COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 195 Stagione sportiva 2010-2011Oggetto: Reclamo della A.S.D. Vada avverso i provvedimenti inflitti dal G.S. Livorno che qui di seguito si riportano: a)sanzione sportiva della perdita della gara del 02.04.2011 Giovani Amaranto – Vada 3-0; b)squalifica a tempo fino al 01.06.2011 (2 mesi) dell’allenatore Rossi Mirco; c)squalifica a tempo fino al 01.010.2011 (6 mesi) del calciatore Calderoni Andrea; d)squalifica a tempo fino al 01.09.2011 (5 mesi) del calciatore Gori Alessandro; e)squalifica a tempo fino 01.07.2011 (3 mesi) del calciatore Bertini Lorenzo; f)squalifica per tre gare del calciatore Moro Matteo; g)squalifica per tre gare del calciatore Raffaele Nicola; h)squalifica per cinque gare del calciatore Gallo Gioele; (C.U. n. 54 del 24.02.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 195 Stagione sportiva 2010-2011Oggetto: Reclamo della A.S.D. Vada avverso i provvedimenti inflitti dal G.S. Livorno che qui di seguito si riportano: a)sanzione sportiva della perdita della gara del 02.04.2011 Giovani Amaranto – Vada 3-0; b)squalifica a tempo fino al 01.06.2011 (2 mesi) dell’allenatore Rossi Mirco; c)squalifica a tempo fino al 01.010.2011 (6 mesi) del calciatore Calderoni Andrea; d)squalifica a tempo fino al 01.09.2011 (5 mesi) del calciatore Gori Alessandro; e)squalifica a tempo fino 01.07.2011 (3 mesi) del calciatore Bertini Lorenzo; f)squalifica per tre gare del calciatore Moro Matteo; g)squalifica per tre gare del calciatore Raffaele Nicola; h)squalifica per cinque gare del calciatore Gallo Gioele; (C.U. n. 54 del 24.02.2011) Propone tempestivo reclamo la società ASD Vada, nella persona del Presidente, sig. Bartoli Roberto, avverso i provvedimenti inflitti dal G.S. Livorno che qui di seguito si trascrivono: a)sanzione sportiva della perdita della gara del 02.04.2011, Giovani Amaranto – Vada 3-0, con la seguente motivazione: “Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il referto arbitrale e l’allegato supplemento di rapporto relativo alla gara in oggetto; premesso che al 20° del II^ tempo a seguito della sostituzione del calciatore Gallo Gioele, sulla tribuna si scatenava una rissa che vedeva coinvolto lo stesso calciatore ed un sostenitore della squadra ospitante; che tutto il resto della squadra A.S.D. Vada si dirigeva verso la recinzione che delimitava la tribuna; che nonostante il richiamo dell’arbitro a tenere un comportamento più consono gli stessi si disinteressavano della gara ed anzi cinque calciatori lo circondavano aggredendolo con strattoni, spinte, offese e minacce; che a fronte dell’impossibilità di notificare i provvedimenti disciplinari a causa del comportamento di aggressione fisica il d.g. interrompeva la gara. Considerato come non vi sia dubbio che le aggressioni all’arbitro da parte di alcuni calciatori abbiano inciso negativamente ed a ragione sull’integrità fisica dello stesso arbitro e dunque sul regolare svolgimento dell’incontro che è stato sospeso”. b)squalifica a tempo fino al 01.06.2011 (2 mesi) dell’allenatore Rossi Mirco poiché “offendeva l’assistente di parte della squadra avversaria e successivamente lo spintonava”; c)squalifica a tempo fino al 01.010.2011 (6 mesi) del calciatore Calderoni Andrea poiché “dava una spinta al D.G. facendolo indietreggiare di tre metri, accompagnava tale gesto con frasi offensive”; d)squalifica a tempo fino al 01.09.2011 (5 mesi) del calciatore Gori Alessandro poiché “dava una spinta al D.G. di media intensità facendolo indietreggiare di un metro”; e)squalifica a tempo fino 01.07.2011 (3 mesi) del calciatore Bertini Lorenzo poiché “strattonava la divisa del D.G. accompagnando tale gesto con frasi oggensive”; f)squalifica per tre gare del calciatore Moro Matteo poiché “offendeva ripetutamente il D.G.”; g)squalifica per tre gare del calciatore Raffaele Nicola poiché “offendeva ripetutamente il D.G.”; h)squalifica per cinque gare del calciatore Gallo Gioele poiché “mentre si dirigeva negli spogliatoi, offeso da un sostenitore della squadra di casa, gli tirava un sasso e successivamente lo colpiva al volto con due schiaffi”; La società Vada, nell’impugnare i provvedimenti sopraindicati, fonda la propria difesa ponendo una serie di domande (rivolte a chi? alla Commissione? all’arbitro? all’A.I.A.?) in ordine all’operato arbitrale, con le quali sembrerebbe denunciare il comportamento posto in essere da un dirigente della squadra di casa Giovani Amaranto il quale, a suo dire, avrebbe tenuto una condotta violenta ed offensiva nei confronti di un proprio tesserato. Il Presidente, inoltre, insinua che “qualcuno arbitro compreso” abbia posto in essere le condizioni necessarie perché si arrivasse alla sospensione della partita, in considerazione del fatto che al momento dell’interruzione la sua squadra stava conducendo la partita per 2 – 0. Il sig. Bartoli conclude il proprio esposto chiedendo l’accertamento della realtà dei fatti. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, rileva che il reclamo si presenta privo dei requisiti minimi richiesti dalla normativa di riferimento per poter essere preso in esame. Risulta di tutta evidenza come il suddetto reclamo, lungi dall’assumere natura di reclamo “motivato” ai sensi dell’art. 33, 6° comma, C.G.S., è totalmente inammissibile: l’esponente, infatti, limita la propria attività difensiva ponendo una serie di domande a carattere retorico in ordine all’operato arbitrale, non idonee a provocare un riesame dei provvedimenti impugnati con il mezzo di gravame azionato. Si precisa, tuttavia, che la suddetta decisione riguarda esclusivamente il provvedimento in ordine all’esito gara non essendo decorsi i termini per poter proporre reclamo avverso le sanzioni adottate nei confronti dei tesserati. In relazione alla gravità dei fatti narrati dall’esponente, il Collegio delibera di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza. P.Q.M. la C.D.T.T. dichiara inammissibile il reclamo; -conferma le sanzioni comminate dal G.S. Livorno; -dispone l’addebito della tassa di reclamo; -ordina l’invio degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.
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