COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 53 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto in proprio dal dirigente Bandini Marco (A.S.D. Alabastri Volterra) avverso la decisione assunta dal G.S.T. di Pisa che lo ha inibito fino al 30 maggio 2001. (C.U. n. 25/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 53 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto in proprio dal dirigente Bandini Marco (A.S.D. Alabastri Volterra) avverso la decisione assunta dal G.S.T. di Pisa che lo ha inibito fino al 30 maggio 2001. (C.U. n. 25/2010) Il Sig. Marco Bandini reclama in proprio avverso il provvedimento indicato in epigrafe, sostenendo preliminarmente che il rapporto di gara si presenta contraddittorio dato che gli si imputa di essersi scagliato contro un calciatore della squadra avversaria afferrandolo per il collo e scuotendolo con violenza, mentre egli deve essere identificato nel “dirigente locale”, il cui nome non viene indicato sul rapporto di gara, che “si adoperò per sedare la rissa stessa”. Il reclamo prosegue con una descrizione di quanto accaduto in occasione della rissa e della portata del proprio intervento, volto a calmare gli animi ed ad evitare il peggio. Esclude di aver afferrato per il collo chicchessia e contesta la motivazione posta a base del provvedimento che lo dipingerebbe “…..come soggetto violento da allontanare dai campi di calcio, con l’aggravante di aver usato una violenza dalle conseguenze incalcolabili…. “ Chiede la riduzione della sanzione nonché di essere ascoltato di persona. Nel corso della audizione personale il reclamante sostiene di non avere compiuto alcun atto di violenza nei confronti di calciatori, essendo il suo intervento rivolto esclusivamente a tentare di separare i contendenti. Ritiene quindi possibile che in tale tentativo egli abbia afferrato qualche giovane calciatore per la maglia. esclude che sia stato il dirigente Lazzerini a tentare di sedare la rissa. La Commissione esaminati gli atti rileva che la eccezione preliminare sollevata dal ricorrente è priva di qualsiasi fondamento. Infatti l’arbitro ha chiarito, in questa sede, inequivocabilmente, che il dirigente locale, indicato in modo del tutto generico sul rapporto di gara, è il massaggiatore della Alabastri Volterra, Signor Gianni Lazzerini, il quale non soltanto ha bloccato il calciatore che aveva dato inizio alla rissa, ma ha altresì provveduto a far desistere proprio il Bandini dall’aggressione perpetrata nei confronti del calciatore della squadra avversaria. Il rapporto di gara, che l’arbitro ha suddiviso tra il comportamento dei dirigenti e quello dei calciatori espulsi, come richiesto dal modulo relativo, deve essere letto nella sua unicità, riferito com’è ad un medesimo episodio avvenuto in due fasi successive. Meraviglia inoltre la dichiarazione resa dal Bandini al D.G. della gara di essere anch’egli un arbitro, dovendo la C.D. precisare, per compiutezza di argomento, che il suo nominativo non risulta presente, per quanto riguarda la F.I.G.C., negli elenchi degli arbitri appartenenti, o appartenuti, all’A.I.A.. E’ probabile che il Bandini abbia inteso adoperarsi per sedare la rissa, comportamento invece attribuito dall’arbitro al Lazzerini, ma che nella foga di intervenitre abbia ecceduto. E’ comunque da rilevare che il calciatore afferrato per il collo non ha subito alcun danno. Nel richiamare il valore probatorio del rapporto di gara, la C.D. ritiene opportuno ricordare che la gara in esame si è svolta nell’ambito del campionato giovanissimi, ovvero tra calciatori quattordicenni, nei cui confronti obbligo primario dei dirigenti è favorire l’inserimento dei ragazzi nell’ambito dello sport, insegnando loro norme di educazione e di comportamento civile pur nell’ambito della competizione agonistica. Il comportamento del Bandini è quindi da sanzionare sopratutto sotto tale peculiare aspetto. A tal fine la C.D. ritiene equo comminare la sanzione della inibizione per mesi cinque. P.Q.M. la C.D. infligge al Dirigente Bandini Marco la sanzione della inibizione per mesi 5 (cinque). Dispone la restituzione della tassa. to della tassa.
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