COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 65 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della A.S.D. Montemurlo 2008 avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Prato ha squalificato fino al 1 aprile 2011 il calciatore Mari Manuel. (C.U. n. 22/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 65 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della A.S.D. Montemurlo 2008 avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Prato ha squalificato fino al 1 aprile 2011 il calciatore Mari Manuel. (C.U. n. 22/2010) Il reclamo indicato in epigrafe - erroneamente intestato al Giudice Sportivo - è volto ad ottenere una riduzione della sanzione da convertirsi in giornate, anziché a tempo come comminata, da scontarsi unicamente nelle gare della Coppa di 3^ Categoria denominata “Memorial Sergio Faggi”. La società reclamante, impugnando il provvedimento del G.S. che così recita:“ A fine gara offendeva reiteratamente il D.G. per poi dargli una spallata sul petto senza procurargli dolore. Veniva allontanato da compagni di squadra e dirigenti continuando le sue offese fino allo spogliatoio”, ammette l’addebito, pur giustificandolo con l’importanza del risultato della gara svoltasi, per questo, in maniera concitata. A sostegno della richiesta di riduzione indica alcuni provvedimenti disciplinari che, a suo dire, risultano contenere sanzioni più blande per fattispecie similari, soffermandosi in particolare sulla squalifica per 5 giornate inflitta ad un calciatore, resosi protagonista di condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario, in altra gara della stessa competizione. Esaminati gli atti la C.D.T. osserva quanto segue. L’ultimo riferimento della reclamante è relativo alla squalifica per cinque giornate inflitte per violenza nei confronti di un calciatore avversario, laddove il caso che ci occupa si riferisce ad atto di violenza nei confronti del D.G.. L’art. 19 richiamato sanziona in misura diversa gli atti di violenza in danno di calciatori da quelli aventi per oggetto l’arbitro ed i suoi assistenti. In quest’ultimo caso la norma (comma 4, lettera d) costituisce un vero e proprio minimo edittale dato che la sanzione viene prevista “per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara”, lasciando quindi al Giudice di graduare, oltre tale minimo, la sanzione da applicarsi al singolo caso. Rilevato quanto sopra la C.D. osserva che, secondo un principio generale dell’ordinamento, la sanzione, per essere efficace, deve risultare afflittiva. Orbene nel caso di gare di Coppa Italia o di Coppa delle Regioni organizzate dai C.R., la sanzione comminata a giornate e non a tempo non riveste tale necessaria caratteristica dato che, per il particolare meccanismo del tipo di gara, la sua esecuzione diverrebbe solo eventuale e, comunque, differita nel tempo secondo quanto disposto dall’art. 11, c. 1 e 3, essendo legata esclusivamente alla particolare tipologia di gara. Inoltre, come più volte affermato, non rientra nelle prerogative di questa Commissione modificare le modalità di esecuzione della sanzione applicata dai G.S., per cui nel caso di specie si deve necessariamente confermare che la esecuzione della sanzione non può che avvenire a tempo. Sotto l’aspetto della congruità deve rilevare la C.D.T. che i fatti addebitati al calciatore costituiscono, per come posti in essere, un unico contesto e come tale da sanzionare. Si rileva ancora che l’arbitro nel rapporto di gara si limita a riferire”…mi dava una spallata sul petto…” senza che il gesto gli abbia recato alcuna conseguenza ancorché lieve, per cui nella specie esso si deve considerare un atto non particolarmente violento di carattere gravemente irriguardoso, privo di conseguenze, cui aggiungere le offese rivoltegli nel contempo. Sotto tale aspetto la sanzione inflitta è congrua. P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo confermando la squalifica inflitta. Dispone l’acquisizione della tassa.
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