COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 152 stagione sportiva 2010/2011Gara Marliana Nievole vs Pistoia Calcio (0-2) del 5/2/2011. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.37 del 16/02/2011 Delegaz. Prov. Pistoia.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 152 stagione sportiva 2010/2011Gara Marliana Nievole vs Pistoia Calcio (0-2) del 5/2/2011. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.37 del 16/02/2011 Delegaz. Prov. Pistoia. Reclama la società Pistoia Calcio averso la seguente sanzione inflitta dal G.S. “Sciogliendo la riserva del C.U. 36 del 9/2 u.s. la soc. Marliana Nievole ha proposto reclamo adducendo che la soc.Pistoia Calcio aveva utilizzato nel corso della gara 5 calciatori fuori quota anziché i quattro previsti. La soc. Marliana Nievole chiede pertanto l'assegnazione della vincita della gara per 3 a 0. Il G.S.T. esaminati gli atti ufficiali decide di accogliere il reclamo in quanto la Soc. Pistoia Calcio utilizzava cinque giocatori fuori quota e precisamente il n.1 Percussi Matteo nato il 16/6 /1991, il n.4 Camillo Matteo nato il 20/5/1990, il n.28 Bartoletti Edoardo nato il 19/4/1990, il n.13 Bucciantini Andrea nato il 24/10/1991 e il n.16 Ouadani Carmine nato il 9/4/1991 entrato al 1' del 2 tempo. Tutto ciò in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del CRT nel C.U.31 del 3/12/2009 che stabiliva per la stagione 2010/2011 al Campionato Provinciale Juniores potessero partecipare i calciatori nati dal 1/1/1992 in poi e che avessero compiuto il 15' anno di età nonché 4 calciatori fuori quota nati dal 1/1/1990 in poi. Avendo la soc. Pistoia Calcio fatto giocare 5 calciatori nati prima del 1/1/1992 la medesima ha violato la normativa sopra richiamata. P.Q.M. Il G.S.T. infligge alla società PISTOIA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 Ordina di non addebitarsi la tassa reclamo.” La reclamante sostiene che il D.G. è incorso in un errore nella identificazione di un calciatore in quanto il calciatore n.5 Beligni (1993) è stato sostituito dal n.17 Usai (1992) e non dal n.13 Bucciantini n.13 (1991) come indicato dall’arbitro. Chiede l’annullamento della decisione del G.S. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma che il n.5 Beligni è stato sostituito dal n.13 Bucciantini. La C.D. respinge il reclamo risultando per tabulas la inattendibilità del gravame della società reclamante, stante il valore di prova privilegiata del rapporto arbitrale. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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