COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 119 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’A.S.D. Green Team avverso la decisione del G.S. Siena, che ha squalificato il sig. Kthella Agustin fino al 19.04.2011 e ha comminato l’ammenda di € 150,00 alla società. C.U. N° 27 del 19.01.2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 119 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’A.S.D. Green Team avverso la decisione del G.S. Siena, che ha squalificato il sig. Kthella Agustin fino al 19.04.2011 e ha comminato l’ammenda di € 150,00 alla società. C.U. N° 27 del 19.01.2011. Il Giudice Sportivo squalificava l’allenatore Kthella Agustin fino al 19.04.2011 poiché “in occasione di una rete avversaria entrava indebitamente in campo e apostrofava malamente il D.G. Richiesto di uscire, rifiutava di adempiere offendendo, finché è intervenuto altro dirigente del Green Team. A fine gara sbarrava al D.G. l’entrata dello spogliatoio e pronunciava pesantissime minacce fisiche all’indirizzo del D.G.. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento del Dirigente Accompagnatore per consentire al D.G. di accedere allo spogliatoio”. L’ammenda alla società era invece irrogata “per aver permesso l’accesso in campo a persone estranee che minacciavano pesantemente il D.G. mentre si recava alla macchina in un tratto completamente buio. Temendo per la sua incolumità il D.G. ha richiesto ed ottenuto di farsi accompagnare da un Dirigente Green Team”. Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dell’accaduto, negando tanto le offese quanto le minacce, negando – altresì – che l’allenatore si sia “frapposto” nei confronti del D.G.. Sull’ammenda, precisa che nella zona erano presenti solo tesserati autorizzati, ed evidenzia la particolare conformazione strutturale dell’impianto sportivo. Nulla dice in merito alle minacce. Conclude con la richiesta di audizione personale. All’udienza odierna la reclamante, in merito alla particolare struttura dell’impianto, deposita un’attestazione del Comune di Chianciano Terme con relativa planimetria. Sulla posizione del tesserato, ribadisce che è solo entrato in campo, non ha proferito alcuna minaccia, e che si è immediatamente allontanato dagli spogliatoi non appena invitato in tal senso dal D.G. L’arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, conferma gli episodi e le frasi indicati negli atti di gara, e precisa taluni elementi e circostanze che hanno portato all’irrogazione dell’ammenda. Istruito il fascicolo, la Commissione è in grado di decidere. Osserva il Collegio come il comportamento del Khtella, anche per la qualifica ricoperta, sia assolutamente da stigmatizzare, tenuto pure conto della ripetuta serie di episodi che lo hanno visto protagonista. La difesa della società non appare convincente, limitandosi solo a negare quanto riferito dall’arbitro (e confermato dal supplemento di rapporto), ma senza fornire altre chiavi di lettura attendibili. Sull’entità della sanzione, ritiene la Commissione che questa sia oltremodo lieve, e non raggiunge quel carattere di afflittività che ogni provvedimento disciplinare deve avere. La serie di comportamenti addebitati all’incolpato, unito alle frasi proferite – talune particolarmente gravi e virulente - e all’atteggiamento tenuto davanti allo spogliatoio, fa ritenere al Collegio che la sanzione debba essere rideterminata in peius. Questo anche per ragioni di equità con episodi similari addebitati ad altri tesserati. Sull’ammenda, sebbene quanto evidenziato dalla società sulla conformazione degli impianti possa essere accolto solo come parziale attenuante (a maggior ragione si renderebbe eventualmente necessaria un’adeguata sorveglianza, se la struttura non garantisce certe cautele), si evidenzia come permangano comunque le offese, punto sul quale la reclamante nulla dice. P.Q.M. La Commissione Disciplinare commina al calciatore Kthella Agustin la squalifica fino al 19 luglio 2011. Riduce l’ammenda alla società ad € 100,00 (cento/00).. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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