COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI 110 / 111 – stagione sportiva 2010/2011. Reclami contestualmente prodotti dall’ A.S.D. Antignano Banditella Calcio e dall’ Armando Picchi Calcio avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana, in occasione della gara che ha visto opposte le relative squadre in data 5 gennaio 2010 e valida per il Campionato Regionale Juniores, ha assunto a carico di entrambe le Società: – punizione sportiva della perdita della gara per 0 -3; – sanzione di un punto di penalizzazione in classifica; – ammenda di € 150,00. (C.U. n. 48/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI 110 / 111 - stagione sportiva 2010/2011. Reclami contestualmente prodotti dall’ A.S.D. Antignano Banditella Calcio e dall’ Armando Picchi Calcio avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana, in occasione della gara che ha visto opposte le relative squadre in data 5 gennaio 2010 e valida per il Campionato Regionale Juniores, ha assunto a carico di entrambe le Società: - punizione sportiva della perdita della gara per 0 -3; - sanzione di un punto di penalizzazione in classifica; - ammenda di € 150,00. (C.U. n. 48/2011) Con due reclami assolutamente identici nelle due pagine e mezzo della loro stesura, ad eccezione ovviamente del nominativo indicato a rappresentarle nel corso della richiesta audizione personale e della certificazione medica allegata dalla Armando Picchi, le due Società chiedono la ripetizione della gara. Alla luce della assoluta identità dei reclami, riferiti alla medesima gara e con identità di sanzioni, la C.D. decide di riunirli in un’unica trattazione stante la evidente connessione oggettiva. Con i reclami entrambe le Società premettono di non intendere entrare nel merito della decisione assunta dal G.S.T. che viene definita “…coerente con quanto dichiarato dal ddg nel supplemento di rapporto…, sollevando tuttavia due eccezioni. Con la prima rilevano una contraddizione sostanziale tra quanto affermato dal D.G. nel rapporto di gara e quanto invece riportato nel successivo supplemento, con l’altra rappresentano una questione di carattere interpretativo. Osservano a tal proposito che il D.G. nel rapporto di gara avrebbe accolto “facendola propria” la decisione di sospendere la gara con l’affermazione “insieme ai capitani ed al sottoscritto”. Nel supplemento, invece, il D.G. prende atto “della intenzione di non voler continuare la gara……nonostante avessi consigliato loro di continuare a giocare”. Riconoscono peraltro che sotto il profilo dell’applicazione della norma federale la decisione del G.S. non consente interpretazioni diverse. Ritengono tuttavia che l’arbitro abbia la facoltà, in virtù del proprio compito istituzionale, di vigilare sul regolare svolgimento della gara e altresì di tutelare la incolumità propria e dei calciatori, di sospendere definitivamente la gara rimettendo le successive decisioni agli organi della Giustizia Sportiva. Nel caso di specie egli ha esercitato tale facoltà in pieno accordo con i capitani delle squadre. Ai suddetti organi, sempre secondo le Società ricorrenti, compete di valutare non solo il fatto ma anche la motivazione dell’interruzione definitiva. In tale valutazione il giudice sportivo deve interpretare la norma federale alla luce di principi che definisce di “crescita sociale, morale ed educativa” in applicazione dei principi generali di “solidarietà, agonismo e rispetto dell’avversario”. I reclami si concludono con il richiamo alla avvenuta condivisione generale sulla sospensione, ribadita dal D.G. negli spogliatoi nel corso di un colloquio con i dirigenti delle due squadre, e sulla diversità delle dichiarazioni rese dal D.G. sui documenti ufficiali. Viene richiesta la audizione dei legali rappresentanti delle Società deferite. In apertura di riunione viene ascoltato il rappresentante del Livorno Calcio essendo il rappresentante dell’Antignano impossibilitato a partecipare. La parte presente ribadisce quanto ha già fatto oggetto di reclamo, attribuendo al D.G. reiterate dichiarazioni relative all’aver assunto, insieme ai capitani, la decisione di sospendere la gara. Afferma che l’arbitro ha adottato tale decisione dopo una telefonata che, ritiene, il D.G. abbia fatto al proprio Organo Tecnico. Tali particolari e delicate dichiarazioni inducono il Collegio, anche in previsione dell’adozione di eventuali ulteriori adempimenti, di convocare l’arbitro, disponendo un rinvio della discussione. Questi comunque i fatti: il rapporto di gara riporta che l’incontro è stato sospeso al 5 minuto del I tempo a seguito di un incidente di gioco occorso ad un giovane tesserato della squadra dell’Antignano Banditella Calcio, la cui gravità è stata immediatamente percepita, che ha condotto al ricovero in ospedale del ragazzo, conclusosi con l’applicazione di un apparato gessato al gomito sinistro per la durata di 25 giorni. (vedasi certificazione medica depositata dalla Armando Picchi Calcio). Trascorsi quindici minuti dall’inizio dell’incidente l’arbitro afferma: :”…..Ho chiamato i capitani delle squadre per chiedere di riniziare i due capitani e i compagni di ambedue le squadre hanno chiesto ed insistito a dire di preferire la sospensione della partita. Visto l’accaduto essendo questi molto scossi e non in grado di continuare presa decisione insieme ai capitani e al sottoscritto la partita è stata sospesa al 5’ del 1° tempo sul risultato di 1 a 0 per l’Antignano Banditella” Il supplemento trasmesso al G.S. in data 14 gennaio u.s. riporta la seguente affermazione: “ Nonostante avessi consigliato loro di continuare a giocare, entrambi ribadivano la loro ferma volontà di non proseguire, e, pertanto, non potevo fare altro che decretare la sospensione della gara.” L’arbitro, esaminato in data odierna ha, su specifiche domande, precisato di aver deciso la sospensione della gara solo dopo aver acquisito da parte dei capitani delle due squadre la dichiarazione di non intendere proseguire nella gara stante il particolare stato emotivo in cui si trovavano i ragazzi in conseguenza dell’incidente. Precisa ancora di aver chiamato, successivamente a tale decisione, il proprio organo tecnico al fine di ottenere chiarimenti circa la redazione del rapporto di gara in considerazione del fatto che egli si è venuto trovare, nell’occasione, per la prima volta in tale situazione. Il D.G. ha ulteriormente confermato la propria estraneità alla decisione assunta dai capitani, essendosi limitato a prenderne atto ed a decretare, conseguentemente, la sospensione della gara. Acquisiti tutti gli elementi possibili la C.D, passa a decisione. Le dichiarazioni rese dal D.G. in questa sede fugano ogni dubbio, stante il più volte richiamato principio sul valore probatorio degli atti ufficiali. Circa l’episodio della telefonata è credibile, vista la giovane età del D.G. ed in considerazione della sua evidente poca esperienza, che egli abbia sentito la necessità di avere il conforto dell’organo Tecnico prima di redigere il rapporto di gara. Dall’esame di tutta la documentazione la Commissione ritiene non sussistere alcun motivo che possa condurre alla ripetizione della gara atteso che da detti atti emerge la chiara volontà delle due squadre di non proseguire l’incontro. Tale volontà sia pur giustificata dal fatto che i calciatori erano scossi e non in grado di proseguire l’incontro a causa dell’accaduto, non trova alcun riscontro nella normativa. Il Collegio ritiene, a tal proposito, che l’arbitro non può in alcun modo interferire nella vicenda dovendo egli astenersi dalla prosecuzione della gara solo ed unicamente allorché si verifichino nel corso della medesima fatti che possano essere pregiudizievoli all’incolumità del D.G. e/o dei partecipanti alla gara (art.64 NOIF), evento che per fortuna nel caso di specie non si è verificato. Dall’esame degli atti non emerge che il D.G. abbia in qualche modo influito sulle decisioni assunte dai partecipanti, avendo egli categoricamente escluso qualsiasi suo intervento. Ritiene la C.D., tuttavia, di dover ricordare agli arbitri come in simili casi sia del tutto opportuno che essi acquisiscano le dichiarazioni di rinuncia alla disputa o al proseguimento della gara, sottoscritte dai capitani di una o di entrambe le squadre, da allegare al rapporto di gara. L’esame di tale rapporto compete successivamente ed appropriatamente, in via esclusiva, agli Organi della Giustizia Sportiva. Infatti l’arbitro, in tal caso, ha una funzione che si potrebbe definire “notarile”, ovvero di semplice presa di cognizione delle richieste formulate. Si deve ancora a tal fine ricordare che la norma dell’art. 53 NOIF, la cui applicazione le parti stesse definiscono corretta, pone l’obbligo di far concludere le gare iniziate senza indicare alcuna causa che possa far venir meno l’irrogazione delle sanzioni dalla stessa previste. Agli effetti normativi quindi, alle Società non è in alcun modo consentito di non portare a compimento la gara, se non con l’applicazione delle sanzioni previste, anche se, come nello specifico, è comprensibile che i giovani calciatori vedendo il loro compagno nelle condizioni descritte sul rapporto di gara e portato via in ambulanza abbiano provato profondo dispiacere e disagio. Si ricorda ancora alle reclamanti che sovente gli organi di stampa riportano notizia di incidenti (anche di recente) di una certa gravità, subiti da calciatori di tutte le categorie, senza che i partecipanti (calciatori e dirigenti) abbiano rinunciato alla disputa della gara. Da quanto sopra discende che, pur comprendendo la Commissione lo stato di alta emotività suscitato nei ragazzi dall’aver visto il loro compagno di gioco in condizioni ancor più gravi di quanto poi (fortunatamente) rilevatosi, ritiene di non poter condividere l’appassionato riferimento delle Società a ragioni di natura esclusivamente “morale-sportiva” da assumere quale motivo di ripetizione della gara. Ricorda ancora la propria costanza di giudicati per analoghi accadimenti, fra i quali indica: U.S. S. Brigida, anno 2003; Pol.va Avane, 2003; ASD Calcio a 5 Rosignano, 2007; G.S.D.Nievole, 2008; USD Fiesole Caldine,2009; ACF Fiorentina – AS Lucchese Libertas, 2011. P.Q.M. la C.D. respinge i reclami riuniti disponendo l’incameramento di entrambe le tasse dovute.
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