COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 116 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della soc. ASI Agliana avverso decisioni del GSToscana. Ammenda di Euro 600,00. Squalifica Giacomelli Marco fino al 04.03.2011. squalifica Lombardi davide Roberto per 4 gare. C.U 48 del 20.01.2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 116 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della soc. ASI Agliana avverso decisioni del GSToscana. Ammenda di Euro 600,00. Squalifica Giacomelli Marco fino al 04.03.2011. squalifica Lombardi davide Roberto per 4 gare. C.U 48 del 20.01.2011. Ritenendo il rapporto gara, che ha dato origine alle sanzioni in oggetto indicate, scarsamente preciso nel descrivere i fatti occorsi durante la gara Agliana – Club Pisa del 14.01.2011, chiede a questo collegio una totale revisione dei fatti che, secondo la reclamante, o non si sono verificati o si sono verificati in maniera nettamente difforme da quanto scritto dal D.G.Chiede inoltre di essere presente alla discussione. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardivita’ venendo cosi’ anche meno la richiesta audizione. Detto che “tutti i termini del C.G.S, sono perentori (art. 38 comma 6 )” e quindi non suscettibili di nessuna valutazione, si precisa che i reclami devono essere inviati entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del C.U che riporta i provvedimenti che si intendono impugnare (art.38 commi 2 – 4 – 5 CGS). Nel caso che occupa, il C.U risulta pubblicato il giorno 20.01.2011 ed il reclamo inviato il giorno 28.01.2011 via fax (senza che peraltro sia stato inviato nessun riscontro cartaceo), quindi un giorno dopo il termine che si ribadisce essere perentorio. P.Q.M. Per questi motivi la CDTT, dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa dovuta.
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