COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 98 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo S.S. Virtus Asciano Avverso Squalifica Calciatore Mazzeschi Simone Per 4 Gg. (.C.U. N° 45 Del 1312011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 98 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo S.S. Virtus Asciano Avverso Squalifica Calciatore Mazzeschi Simone Per 4 Gg. (.C.U. N° 45 Del 1312011) Propone rituale reclamo la S.S. Virus Asciano avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S,T, della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione. A fine gara bestemmiava ed offendeva il D.G.”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione sostiene che il Mazzeschi espulso durante la gara per somma di ammonizioni, fatta la doccia, si recava a casa senza attendere la fine della partita. Sostiene quindi che il Mazzeschi non può aver bestemmiato ed offeso il D.G. a fine gara. La C.D. letto il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo stesso. L’Arbitro nel suo supplemento, peraltro smentendo se stesso, afferma che il Mazzeschi abbia portato a termine l’incontro senza essere né espulso né sostituito. Conferma quindi essere tale calciatore colui che a fine gara ha bestemmiato e offeso il D.G. La sanzione comminata era di 4 giornate in considerazione che una di queste fosse da scontarsi per la espulsione per somma di ammonizioni. Tuttavia il D.G. pur avendo riportato sul rapporto gara la doppia ammonizione e la conseguente espulsione del Mazzeschi, nel supplemento, confermando l’episodio a fine gara, afferma che il medesimo calciatore ha portato a termine la gara non essendo stato espulso. Ne consegue che la giornata di squalifica va tolta e la sanzione complessiva ridotta a tre giornate. La C.D. precisa che la decisione oggi pubblicata è stata presa nella seduta del 4 febbraio 2011 (essendo connessa a fatti che richiedevano una ulteriore indagine in relazione ad altra delibera riguardante l’esito gara), ed è stata comunicata alle società interessate in tempo utile per riqualificare il calciatore a far data dalla domenica successiva. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Mazzesci Simone a tre giornate, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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