COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO CALCIO A 5 – C2 93 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Futsal Cascina C5 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Pintori Luca fino al 05.06.2011 (C.U. n. 44 del 05.01.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO CALCIO A 5 – C2 93 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Futsal Cascina C5 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Pintori Luca fino al 05.06.2011 (C.U. n. 44 del 05.01.2011) Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società Futsal Cascina C5 avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. ha squalificato il calciatore Pintori Luca fino al 05.06.2011, con la seguente motivazione “Spingeva il D.G. da dietro con media intensità, facendogli fare due passi in avanti. Alla notifica dell’espulsione tratteneva la mano dell’arbitro che esibiva il cartellino rosso opponendosi all’espulsione”. La società A.S.D. Futsal Cascina C5 impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone la riduzione, in quanto, a suo dire, il D.G. avrebbe mal percepito la reale portata dei fatti. In particolare, la reclamante non esclude che qualcuno possa aver toccato col palmo della mano l’arbitro, ma, allo stesso tempo, precisa che l’individuazione dell’autore del gesto da parte del D.G. sia avvenuta sulla base di una mera intuizione in ragione del fatto che l’arbitro, dando le spalle ai giocatori, non può aver visto l’effettivo responsabile. Precisa, inoltre, che il successivo comportamento del Pintori sia conseguenza del fatto che il calciatore aveva intuito che il direttore di gara stava per adottare nei suoi confronti il provvedimento di espulsione invitandolo, ponendo la mano su quella dell’arbitro, al ripensamento. La reclamante, infine, conclude il ricorso affermando che il gesto posto in essere dal calciatore Pintori non sia da annoverare nell’alveo dei comportamenti gravemente irrispettosi o violenti, chiedendo di essere ascoltati in udienza. All’udienza stabilita, previa convocazione è presente il Presidente della società ASD Futsal Cascina C5, il quale conferma il reclamo in ogni sua parte, ribadendo che non si è trattato di una spinta, bensì della pressione dovuta alla ressa che si era creata attorno al D.G. Dichiara inoltre che anche per quanto attiene al blocco della mano dell’arbitro, il gesto stesso non era orientato a compiere violenza ma di un gesto istintivo del calciatore che si era accorto dell’intenzione dell’estrazione del cartellino rosso. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, rileva quanto segue. Le eccezioni sollevate dalla reclamante non possono trovare accoglimento. In ordine all’individuazione del soggetto responsabile della condotta illecita, con il supplemento di rapporto l’arbitro ha precisato che “non passavano secondi preziosi all’individuazione del colpevole, ma era un movimento unico con il sobbalzare in avanti rendendomi immediatamente conto che il sig. Pintori era l’autore della spinta”. La fede privilegiata attribuita ai rapporti arbitrali dalle carte federali rende, pertanto, superflua ogni ulteriore indagine in merito. Per quanto riguarda il comportamento successivo posto in essere dallo stesso Pintori, l’arbitro dichiara che la reazione del calciatore “è stata quella di bloccarmi la mano che aveva il cartellino rosso non permettendomi di alzarlo”. Tale circostanza riconduce il fatto nell’ambito della gravità che gli compete. Riepilogando, il calciatore ha, dapprima, spinto da dietro l’arbitro con intensità tale da indurre quest’ultimo a fare due passi in avanti; poi, ha impedito al direttore di gara di alzare il braccio per notificare il provvedimento di espulsione. Il comportamento complessivo posto in essere dal calciatore è grave e merita ampia censura. La circostanza che per ben due volte il Pintori abbia usato la forza fisica nei confronti dell’arbitro costituisce buon motivo per ritenere equa e ben proporzionata la sanzione inflitta dal giudice di prime cure. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo: - conferma la squalifica inflitta al calciatore Pintori Luca fino al 05.06.2011; - ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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