COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 108 stagione sportiva 2010/2011 Gara Molazzana – Atletico Luccasette (1-4) del 6/1/2011. Campionato di II categoria. In C.U. n.45 del 13/01/2011 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 108 stagione sportiva 2010/2011 Gara Molazzana – Atletico Luccasette (1-4) del 6/1/2011. Campionato di II categoria. In C.U. n.45 del 13/01/2011 C.R.T. Reclama in proprio il tesserato della società Molazzana sig. Betti Stefano avverso la squalifica fino al 13/07/2014 in quanto “espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica colpiva con un pugno al volto l’arbitro provocandogli una leggera escoriazione al labbro. Di poi, strappava il fischietto dalla bocca del D.G. gettandolo a terra. Veniva allontanato definitivamente dai propri compagni di squadra”. Il reclamante contesta di avere sferrato un pugno al D.G. sostenendo di avergli soltanto strappato il fischietto dalla bocca e di averlo gettato a terra. Ritiene che, se fosse veritiera la versione del’arbitro, questi difficilmente avrebbe avuto il fischietto ancora in bocca dopo il pugno. Chiede di essere udito oltre ad una congrua riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma di essere stato colpito al labbro anche se in modo non violento e senza che il fischio cadesse a terra in quanto, il citato è stato successivamente gettato a terra dal Betti dopo averglielo strappato dalla bocca. La C.D. esaminati gli atti ufficiali rileva quanto segue. Il punto nodale della vicenda risiede nello stabilire se il Betti abbia o meno colpito l’arbitro con un pugno al volto e le conseguenze di tale gesto. Le parti sono distanti circa una versione univoca in quanto il Betti sostiene di avere unicamente strappato di bocca all’arbitro il fischietto e di averlo gettato a terra, mentre il D.G. sostiene di avere ricevuto un pugno al volto in maniera non violenta procurandogli comunque una leggera escoriazione all’altezza del labbro sinistro e che, solo successivamente, il Betti gli avrebbe strappato il fischietto dalla bocca e lo avrebbe gettato a terra. Come più volte affermato è codicisticamente acclarato che la versione fornita dall’arbitro costituisce prova privilegiata e che la stessa quindi prevale rispetto ad altre versioni fornite dalle parti in contesa. Tutto ciò è vero fino a quando la versione del D.G. appare bene inquadrata in una logica credibile. Ciò non appare essere nel caso di specie. L’arbitro sostiene di essere stato colpito con un pugno al volto in maniera non violenta. Orbene è abbastanza difficile credere che un pugno, ovvero un colpo inflitto a mano chiusa ove braccio ed avambraccio fungono da leva propulsiva, possa essere sferrato in maniera non violenta in quanto, delle due l’una: o il pugno svolge la sua funzione di atto violento, oppure non si è trattato di un pugno. Così come è difficile immaginare che il colpo (termine usato dal D.G. nel supplemento di rapporto) possa avere avuto come meta finale il labbro sinistro dell’arbitro in quanto, nella morfologia umana, non esistono un labbro destro o un labbro sinistro, bensì un labbro superiore ed uno inferiore. Ed è ancora più difficile credere che un pugno, sia pure sferrato nel modo descritto dall’arbitro, possa avere provocato un’escoriazione ad un labbro senza che il fischietto cadesse a terra in quanto, tale versione, appare nettamente in contrasto con il principio di causa-effetto. Giova ricordare che la funzione della Giustizia Sportiva è quella di assicurare una giusta sanzione ai responsabili di fatti disciplinarmente censurabili sulla base di quanto effettivamente accaduto. Orbene, questa affermazione di principio, vale tanto più se i fatti vengono chiaramente descritti dal primo giudice ovvero dal soggetto che dirige la gara (oltre agli assistenti se presenti) al quale è demandato il semplice compito di “fotografare” le situazioni con chiarezza ed intelligibilità da parte di coloro che devono applicare alle condotte poste in essere le norme di diritto. Nel caso di specie, non convince appieno la versione semplicistica fornita dal Betti il quale deve essere severamente sanzionato per quanto commesso, che indubbiamente costituisce estremo disdoro per la sua carriera sportiva, anche in virtù dell’età non più giovanissima dello stesso, tuttavia nemmeno convince il Collegio la versione fornita dall’arbitro che appare poco lineare e confusa. Da ciò, come estremo corollario, si rende necessaria la rivisitazione della sanzione alla luce di quanto esposto. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo, riducendo la sanzione inflitta al sig. Betti Stefano che pertanto deve essere squalificato fino al 13/01/2013. Dispone la restituzione della tassa di reclamo se versata.
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