COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 123 Stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dal U.S.D. Olimpia Palazzolo avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Torniai Giacomo per 5 gare. C.U. N° 49 del 27.01.2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 123 Stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dal U.S.D. Olimpia Palazzolo avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Torniai Giacomo per 5 gare. C.U. N° 49 del 27.01.2011. Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Torniai per cinque gare per aver offeso e minacciato un avversario. Alla notifica offendeva il D.G. ed uscendo dal terreno di gioco offendeva un altro calciatore avversario. Sanzione aggravata perché capitano. Con il reclamo proposto la società, in buona sostanza, dopo aver affermato che il calciatore era stato espulso per doppia ammonizione, nega quanto addebitato al tesserato, e evidenzia come le sanzioni per cinque giornate siano previste solo in casi di particolare violenza. Conclude, in tesi, con la richiesta di applicazione di una sanzione limitatamente all’espulsione per doppia ammonizione, in ipotesi una riduzione della squalifica. Il D.G., nel supplemento di rapporto chiesto ai fini istruttori, di fatto conferma e precisa le frasi udite, descrivendo il comportamento del Torniai, e pertanto confermando quanto indicato negli atti di gara. Il reclamo non merita accoglimento. La società, infatti, si limita a negare gli addebiti, con argomentazioni non suffragate da elementi oggettivi o compatibili con il referto arbitrale. Con riferimento alle varie e anche inconferenti argomentazioni proposte dalla reclamante, giova ricordare come la previsione della sanzione di (almeno) tre o cinque giornate per fatti violenti o particolarmente violenti o gravi, non preclude – è noto - che alle stesse sanzioni si possa pervenire con una sommatoria di addebiti ai tesserati. In altri termini, il solo riflettere sul fatto che è costante e consolidata giurisprudenza tanto del Giudice Sportivo che di questa Commissione sanzionare le offese all’arbitro con due giornate e che la qualifica di capitano, per fatti contro l’arbitro, comporta un’aggravante di almeno una giornata, fa comprendere come la sanzione del Primo Giudice sia assolutamente congrua. Alle offese all’arbitro (due giornate), infatti, vanno aggiunte la giornata per le offese e minacce all’avversario, la reiterazione al momento dell’uscita (una giornata), e l’aggravante perché capitano. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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