COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI PROVINCIALI 140 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla G.S. Bellaria Cappuccini che impugna la decisione con la quale il G.S. di Pisa ha assunto i seguenti provvedimenti: – squalifica per quattro gare al calciatore Ferretti Lorenzo Elia; – squalifica per cinque gare al calciatore Bergamo Mirko. (C.U. n. 40/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI PROVINCIALI 140 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla G.S. Bellaria Cappuccini che impugna la decisione con la quale il G.S. di Pisa ha assunto i seguenti provvedimenti: - squalifica per quattro gare al calciatore Ferretti Lorenzo Elia; - squalifica per cinque gare al calciatore Bergamo Mirko. (C.U. n. 40/2011). Il reclamo tempestivamente proposto dal G.S. Belluria Cappuccini, nel contestare il referto arbitrale ne evidenzia alcune incongruenze che avrebbero indotto in errore il G.S., il cui provvedimento viene di conseguenza impugnato. Rilevato che al calciatore Bergamo viene addebitato “un atto di violenza su un avversario che a fine gara scatenava una rissa tra i calciatore”, osserva che il D.G., pur avendo rilevato che fosse in corso tra i calciatori una rissa, non ne ha né individuato né, tanto meno, indicato i calciatori partecipanti risultando evidente che, allorché si indica una rissa, questa non può che avvenire fra più calciatori. Ciò porta la reclamante a ritenere ingiusto il provvedimento nei confronti del Bergamo a cui, lascia trasparire, viene addebitato l’inizio della rissa senza che vengano assunti i conseguenziali provvedimenti. Ipotizza peraltro un probabile scambio di persona nell’identificare nel Bergamo l’autore del gesto di violenza. Per quanto invece si riferisce al calciatore Ferretti, il provvedimento nei confronti del quale è assunto perché,”Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva reiteratamente il D.G.”, afferma che, mentre il calciatore è incorso nell’immediato provvedimento di espulsione, un calciatore della squadra avversaria, colpevole dello stesso comportamento del Ferretti, ha subito una semplice ammonizione. In conseguenza di ciò ritiene anche questa sanzione ingiusta e pertanto meritevole di riduzione. Interpellato in questa sede, il D.G.,nel confermare la identificazione del Bergamo, ripete che il suo gesto ha causato la rissa. Il reclamo deve essere esaminato sotto due aspetti: il primo è relativo alle sanzioni comminate dal G.S. ai calciatori, il secondo relativo alla rissa in ordine alla quale non è stato assunto alcun provvedimento. Per quanto riguarda le sanzioni la C.D.T.T. osserva che la società nel proprio reclamo non smentisce i fatti, che di conseguenza sono accertati, ma critica unicamente l’entità delle sanzioni ritenendole ingiuste. Il rapporto di gara, che come si ricorda ha carattere di prova privilegiata, descrive con esattezza i comportamenti tenuti da entrambi i giocatori. Nel supplemento del rapporto viene nuovamente riconosciuto nel Bergamo l’autore del calcio che ha dato origine alla rissa. Per il Ferretti, sulla cui posizione niente viene detto dal D.G. nel richiesto supplemento, non può valere quale attenuante la presunta diversa decisione assunta nei confronti del calciatore avversario, ciò perché la circostanza non risulta evidenziata nel rapporto di gara e, comunque, si tratta di una decisione tecnica che, in quanto tale, è sottratta alla cognizione degli organi di giustizia sportiva. Le sanzioni appaiono del tutto congrue e quindi da confermare anche in considerazione della costanza di decisioni di questa Commissione per fattispecie analoghe. Per quanto attiene al secondo aspetto è indubbio che la rissa sia avvenuta, avendone l’arbitro dato conferma in diverse occasioni (rapporto di gara e supplemento) senza peraltro indicare né il numero di partecipanti né procedere alla loro identificazione. La stessa società fonda il reclamo per la posizione del Bergamo affermando ripetutamente il verificarsi di una rissa fra i calciatori. Rilevato che tale accadimento non ha avuto alcuna conseguenza disciplinare, la Commissione ritiene doversi approfondire la vicenda. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo e conferma la decisione impugnata. Invia gli atti alla Procura Federale affinché accerti l’accadimento della rissa e ne identifichi i responsabili per i provvedimenti conseguenziali. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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