COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 117 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.C. Bibbiena avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato per n.5 gare il calciatore Andreini Jonathan. C.U. n. 48 del 20/01/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 117 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.C. Bibbiena avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato per n.5 gare il calciatore Andreini Jonathan. C.U. n. 48 del 20/01/2011. Nel corso della gara “Bibbiena – Fiesole Caldine” valevole per il campionato Eccellenza gir. B, il calciatore Andreini Jonathan veniva espulso dal terreno di gioco per aver colpito, volontariamente, con un calcio al volto, un giocatore avversario che si trovava a terra, provocandogli una momentanea paralisi della mandibola. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per cinque gare. Avverso la decisione del G.S.T. propone reclamo la A.C. Bibbiena, la quale sostiene che il colpo inflitto dal proprio tesserato deve essere considerato assolutamente involontario. Infatti secondo la reclamante il calciatore in questione subiva un fallo da parte di un giocatore avversario e, cadendo a terra, lo colpiva involontariamente, senza peraltro particolare violenza. Pertanto la società chiede in via principale l’annullamento della sanzione, subordinatamente una riduzione della stessa in quanto, nel caso di specie, non emergerebbe l’aggravante delle conseguenze visto che il giocatore colpito dal calcio ha continuato a giocare. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara precisa che il calciatore in questione colpiva, volontariamente, l’avversario quando quest’ultimo era a terra e non mentre era in caduta. Dichiara, inoltre, che il giocatore colpito rimaneva fuori dal terreno di gioco per circa 5 minuti, per ricevere le cure del caso, avendo subito una provvisoria paresi della mandibola. Dall’esame degli atti di gara emerge in maniera chiara la responsabilità del tesserato in oggetto. A nulla vale il richiamo operato dalla reclamante ad una decisione di questa C.D.T. contenuta nel C.U. n. 45 del 13/01/2011, laddove viene inflitta una squalifica per tre giornate ad un giocatore per condotta violenta. Infatti nella decisione citata il calciatore veniva colpito con una manata al viso, senza riportare alcuna conseguenza fisica. Nel caso in esame,invece, al sig. Andreini Jonathan vengono ascritte anche le conseguenze fisiche così come descritte dall’arbitro nei suoi rapporti gara. A nulla rilevando che poi il giocatore colpito abbia potuto riprendere il gioco. P.Q.M. Questa C.D.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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