COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 91 / 92 – stagione sportiva 2010/2011. Reclami contestualmente prodotti dall’ A.C.F. Fiorentina e dall’ A.S. Lucchese Libertas 1905 avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana, in occasione della gara Lucchese – Fiorentina, in calendario il giorno 12 dicembre 2010 per il Campionato regionale Giovanissimi B, ha assunto a carico di entrambe le Società: – punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3; – sanzione di un punto di penalizzazione in classifica; – ammenda di € 103,00. (C.U. n. 44/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 91 / 92 - stagione sportiva 2010/2011. Reclami contestualmente prodotti dall’ A.C.F. Fiorentina e dall’ A.S. Lucchese Libertas 1905 avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana, in occasione della gara Lucchese – Fiorentina, in calendario il giorno 12 dicembre 2010 per il Campionato regionale Giovanissimi B, ha assunto a carico di entrambe le Società: - punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3; - sanzione di un punto di penalizzazione in classifica; - ammenda di € 103,00. (C.U. n. 44/2011) Con reclami trasmessi nella stessa data (12 gennaio c.a.) ed assolutamente identici nelle motivazioni e nelle richieste, le Società sopraindicate impugnano i provvedimenti sopra citati chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta, con conseguente disputa della gara ed, in via subordinata, rideterminarsi l’entità della sanzione, ritenuta eccessiva. Le reclamanti chiedono inoltre, quale ulteriore attività istruttoria, l’audizione delle due Società, dell’Arbitro della gara, del Presidente della Sezione A.I.A. di Lucca, nonché dei Dirigenti accompagnatori ufficiali delle due squadre. A tal proposito la C.D. stigmatizza il comportamento dell’ A.C. F. Fiorentina che, richiesto ed ottenuto il rinvio della prima convocazione disposta per il giorno 28 gennaio u.s., non si è presentata all’odierna riunione non avvertendo la elementare necessità di dare al Collegio ed alla controparte qui presente alcuna notizia in merito. La riunione fissata per le ore 18,00 ha avuto luogo alle ore 18,50. In via preliminare la Commissione per celerità di giudizio, ritiene, stante la evidente connessione oggettiva della vicenda, di riunire i due procedimenti. In fatto In data 12 dicembre 2010 il Dirigente accompagnatore della squadra A.C. F.Fiorentina giunta, alle ore 9,00, presso il campo sportivo di Lucca al fine di disputare la gara Lucchese – Fiorentina, valida per il campionato regionale “Giovanissimi B” ed in programma per le ore 10,00, veniva informata dal suo omologo della A.S. Lucchese Libertas 1905 che, di primo mattino, era avvenuto il decesso del padre di uno dei ragazzi tesserati per la Società. I due Dirigenti di comune accordo, sentito l’arbitro che ha interpellato in merito il proprio Presidente di Sezione, decidevano, in segno di lutto e perché i giovani calciatori non si sentivano nella predisposizione d’animo per effettuarla, di non dare inizio alla gara. Sulla base di tale, indubbiamente tragico, avvenimento le Società reclamanti decidevano di non presentarsi in campo. Il G.S.T. Toscana, ricevuto il rapporto di gara, ha applicato le sanzioni che, indicate in epigrafe, sono previste dall’art. 53, commi 2 e 7, delle N.O.I.F.. Motivi addotti a sostegno dei reclami. Entrambe le Società reclamanti pongono in risalto la particolarità dell’evento la cui gravità deve, di per sé, legittimare il rinvio, ergo, la disputa della gara in altra data. Ritengono a tal fine che l’evento luttuoso ha influito sul morale dei ragazzi che, per la categoria in cui militano, non si sono sentiti di giocare. Richiamano inoltre, sempre per via della giovane età, l’attenzione della Commissione sul fatto che “lo spirito educativo e ricreativo prevale nettamente su quello sportivo ed agonistico”. A tali argomenti di carattere umano aggiungono anche una considerazione, che evidentemente ritengono avere carattere tecnico, consistente nell’aver chiesto al D.G. la procedura da adottare in questo caso, non essendovi possibilità, per la ristrettezza dei tempi, di agire altrimenti. Richiamano altro caso, indubbiamente più grave, nel quale il C.R.T. ha ritenuto di rinviare le gare. Tali richieste venivano ulteriormente ribadite dalla A.S. Lucchese Libertas 1905 nel corso della odierna riunione con precisione e serenità. La Commissione esaminati gli atti osserva preliminarmente che per quanto riguarda le richieste in via istruttoria esse possono venire solo parzialmente accolte consentendo l’audizione del legale di parte della A.C.F. Fiorentina perché a ciò espressamente delegato, mentre per quanto riguarda la A.S. Lucchese può essere ascoltato unicamente il legale rappresentante della Società non essendo ammesse, come più volte affermato dal Collegio nel presente procedimento disciplinare, le prove testimoniali. Ritiene inoltre superflua l’audizione del D.G. che, stante i fatti esaminati, nulla può aggiungere a quanto riportato sul rapporto di gara. In sede di decisione la Commissione, pur esprimendo tutta la propria solidarietà ai giovani calciatori della A.S. Lucchese, ben comprendendo il loro stato d’animo al momento del ricevimento della notizia, non può accogliere i reclami riuniti. Il G.S.T. ha correttamente applicato la normativa in vigore in considerazione dei fatti oggettivamente riscontrati. L’articolo 53 delle N.O.I.F., statuisce con disposto di portata generale “Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alla quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate”, aggiungendo altresì al comma 2 che: “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato e di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa,…subisce la perdita della gara …..” La norma, quindi, non prevede in alcun modo una possibile causa che faccia venir meno la applicazione delle sanzioni previste il che costituisce un primo motivo di respingimento del reclamo. E’ infatti ancora da rilevare la irritualità e la ulteriore violazione di norme commesse nell’assumere la decisione di non dare inizio alla gara. Le Società non possono chiedere al D.G. quali siano le procedure da seguire in ordine al comportamento da tenere in occasione della gare. Esse, come abbiamo visto, hanno l’obbligo di partecipare e portare a termine le gare e di conoscere quindi le norme che regolano detta attività, mentre l’arbitro ha unicamente il compito di assicurarne il regolare inizio e svolgimento, dovendosi limitare ad annotare sul modulo del rapporto di gara quanto accade esclusivamente sotto il profilo disciplinare e tecnico. Sotto tale aspetto si ricorda che, peraltro, sono normativamente sanciti i casi in cui egli non può iniziare o far proseguire la gara come indica in maniera chiara il comma secondo dell’art. 64 delle N.O.I.F..(L’arbitro deve astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio…..). Tutto ciò è ovviamente finalizzato alla esigenza primaria dell’attività federale di dare continuità e celerità ai campionati. Nel caso di specie, quindi, l’arbitro avrebbe dovuto limitarsi puramente e semplicemente a ritirare le dichiarazioni scritte presentategli dai due Dirigenti ed allegarle al rapporto di gara a giustificazione del mancato inizio. Ma c’è di più. L’arbitro, richiesto del parere dalle Società, ha ritenuto opportuno mettersi in contatto con il proprio Presidente di Sezione il quale “…ha ratificato verbalmente la proposta autorizzandoli a non disputare la gara, previa sottoscrizione della dichiarazione allegata al referto arbitrale”. Tale “ratifica” viene indicata da entrambe le Società ed avallata dalle dichiarazioni rese per iscritto dai due Dirigenti accompagnatori ufficiali che vengono allegate al reclamo. In ordine al punto la Commissione non può esimersi dal ricordare come non rientri tra le prerogative dei Presidenti di Sezione A.I.A. autorizzare il D.G. a non dare inizio all’incontro, almeno secondo quanto indicato dall’art. 23 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri che ne elenca minuziosamente i compiti. Tale compito è di esclusiva competenza del C.R.T. al quale le Società debbono rivolgersi. La giustificazione indicata sui reclami circa la “particolare ristrettezza del tempo” è del tutto ininfluente agli effetti della decisione dovendo le Società ben conoscere le conseguenze di comportamenti comunque tenuti in violazione alle norme vigenti. A conclusione della disamina il Collegio condivide totalmente la decisione del G.S.T. Toscana come del resto confermato dalle numerose delibere precedentemente assunte in conformità. P.Q.M. la Commissione respinge i reclami riuniti disponendo l’acquisizione delle relative tasse.
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