COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 133 Stagione Sportiva 2010 – 2011. Reclamo della GSD Lunigiana avverso dec. Del GST di Massa. Esito gara Virtus Poggioletto – Lunigiana del 30.01.2011. Punti 1 di penalizzazione e ammenda di Euro 25 (C.U 36 del 03.02.2011 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 133 Stagione Sportiva 2010 – 2011. Reclamo della GSD Lunigiana avverso dec. Del GST di Massa. Esito gara Virtus Poggioletto – Lunigiana del 30.01.2011. Punti 1 di penalizzazione e ammenda di Euro 25 (C.U 36 del 03.02.2011 ) Con missiva nei termini, la soc. Lunigiana contesta le sanzioni in oggetto indicate assunte dal G.S.T di Massa. In particolare afferma come i motivi che hanno portato il primo giudice ad assumere tale decisione, sono da ritenersi privi di fondamento e quindi chiede l’annullamento della prima decisione e la ripetizione della gara Il Reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 5 CGS: Nel merito, il collegio osserva come la societa’ reclamante non abbia inviato alla controparte ( Virtus Poggioletto), copia dei motivi del reclamo, ovvero, l’avere anche la societa’ Poggioletto presentato analogo reclamo, non la esimeva dall’obbligo dell’invio. A questo proposito giova osservare come la societa’ che, non ottempera alla prescrizione di cui all’art. 33 comma 5 CGS, abbia omesso di inviare copia dei motivi del reclamo alla controparte interessata, causa un insanabile violazione del principio del contraddittorio, che rende, per espressa previsione regolamentare, il ricorso inammissibile. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa. PRECISAZIONE: “La C.D.T.T. rileva che la mancata partecipazione dell’A.C.F. Fiorentina alla riunione di cui al C.U. n. 52 del 10 febbraio u.s., è dovuta ad un errore materiale connesso alla trasmissione a mezzo fax della data di nuova convocazione della riunione. Ad ogni buon conto, il Collegio precisa che nell’Ordinamento che ci occupa non esiste alcuna norma procedurale che imponga alla C.D. l’obbligo di notificare alla parte che ne ha fatto richiesta la data del rinvio della riunione, dovendo essere l’interessato ad aver cura e diligenza nell’informarsi su tale eventuale “concessione” e, non di meno, della data della nuova udienza”.
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