COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 169 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società A.C. Quarrata Olimpia avverso la squalifica inflitta dal G.S. Pistoia al calciatore Palandri Diego fino al 09.03.2012 (un anno) (C.U. n. 40 del 09.03.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 169 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società A.C. Quarrata Olimpia avverso la squalifica inflitta dal G.S. Pistoia al calciatore Palandri Diego fino al 09.03.2012 (un anno) (C.U. n. 40 del 09.03.2011) Propone reclamo a questa C.D.T. la società A.C. Quarrata Olimpia avverso la squalifica inflitta dal G.S. Pistoia al calciatore Palandri Diego fino al 09.03.2012 (un anno) con la seguente motivazione: “espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento sputava verso il D.G. raggiungendolo al petto. Nel contempo offendeva lo stesso D.G.”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato contestando la responsabilità del proprio tesserato in ordine ai fatti ascritti, in quanto frutto di casualità: “nel tentativo di soffiarsi il naso con la maglia al giocatore partiva una parte di saliva che inavvertitamente colpiva il D.G.” La società conclude il reclamo chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al giocatore, non prima dall’aver formulato istanza per un confronto diretto con il D.G. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue. In via preliminare, occorre respingere la richiesta di confronto formulata dalla reclamante in quanto espressamente vietato dalla normativa federale: art. 34, comma 5, C.G.S.: “Gli Organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate”. Gli elementi forniti dall’arbitro con il supplemento di rapporto, del quale occorre richiamarne il carattere di fede privilegiata, hanno confermato la condotta condotta offensiva ed assolutamente sprezzante tenuta dal giocatore nei confronti del D.G.Il D.G. ha espressamente dichiarato che “il Palandri dalla distanza di un metro mi raggiungeva volontariamente con uno sputo all’altezza del petto. Non contento mentre si allontanava il Palandri mi diceva. Tu sei un pezzo di xxxxx” e altre offese che non percepivo”. Peraltro, occorre rilevare come la tesi difensiva della società si palesi, oltre che illogica, strumentale all'ottenimento di una riduzione tentando di ricondurre all'ambito del caso fortuito ciò che in realtà appare essere quanto di più lontano dall'esser frutto di mera casualità. La sanzione comminata al calciatore appare congrua e proporzionata, tenuto conto dei criteri costantemente seguiti da questa G.S., in relazione ai fatti ascritti. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo; -conferma la sanzione comminata al calciatore Palandri Diego fino al 09.03.2012 (un anno); - dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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