COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 70 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’Atletico Casciana Terme avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato alla società l’ammenda di € 160,00. C.U. N° 38 del 10.12.2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 70 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall'Atletico Casciana Terme avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato alla società l’ammenda di € 160,00. C.U. N° 38 del 10.12.2010. Il Giudice Sportivo comminava la sanzione dell’ammenda di € 160,00 “per insufficiente custodia dell’autovettura del D.G. che rimaneva danneggiata. Resta a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti dall’arbitro purchè siano stati osservati gli adempimenti previsti”. Con il reclamo proposto la società, di fatto, conferma l’adozione della procedura prevista dalla Federazione per la custodia dell’automezzo del Direttore di Gara. Conclude con una sterile nota polemica che deve essere interpretata come richiesta di riduzione/annullamento dell’ammenda, mettendosi a disposizione per un “eventuale incontro”. L’arbitro, con il supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, descrive nel dettaglio la procedura adottata (e già indicata negli atti di gara) e le conseguenze subite dal mezzo; quindi, allega copia della denuncia ai carabinieri il giorno successivo alla gara. Il reclamo non merita accoglimento. Premesso che, come ormai numerose volte evidenziato, laddove la reclamante desideri essere udita lo deve indicare espressamente ed inequivocabilmente, si evidenzia come da una parte il D.G. descriva in maniera precisa l’iter seguito e le conseguenze subite dall’auto, documentando il tutto con la denuncia ai Carabinieri; dall’altra parte, non può non sottolinearsi la pressoché inconsistenza della tesi difensiva della società, che pare preoccuparsi più di porre domande che portare elementi oggettivi a confutazione di quanto addebitato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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