COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 100 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della ASD San Donato/Tavarnelle avverso dec. Del GST Toscana. Squalifica Guerrera Luigi per 3 gg. (C.U 47 del 18.01.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 100 Stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della ASD San Donato/Tavarnelle avverso dec. Del GST Toscana. Squalifica Guerrera Luigi per 3 gg. (C.U 47 del 18.01.2011) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo, la ASD San Donato/Tavarnelle, chiede a questa CDT, una revisione del provvedimento assunto in prime cure, dal GST Toscana chiamato a pronunciarsi per fatti e situazioni accadute durante l’incontro Lanciotto Campi – San Donato Tavarnelle del 16 gennaio 2011. Il GST Toscana squalificava per tre gare, il calciatorre Guerrera con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il DG.” Con il gravame, la societa’ reclamante osserva come il calciatore, alla seconda ammonizione e quindi alla conseguente espulsione, non abbia profferito parola abbandonando celermente il campo lasciando al Capitano l’onere di interloquire con il DG circa i motivi della sua espulsione apparsa quantomeno “affrettata”. Non nega la societa’ che vi possano essere state offese all’indirizzo del DG, ma, se vi sono state, queste potrebbero essere attribuite ad alcuni spettatori, posti al di fuori della rete di recinzione ma molto vicini al terreno di giuoco. Conclude per una riduzione della sanzione e di essere ascoltata, qualora il collegio lo avesse ritenuto opportuno. Preliminarmente occorre osservare come l’audizione della societa’ non sia stata necessaria in quanto i fatti contestati sono chiari ed inequivocabili. Nel merito osserva come il reclamo debba essere respinto. Il D.G, interpellato sia per scritto che oralmente, ha riconfermato quanto riferito sul rapporto di gara (che si ribadisce avere carattere di prova privilegiata nel giudizio sportivo), precisando che al momento dell’espulsione del Guerrera, si trovava a non piu’ di un metro dallo stesso, in posizione tale di poterlo vedere e sentire mentre pronunciava la frase offensiva. Anche nel merito il provvedimento e’ ben calibrato avendo tenuto conto il primo giudice di quanto puntualmente riportato nel CGS: 1 giornata per l’espulsione e due per le offese: P.Q.M. La CDT respinge il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa
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