COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI FASCIA “B” 149 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo del Unione Sportiva Sales A.S.D., avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. all’allenatore Giovarruscio Giovanni fino al 18/03/2011 ed al dirigente Spadaro Marco fino al 3/04/2011 (C.U. n. 37 del 16/02/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI FASCIA “B” 149 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo del Unione Sportiva Sales A.S.D., avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. all'allenatore Giovarruscio Giovanni fino al 18/03/2011 ed al dirigente Spadaro Marco fino al 3/04/2011 (C.U. n. 37 del 16/02/2011). L'Unione Sportiva Dilettantistica Sales A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato contro la Società “Audax” Rufina in data 12 febbraio 2011. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così le proprie decisioni: Giovarruscio Giovanni (squalifica fino al 18/03/2011): “A fine gara si recava nello spogliatoio arbitrale tenendo atteggiamento intimidatorio nei confronti del D.G.” Spadaro Marco (squalifica fino al 3/04/2011): “Allontanato dal campo per aver protestato nei confronti del D.G., a fine gara si recava nello spogliatoio arbitrale cercando di convincere lo stesso D.G. a non segnalare il proprio allontanamento nel referto.” La Società reclamante, contesta una non corretta trascrizione, sugli atti di gara, di quanto effettivamente accaduto e analizza singolarmente le sanzioni irrogate ai tesserati. Per quanto concerne la posizione dell'allenatore Giovarruscio Giovanni viene richiesto l'annullamento o la riduzione della squalifica irrogata poiché il medesimo avrebbe semplicemente protestato nello spogliatoio dell'arbitro in maniera definita “forse un po' troppo agitata” ma mai intimidatoria. Anche il comportamento del dirigente Spadaro Marco sarebbe stato equivocato; questi avrebbe solo cercato, dopo essere stato espulso dal campo, di non calcare troppo la mano tentando solo di mitigare la sanzione sportiva ed a tal proposito allega copia di una dichiarazione autografa del dirigente. Per entrambe le posizioni la società insiste per la riduzione delle squalifiche comminate. Il reclamo infondato e deve essere respinto. Preliminarmente la C.D.T. deve dichiarare l'inammissibilità del documento allegato al reclamo in quanto le Carte Federali vietano l'ingresso di contributi testimoniali all'interno del procedimento sportivo ed, ovviamente, tale disposizione non può essere sostanzialmente aggirata da dichiarazioni inserite nel reclamo. Nell'allegato al rapporto di gara a proposito del Dirigente Spadaro il D.G.. scrive: “Al termine della gara, dopo che il dirigente accompagnatore della Sales Sig. Spadaro Marco, che avevo fatto allontanare dal terreno di gioco al 25' del primo tempo, si era presentato nel mio spogliatoio cercando di convincermi a non segnare sul referto la sua espulsione adducendo "Guardi, facciamo così, diciamo che mi sono allontanato io volontariamente perché ero troppo nervoso e non volevo peggiorare la situazione.", si è presentato nel mio spogliatoio l'allenatore della Sales, il Sig. Giovarruscio, che varie volte ha ripetuto: "Guardi, Spadaro è un carabiniere, non per metterla in in soggezione ma...". Ma una volta capito che ero irremovibile sulla decisione dell'espulsione si è alterato ed ha cominciato a ripetere ad alta voce: "Guardi che così mi costringe a fare ricorso, a chiamare Paolo e anche la federazione!"”. La descrizione, non appare dunque compatibile con una semplice richiesta di indulgenza ma i toni ed i modi utilizzati sembrano effettivamente altamente intimidatori e decisamente lontani dai principi di lealtà probità e correttezza che dovrebbero animare questo sport. Peraltro nel supplemento, espressamente richiesto per chiarire la concretezza delle censure avanzate, il D.G. afferma: “In merito all'allontanamento del Sig. Spadaro Marco [...] confermo che ciò è stato determinato dalla recidività e dall'insistenza della sua protesta. In merito a quanto accaduto successivamente nello spogliatoio ribadisco [...] il suo tentativo di indurmi a non trascrivere sul referto il provvedimento assunto. In merito al comportamento del Sig. Giovarruscio Giovanni confermo quanto già riferito nel supplemento di rapporto in particolare relativamente al manifestato intento di contattare il mio presidente di sezione.” Le “pressioni” subite dal D.G. da parte dei due dirigenti compongono un quadro decisamente allarmante che deve essere adeguatamente soddisfatto in punto di sanzione disciplinare che, nel caso concreto, risulta appiattita sui minimi edittali; ciò risulta ancor più evidente quando le condotte illecite vengono perpetrate da parte di chi, per incarico assunto, dovrebbe essere particolarmente ligio alle regole federali. I provvedimenti disciplinari adottati dal G.S.T. risultano pertanto assolutamente congrui e devono essere confermati. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Sales A.S.D. disponendo l'incameramento della relativa tassa.
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