COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 75 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società Virus Poggioletto avverso la sanzione dell’ammenda di € 100,00 e della inibizione a carico del dirigente Pieroni Mario fino al 24.02.2011 (C.U. n. 28 del 09.12.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 75 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società Virus Poggioletto avverso la sanzione dell’ammenda di € 100,00 e della inibizione a carico del dirigente Pieroni Mario fino al 24.02.2011 (C.U. n. 28 del 09.12.2010) Propone tempestivo reclamo la società Virus Poggioletto, nella persona del Vice Presidente con delega di rappresentanza sig. Maurizio De Carli, avverso il provvedimento con il quale il G.S. Massa ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 100,00 e l’inibizione a carico del dirigente Pieroni Mario fino al 24.02.2011, rispettivamente, per le seguenti motivazioni: “Per persone estranee che sostavano nella panchina e allorché il D.G. li allontanava lo offendevano ritardando l’uscita dal terreno di gioco. Inoltre per carenze strutturali (mancanza di acqua calda spogliatoi)”. “Allontanato per proteste ed offese al D.G. (sanzione aggravata nel rispetto del principio di afflittività della sanzione art. 19 CGS)”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendo l’annullamento/riduzione dell’ammenda e una riduzione del periodo di inibizione a carico del dirigente Pieroni, per le seguenti ragioni. Per quanto attiene al fatto che ha dato origine alla sanzione dell’ammenda, la reclamante afferma che l’acqua calda è venuta a mancare solo per un breve lasso di tempo fintantoché non è stata messa in funzione la seconda caldaia. Con riferimento alla presenza di persone estranee sul terreno di gioco che avrebbero ritardato la ripresa del gioco e proferito offese nei confronti del D.g., eccepisce l’ininfluenza della circostanza in considerazione del fatto che è facoltà dell’arbitro recuperare il tempo perduto e che le frasi offensive sono state pronunciate da due ragazzi del 1997 nei confronti del custode del campo con il quale avevano avuto una piccola discussione. Per quanto riguarda la sanzione dell’inibizione, ritiene sia errata l’applicazione del disposto di cui all’art. 19 CGS in quanto, al comma 5, è previsto che ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, si applichino le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1. Nella sanzione inflitta al dirigente Pieroni, precisa la reclamante, è stata invece applicata sia la sanzione prevista alla lettera h) (inibizione), sia la sanzione prevista alla lettera f) (squalifica a tempo determinato), non comprendendo le ragioni dell’aggravante. La società Virus Poggioletto conclude il proprio reclamo ponendo l’attenzione sul comportamento diligente del proprio dirigente che, una volta notificato il provvedimento di espulsione, ha diligentemente abbandonato il terreno di gioco senza ulteriori proteste. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue. Ammenda di € 100,00 Il D.g. nel supplemento di rapporto dichiara espressamente di aver effettuato la doccia ad una temperatura assolutamente non idonea in relazione alle condizioni climatiche e di aver ricevuto, sul punto, lamentele dall’allenatore della squadra avversaria. Il fatto, peraltro soltanto parzialmente contestato, è da ritenersi pertanto pienamente provato. In relazione alle persone estranee presenti sul terreno di giuoco, giova rilevare come le eccezioni sollevate dalla reclamante siano del tutto irrilevanti. La suddetta sanzione viene comminata non tanto per la ritardata ripresa del gioco, quanto al fatto che la società ha permesso l’ingresso di due persone che non erano presenti sulla distinta di gioco, né avevano ricevuto espressa autorizzazione da parte dell’arbitro. In merito alle frasi offensive, il D.G. precisa che le stesse “non sono state assolutamente fraintese”, ma sono state gridate deliberatamente nei suoi confronti. Inibizione del dirigente Pieroni fino al 24.02.2011 Per buona pace della reclamante occorre specificare che con il provvedimento impugnato il dirigente Pieroni non è stato, come erroneamente sostenuto, sanzionato due volte (inibizione e squalifica) Al dirigente è stata applicata la sola sanzione della inibizione, coerentemente al dettato normativo (l’art. 19, comma 5, CGS stabilisce che ai dirigenti si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1 (ammonizione, ammonizione con diffida e inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC), e, in ragione del generale principio di afflittività, la sanzione comminata è stata aggravata in modo da renderla effettivamente concreta (24.02.2011) in quanto il campionato in questione riprenderà solo in data 06.02.2011. Sulla condotta tenuta dal dirigente, il d.g., chiamato a precisare l’accaduto, ha confermato la versione fornita all’interno del referto di gara. Dagli stessi atti emerge la piena responsabilità del dirigente Pieroni in ordine ai fatti ascrittigli, in relazione ai quali la sanzione appare congrua e ben calibrata. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo: - conferma la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della società reclamante; - conferma la sanzione della inibizione a carico del dirigente Pieroni Mario fino al 24.02.2011; - ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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