COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 183 stagione sportiva 2010/201 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Vicchio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Bini Alberto fino al 7/05/2011 ( C.U. n. 43 del 23/03/2011).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI
183 stagione sportiva 2010/201 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Vicchio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Bini Alberto fino al 7/05/2011 ( C.U. n. 43 del 23/03/2011).
L'Unione Sportiva Vicchio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. - con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 19 marzo 2011, contro la Società Florence Sporting Club - che così veniva motivato: “A gioco fermo colpiva con un pugno di forte intensità alla bocca un avversario il quale presentava un ematoma con fuoriuscita di qualche goccia di sangue dal labbro inferiore”.
La Società reclamante contesta la sussistenza del gesto. Il giocatore avrebbe semplicemente reagito ad una aggressione compiuta da un giocatore avversario (Bavaresi) in danno di un proprio compagno di squadra che, espulso per fallo da ultimo uomo, si stava allontanando dal campo di giuoco.Il Bavaresi avrebbe infatti aggredito alle spalle il giocatore espulso spintonandolo violentemente e, cadendo in terra assieme a lui, cagionandosi nell'occasione la lesione al labbro evidenziata dal rapporto di gara.L'intervento del Bini si sarebbe limitato ad una spinta per evitare che l'aggressione si protraesse visto il tentativo del Bavaresi, rialzatosi in piedi, di colpire il compagno con un pugno.Chiede pertanto che la sanzione sia adeguatamente ridotta.La ricostruzione fornita non appare condivisibile.L'originario rapporto di gara riporta il fatto in modo del tutto incompatibile con la dinamica riferita dalla società.Il calciatore Bini, sotto il diretto controllo del D.G.: “...a giuoco fermo, [..] colpiva con un pugno di forte intensità alla bocca un avversario n. 7 Bavaresi Mattia, il quale presentava un ematoma evidente con fuoriuscita di qualche goccia di sangue dal labbro inferiore”.Anche nel supplemento il D.G. sembra aver assistito ad un altro film rispetto alla ricostruzione fornita dalla reclamante e ribadisce la dinamica precisando che, mentre il giocatore espulso si allontanava, i due giocatori stavano discutendo animatamente e il Bavaresi, dopo aver gridato qualcosa all'indirizzo del Bini, veniva colpito con le modalità riferite e confermate.Orbene occorre ricordare che l'art. 19 comma 4 così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: […]
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).”
Bisogna altresì precisare che, per giurisprudenza consolidata, la particolare violenza della lettera c) viene ipotizzata nei casi in cui la condotta abbia cagionato specifiche conseguenze fisiche o in quelli in cui sia ravvisabile una particolare volontà lesiva (dolo) dedotta dall'intensità delle azioni poste in essere dal soggetto agente.
Nel caso concreto la C.D.T. ritiene che tutti gli elementi della fattispecie, oggettivi e soggettivi, sussistano e siano evidenti.
Il calciatore ha infatti colpito volontariamente l'avversario cagionandogli conseguenze fisiche e la condotta risulta oggettivamente aggravata dalla forza del pugno, dalla zona attinta (volto) nonché dal fatto che il giuoco fosse fermo al momento del gesto.
In questo caso, dovendosi ritenere la condotta particolarmente pericolosa anche per le conseguenze che avrebbe potuto cagionare, è manifesta la volontà del Bini che ha colpito con piena consapevolezza l'avversario.
La sanzione applicata dal G.S.T. deve pertanto essere confermata potendosi interamente addebitare al calciatore le conseguenze di un gesto palesemente volontario e potendosi facilmente ipotizzare le possibili lesioni prodotte al calciatore avversario.
Tali elementi devono dunque inasprire la sanzione minima prevista dal C.G.S. ed il provvedimento adottato dal G.S.T. appare equo ed in linea con analoghe decisioni disciplinari.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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