COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 122 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della “A.S.D. Atletico Capezzano” avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il sig. Ricci Davide con una inibizione fino a tutto l’11-03-2011. C.U. n.49 del 27/01/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 122 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della “A.S.D. Atletico Capezzano” avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il sig. Ricci Davide con una inibizione fino a tutto l’11-03-2011. C.U. n.49 del 27/01/2011. A pochi minuti dalla fine della gara il tesserato in oggetto si avvicinava all’arbitro e lo minacciava. Per tale motivo veniva allontanato dal campo e mentre usciva reiterava le minacce. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di un mese e mezzo. Avverso la suddetta decisione propone reclamo la società dell’Atletico Capezzano la quale, facendo una premessa circa il fatto di aver vinto l’anno passato la coppa disciplina per il comportamento impeccabile dei propri tesserati, compreso l’allenatore, sostiene che nulla è avvenuto in campo che potesse portare ad una squalifica del sig. Ricci. Infatti, secondo la reclamante, il proprio tesserato si sarebbe limitato a chiedere al D.G. l’espulsione di un calciatore avversario, reo di aver colpito con una manata al viso un suo giocatore. Cosa che, peraltro, l’arbitro faceva. Al fine di provare quanto affermato la reclamante allega una dichiarazione testimoniale rilasciata dal dirigente accompagnatore dell’Atletico Capezzano. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato nel rapporto gara, sottolineando che il tesserato in questione gli si avvicinava, entrando sul terreno di gioco, e con tono molto deciso lo invitava a prendere un provvedimento di espulsione nei confronti del calciatore avversario altrimenti ci avrebbe pensato lui a prenderli nei suoi confronti al termine della partita. Afferma, inoltre, di non aver preso alcun provvedimento nei confronti del giocatore reo di aver colpito con una manata al viso un calciatore dell’Atletico Capezzano, così come dichiarato dalla reclamante, in quanto si sarebbe trattato di un normale fallo di gioco. Dall’esame degli atti di gara emerge in maniera evidente la responsabilità del sig Davide Ricci. Infatti l’arbitro nei suoi rapporti conferma le minacce e nega anche l’esistenza del fatto che avrebbe generato le proteste dell’allenatore della società reclamante. Inoltre quest’ultima, a sostegno della tesi difensiva,produce unicamente una prova testimoniale che non è contemplata dal C.G.S. La sanzione applicata alla condotta in contestazione appare ben calibrata. P.Q.M. Questa C.D.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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