa la decisione della Commissione. In ordine al primo dei motivi di inammissibilità espressi dal G.S.T. si ritiene di poter condividere, nella fattispecie, il principio espresso dalla difesa in ordine alla avvenuta sanatoria della irregolarità conseguente alla mancata sottoscrizione del primo reclamo. Ciò in applicazione del chiaro disposto del primo periodo del comma 9 dell’art. 33 del C.G.S.. Non altrettanto può dirsi circa il contestuale invio della copia del reclamo alla controparte. Essa non risulta inviata al G.S. e non ne viene indicata la esistenza quale “documento allegato” in alcuno dei due reclami prodotti al G.S.T.. Osserva la Commissione che la necessità che la prova dell’invio del reclamo a controparte venga in possesso del Giudicante deriva, oltre che dall’imperativo “deve” contenuto nella disposizione, dal dovere il Giudice assicurare alle parti l’instaurazione del contraddittorio, senza del quale egli non può passare a decisione. In nessuno degli stadi del procedimento risulta trasmessa la prova dell’invio della copia del reclamo alla controparte in sede di primo reclamo. Solo nel reclamo qui presentato si fa riferimento ad una raccomandata inviata alla controparte in data 29 marzo 2011, alle ore 11,47, senza, peraltro, allegare la copia della ricevuta. Ritiene ancora la C.D. dover precisare che dei tre documenti indicati sul reclamo posto alla sua attenzione: “- stampata delle coordinate dell’U.S.D. Fabbrica tratte dal sito web www.figc.crt-org; 1. copia ricevuta di invio della raccomandata spedita all’USD Fabbrica in data 29 marzo 2011, ad ore 11,47; 2. attestazione della spedizione del presente reclamo all’USD Fabbrica” risulta allegato solo il terzo. (peraltro per fax ed in data oltre il termine) Quindi il reclamo è inammissibile: la mancata allegazione della ricevuta di invio del reclamo alla controparte ha impedito al G.S.T. di verificare l’avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio.. Proseguendo nel provvedimento il G.S. ha ritenuto che il comportamento tenuto dal D.G. in occasione del momentaneo e breve allontanamento dal campo del portiere del Casciana, da lui disposto e definito di “carattere tecnico”, non riveste in realtà tale carattere. Trattandosi di un fatto non valutabile con criteri esclusivamente tecnici il Giudice ha correttamente esaminato l’accaduto ritenendo l’influenza che la decisione arbitrale possa aver avuto sull’esito sportivo della gara.(art. 17, comma 4). Preso atto che l’arbitro, nel descrivere l’episodio, ha affermato che l’assenza del portiere dal campo si è limitata ad un tempo brevissimo, quale quello pari alla effettuazione di un calcio di rinvio, ha ritenuto l’episodio del tutto ininfluente agli effetti del risultato. A tal proposito il D.G., interpellato per le vie brevi, ha confermato che l’assenza del portiere è durata solo il tempo di consentire al Casciana Terme di effettuare il calcio di rinvio ed ha ritenuto di quantificarlo in una decina di secondi.Osserva ancora la Commissione che l’ininfluenza dell’avvenimento trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese in questa sede dal difensore e dal rappresentante della Società.Entrando nel merito delle sanzioni irrogate questo Giudice osserva che non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che le società hanno l’obbligo “…di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate” secondo quanto chiaramente stabilito dal primo comma dell’art. 53 delle N.O.I.F.. Nel caso in esame al secondo dei cinque minuti del tempo di recupero “il capitano della squadra locale ha abbandonato, in segno di protesta nei miei confronti, il terreno di gioco insieme ad almeno quattro compagni di squadra”, come precisato dal D.G. nel supplemento di rapporto reso al G.S.T..Quanto accaduto ha indotto il D.G. a sospendere la gara essendo, evidentemente, venuto meno il numero minimo necessario di calciatori e non come ipoteticamente prospetta la difesa della Società, senza alcun elemento probatorio, a causa del “clima ostile” percepito dal medesimo D.G..E’ indubbio che i calciatori allontanatisi siano fra quelli che disputavano la gara, non altri, sulla base della descrizione fatta dal D.G. nel rapporto di gara, del quale si ricorda il carattere di prova privilegiata.Descrive infatti l’arbitro che i calciatori “hanno abbandonato il campo” e ciò, secondo la Commissione, potevano farlo coloro che disputavano la partita come viene, del resto, confermato dalle parole pronunciate dal capitano “ Noi si và via. Bimbi si và via”.La pretestuosità del reclamo in esame emerge altresì dall’ aver fatto discendere l’espulsione del calciatore Ristori dal cosiddetto “errore tecnico” dell’arbitro.Infatti, come del resto indicato sul reclamo, l’espulsione del calciatore Ristori, dovuto, secondo la difesa, “all’errore tecnico” è avvenuto al 23° del II tempo mentre dagli atti di gara si rileva che il portiere è uscito dal campo al 28° minuto successivo. Nessuna correlazione quindi tra i due episodi. In riferimento alla annotazione di servizio del C.C. depositata, la Commissione la dichiara del tutto ininfluente agli effetti del presente provvedimento. P.Q.M. La C.D.T., esaminato il reclamo della Soc. Atletico Casciana Terme dichiara la inammissibilità dei reclami svolti dinanzi al GST e, nel merito, conferma le decisioni assunte in primo grado. Ordina l’incameramento della tassa.
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