COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 66 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo dell’A.S. Lanciotto Campi Bisenzio avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha assunto i seguenti provvedimenti: – squalifica fino al 17/01/2011 all’allenatore Zotti Andrea; – squalifica fino al 02/12/2011 al calciatore Gjolj Gentjan; – squalifica per tre giornate al calciatore Gullo Christian; – squalifica per tre giornate al calciatore Maggio Stefano. (C.U. n. 36/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 66 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo dell’A.S. Lanciotto Campi Bisenzio avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha assunto i seguenti provvedimenti: - squalifica fino al 17/01/2011 all’allenatore Zotti Andrea; - squalifica fino al 02/12/2011 al calciatore Gjolj Gentjan; - squalifica per tre giornate al calciatore Gullo Christian; - squalifica per tre giornate al calciatore Maggio Stefano. (C.U. n. 36/2010) I provvedimenti sopraindicati vengono contestati dalla Società di appartenenza dei tesserati con tempestivo reclamo con il quale si esclude, per quanto riguarda l’allenatore, l’uso delle frasi attribuitegli in sede di rapporto di gara. Con riferimento al calciatore Gjolj, si sostiene che i testimoni del fatto, per uno dei quali si richiede l’assunzione, sono in grado di affermare che egli non ha sputato addosso al D.G. ipotizzando che quest’ultimo, stante la giornata piovosa, possa aver avuto una percezione inesatta di quanto accaduto. Per quanto concerne, infine, la sanzioni relative ai calciatori Maggio e Gullo si ritiene che essi non abbiano commesso quanto loro contestato ….”in quanto rientrati immediatamente negli spogliatoi alla fine della gara”. Il reclamo conclude per la riforma della impugnata decisione richiedendo la partecipazione al dibattimento della Società e dei tesserati Zotti e Gjolj. Nel corso della richiesta audizione accolta solo per la Società, unico soggetto ricorrente, e dopo aver preso atto del contenuto del supplemento di rapporto di cui è stata data lettura, il rappresentante della reclamante, assistito dall’Avvocato Federico Bagattini, ribadisce quanto ha già fatto oggetto di doglianza scritta, precisando che il calciatore Gjolj non è uso a comportamenti come quelli contestatigli Sostiene in particolare che l’arbitro non indica come abbia potuto identificare nel Gjoli l’autore dello sputo ed ipotizza che il gesto sia stato compiuto da altro tesserato, nella concitazione verificatasi a seguito di una decisione arbitrale. La leggera pioggia in atto può aver tratto in inganno il D.G. sulla natura, provenienza e quantità del liquido che lo ha raggiunto. Conclude chiedendo la revisione di tutte le sanzioni irrogate. In tale quadro la C.D.T. ha ritenuto opportuno reinterpellare il D.G. il quale ha dichiarato per le vie brevi, confermandolo via fax, che essendo circondato da diverse persone, nella concitazione del momento ha “ attribuito” lo sputo al calciatore Gjoli dichiarando ancora: “anche se non l’ho visto nell’atto di sputare.” L’acquisizione di tale ultimo elemento consente alla C.D. di deliberare in ordine a ciascuno dei provvedimenti impugnati. Calciatore Gjoli. La precisazione dell’arbitro fornita in questa sede modifica del tutto il presupposto fornito dallo stesso in sede di rapporto di gara, presupposto che ha costituito il fondamento della decisione assunta dal G.S.T., per cui la sanzione relativa a detto calciatore è da riesaminare nella sua interezza. Non v’è dubbio, per averlo affermato egli stesso, che l’arbitro sia stato raggiunto da un sputo ma, per effetto delle ultime affermazioni rese dall’Ufficiale di gara, non esiste certezza alcuna che ad attingerlo sia stato il Gjoli per cui diventa necessità primaria identificarne l’autore, rimanendo a carico del calciatore solo le offese e le minaccie che devono comunque essere sanzionate. Come più volte affermato in numerose decisioni, questa C.D. considera lo sputo atto di estrema volgarità e disprezzo dell’altro soggetto e, in quanto tale, comparabile all’atto violento. Da ciò discende che ove non ne sia individuato il responsabile torna applicabile il disposto dell’art.3, comma 2, del C.G.S.. Allenatore Zotti Andrea Il reclamo non fornisce alcun elemento atto a mettere in dubbio quanto indicato dal D.G. nel rapporto di gara e, con riferimento a ciò, la sanzione appare del tutto congrua. Per quanto riguarda i calciatori Maggio e Gullo la parte di reclamo che li riguarda è stata respinta nella riunione tenuta in data 10 dicembre u.s. sulla base delle conferme ricevute dal D.G. per le vie brevi. In quella sede la C.D. ha osservato che la sanzione nei loro confronti è stata assunta dal G.S. per condotta violenta tenuta verso calciatori avversari e, in particolare, nell’un caso (Maggio) per aver sputato in faccia ad un avversario, nell’altro (Gullo) per aver colpito con un calcio ad una gamba altro avversario a fine gara, facendolo cadere a terra. Ininfluente ai fini della decisione da assumere in proposito la semplice dichiarazione circa la estraneità dei due calciatori a quanto loro contestato “…in quanto rientrati immediatamente egli spogliatoi alla fine della gara Alla luce di quanto fin qui indicato il Collegio deve ancora una volta richiamare gli arbitri ad una corretta compilazione del rapporto di gara indicando in esso solo fatti di cui hanno avuto diretta conoscenza o che gli siano stati comunicati dagli Assistenti ufficiali. P.Q.M. la C.D. respinge i reclami per quanto riguarda l’allenatore Zotti Andrea ed i calciatori Gullo Christian e Maggio Stefano, confermando le sanzioni loro inflitte dal G.S.. In riferimento al calciatore Gjoli Gentjan, stante il comportamento tenuto nei confronti del DG, delibera di squalificarlo fino al 10 Gennaio 2011 disponendo, ai sensi dell’art. 3, c.2 del C.G.S., la sospensione del capitano e rinviando - al fine di non privare la Società di un grado di giudizio - gli atti al G.S.T. per i provvedimenti che ritenga di adottare. Dispone la restituzione della tassa.
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