COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 179 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. Filvilla avverso ammenda euro 800,00 e squalifica Leoncini Enrico Fino al 152011 (C.U. N° 42 del 1732011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 179 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.S.D. Filvilla avverso ammenda euro 800,00 e squalifica Leoncini Enrico Fino al 152011 (C.U. N° 42 del 1732011) Propone rituale reclamo la A.S.D. Filvilla avverso i provvedimento in oggetto comminati dal G.S.T. di Massa con le seguenti motivazioni: In relazione all’ammenda: “Per avere un proprio sostenitore proferito frase razzista nei confronti di un giocatore avversario di colore. Per tutto il secondo tempo alcuni sostenitori offendevano reiteratamente il D.G. Al termine della gara persone non identificate battevano sulla porta e nel contempo offendevano il D.G. mentre quest’ultimo usciva dagli spogliatoi alcuni sostenitori lo applaudivano in segno di disprezzo. Mentre si allontanava due dei suddetti sostenitori lo seguivano a distanza di 10 metri, uno lo offendeva gravemente e l’altro lo minacciava.” In relazione al massaggiatore: “Per essere entrato a fine gara indebitamente nello spogliatoio del D.G. assumendo atteggiamento irriguardoso e poi offendendolo”. La società reclamante si duole di quanto riportato sul rapporto di gara, negando che vi siano state offese razziste, ed ammettendo solo che in una circostanza un signore anziano avrebbe proferito la parola “nero” in un contesto relativo alla sostituzione del calciatore stesso, non con lo scopo di offendere. Quanto alla sanzione a carico del Leoncini ammette che lo stesso abbia protestato “tanto da poter far ritenere un atteggiamento minaccioso ed ostile”. Per entrambe le sanzioni chiede una riduzione. La C.D.T. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma sia l’offesa razzista al giocatore di colore, sia il comportamento del Leoncini. Osserva la C.D.T. come il rapporto arbitrale sia estremamente chiaro e circostanziato e che le frasi non siano nemmeno smentite dalla reclamante che le ammette ancorché dandogli una connotazione diversa. Peraltro la norma richiamata (art. 11 co. 3 C.G.S.), prevede anche per un singolo episodio, un minimo edittale di € 500,00 per le società dilettantistiche e tale e la sanzione inflitta dal primo giudice. A tale sanzione è stata aggiunta la sanzione relativa a tutti gli altri episodi offensivi, minacciosi e non regolamentari compiuti dai sostenitori del Filvilla, e, quindi la sanzione comminata appare ben commisurata. Anche quanto ascritto a carico del Leoncini trova conferma nel supplemento di rapporto, né, del resto, la reclamante nega che il medesimo si sia recato per protestare nello spogliatoio arbitrale con tono ostile e minaccioso, la sanzione comminata è conseguentemente congrua. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa..
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