COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 16 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti della A.S.D. Seravezza Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., a seguito del comportamento antiregolamentare posto in essere dal tesserato Leonardo Volpi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 16 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti della A.S.D. Seravezza Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., a seguito del comportamento antiregolamentare posto in essere dal tesserato Leonardo Volpi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico. La Procura Federale, a seguito di una segnalazione anonima ricevuta dal C.R.T., e da questi trasmessale, ha operato il deferimento sopraindicato avendo appurato la fondatezza delle denuncie sulla base di accertamenti diretti ed dopo aver acquisito le dichiarazioni rese dall’interessato e da altro tesserato. Da tali indagini è emerso che il Volpi, pur essendo squalificato fino al 23 ottobre 2011 allena, nel corso della stagione in corso, la squadra dell’A.S.D. Seravezza Calcio, per cui la Procura Federale ha deferito il Signor Leonardo Volpi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e la Società di appartenenza a questa Commissione. Il Presidente del Collegio, dando atto della presenza della Società deferita nella persona del Presidente, Sig. Vannucci Lorenzo, nonché del rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale, dispone l’apertura del dibattimento. Prima dell’inizio il soggetto deferito dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone all’attenzione del Collegio: determinare la sanzione da infliggere alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, nella misura dell’ammenda di € 200,00 sulla pena base di € 300,00. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, e ritiene non congrua l’entità della sanzione concordata. Alla riapertura del dibattimento le parti riformulano l’ipotesi di accordo determinando l’ammenda in Euro 400,00 su pena base di Euro 600,00. La Commissione, ancora riunita in camera di consiglio, ritiene congrua la sanzione stabilita e ne dispone l’acquisizione. Tuttavia il Collegio nel ritenere chiuso il dibattimento, rileva che dichiarazioni rese dal Presidente della Società, riferite sia all’aver agito su suggerimento di organi federali, sia di commento alla decisione disciplinare assunta nei confronti dell’allenatore, passata in giudicato, possono integrare una ulteriore violazione dell’art. 1 del C.G.S.. Ritiene pertanto necessario inviare il fascicolo alla Procura Federale per un nuovo esame della vicenda alla luce di quanto rilevato. P.Q.M. la C.D. determinando, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., la sanzione da infliggersi all’A.S.D. Seravezza nella misura di € 400,00 (quattrocento), dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per accertare se nelle due dichiarazioni rese dal Vannucci si rilevino violazioni all’art. 1, comma 1, del C.G.S..
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