COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 159 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della AF Firenze Calcio a 5 avverso dec. del GS Territoriale in ordine all’esito della gara Florence Sporting Club – Firenze Calcio a 5 del 13.02.2011 (C.U 54 del 24.02.2011).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
159 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della AF Firenze Calcio a 5 avverso dec. del
GS Territoriale in ordine all’esito della gara Florence Sporting Club - Firenze Calcio a 5 del 13.02.2011 (C.U 54 del 24.02.2011).
La Soc. Firenze Calcio a cinque, militante nel campionato di seconda categoria, preso atto della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in merito alla sospensione della gara di cui all’oggetto, propone reclamo a questa Commissione prima via fax e in data 03/03/2011 per lettera raccomandata (140079948403).
La Società nel descrivere i fatti che hanno portato il DG a sospendere l’incontro, ne dà una versione secondo la quale, dopo un primo momento di” baruffa”, vi sarebbero state le condizioni per poter proseguire l’incontro di cui, quindi, chiede la ripetizione.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del disposto dell’art.lo 46 comma 5 del CGS per mancato invio del gravame alla controparte.
Tale articolo stabilisce che “…Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.”
In luogo di tale attestazione risulta pervenuta, in data 11.03.2011 una fotocopia del reclamo con la dicitura, redatta a mano, “ Per presa visione 04/03/2011 x Florence Sporting Club” che non ottempera al dettato della norma, dovendosi rilevare che il reclamo è qui pervenuto in data 03/03/2011, privo di qualsiasi ricevuta di trasmissione alla controparte.
Quanto sopra a prescindere da ogni ulteriore controllo della firma che, illeggibile, risulta apposta in calce e che comunque non è attribuibile né al Presidente né ad alcuno dei Consiglieri aventi potere di firma, come evidenzia la comparazione con le firme risultanti in calce al modulo di iscrizione depositato.
P.Q.M.
La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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