COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 103 stagione sportiva 2010 – 2011 Reclamo proposto dal G.S. Badia Vaiano avverso la decisione del G.S. Prato che ha squalificato il sig. Poggiolini Mattia fino al 12.01.2012.C.U. N° 29 del 12.01.2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 103 stagione sportiva 2010 – 2011 Reclamo proposto dal G.S. Badia Vaiano avverso la decisione del G.S. Prato che ha squalificato il sig. Poggiolini Mattia fino al 12.01.2012.C.U. N° 29 del 12.01.2011. Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Poggiolini Mattia fino al 12.01.2012 per offese reiterate al D.G., e per averlo colpito al volto con uno schiaffo di modesta entità, provocandogli lieve dolore. Con il reclamo proposto la società, apprezzabilmente non negando il fatto, intende in sostanza ricondurlo ad un gesto istintivo. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione. Il Direttore di Gara, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, conferma la modesta intensità dello schiaffo, la presenza di lieve dolore, e precisa che sia stato un gesto volontario, preceduto da ripetute offese. Il reclamo non merita accoglimento. Rileva questo Collegio come sempre più spesso le società – di fronte ad atti violenti o contatti fisici nei confronti del D.G. - tendano a difendersi evidenziando da una parte la mancanza di conseguenze serie (vedi altra decisione presa nella sessione odierna), dall’altra la natura istintiva del gesto, dimostrando sempre più spesso la mancanza di conoscenza degli orientamenti della giustizia sportiva. Uno schiaffo senza conseguenze, di modesta entità e lieve dolore, viene sanzionato con un anno di squalifica proprio perché non sono stati riferiti danni fisici al D.G.. Se questi avesse riportato conseguenze, ben altra sarebbe stata la squalifica comminata. Parimenti, l’istintività del gesto non può essere considerata un’attenuante. In conclusione, la decisione del G.S. risulta essere equa e ben calibrata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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