COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 64 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della Polisportiva “Il Querceto” avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Prato ha squalificato il calciatore Giacomelli Marco (Polisportiva Querceto) per cinque giornate. (C.U. n. 22/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 64 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della Polisportiva “Il Querceto” avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Prato ha squalificato il calciatore Giacomelli Marco (Polisportiva Querceto) per cinque giornate. (C.U. n. 22/2010) L’aver colpito volontariamente e premeditatamente un avversario, con il pallone in gioco, durante una gara di Coppa Provinciale di 3° categoria ha indotto il G.S. ad assumere il provvedimento indicato in epigrafe con la motivazione “ Per condotta gravemente violenta nei confronti di un giocatore avversario”. La delibera viene impugnata dal vice Presidente della Società il quale, premettendo che il terreno di gioco era al limite della praticabilità e che si è giocato in notturna e con freddo intenso, ricostruisce la dinamica dell’incidente ritenendolo del tutto fortuito. Conclude di conseguenza chiedendo una riduzione della sanzione inflitta. Afferma, inoltre, la reclamante che proprio il D.G. avrebbe dichiarato al Dirigente accompagnatore della Società, a gara ultimata, che si era trattato di evento fortuito. L’arbitro in sede di supplemento di rapporto ribadisce la assoluta volontarietà e premeditazione del colpo inferto con una ginocchiata dal Giacomelli all’avversario, il quale riportava l’avulsione di un dente e una ferita sulla gengiva, tanto da essere costretto ad abbandonare il terreno di gioco, ed esclude categoricamente di aver rilasciato qualsiasi dichiarazione in ordine all’involontarietà dell’intervento. Preliminarmente la C.D. afferma che ogni indicazione sulla volontarietà di un atto di violenza compete in via esclusiva all’arbitro, una volta che questi abbia assistito direttamente all’incidente. Nella fattispecie l’arbitro dichiara sul rapporto, e conferma senza alcuna esitazione in questa sede, non solo la volontarietà del gesto ma anche la sua premeditazione; per cui le tesi della difesa appaiono del tutto prive di fondamento. La sanzione, quindi, più che in punto di fatto deve essere esaminata sotto il duplice aspetto della congruità e delle modalità della sua esecuzione. E’ evidente che, con il provvedimento assunto, il G.S. ha inteso applicare quanto disposto dall’art. 19, comma 4, lettera c), non considerando, tuttavia, che tale norma costituisce un vero e proprio minimo edittale dato che la sanzione viene prevista “per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lettera b.)” A tal proposito il Collegio ritiene la sanzione applicata (cinque giornate) non afflittiva rispetto sia alla premeditazione ed alla volontarietà del gesto, sia alle conseguenze fisiche causate, per cui procede alla sua rideterminazione, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del C.G.S., quantificandola nella misura di otto giornate di squalifica. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione osserva ancora questo giudice che affinché la sanzione sia efficace essa, secondo un principio generale dell’ordinamento, deve essere afflittiva. Orbene nel caso di gare di Coppa, organizzate dalla F.I.G.C., la sanzione comminata a giornate e non a tempo non riveste tale necessaria caratteristica dato che, per il particolare meccanismo della gara, la sua esecuzione diviene solo eventuale e, comunque, differita nel tempo. Tuttavia, come più volte affermato nei propri precedenti specifici, non rientra nelle prerogative della C.D. mutare le modalità dell’esecuzione delle sanzioni applicate dal G.S., dovendosi essa pronunciare sulla legittimità del provvedimento impugnato e sulla congruità di tali provvedimenti disciplinari, riducendoli o inasprendoli ove non rispondano a criteri di equità e giustizia e/o non siano conformi alle norme del C.G.S.. Di conseguenza, quindi, nel caso di specie si deve necessariamente confermare la squalifica a giornate, pur apparendo inspiegabile la diversa irrogazione di sanzioni effettuata dal medesimo Giudice, riferita alla medesima Coppa. P.Q.M. delibera, in via definitiva, di infliggere al calciatore Giacomelli Marco la squalifica per otto giornate di gara.
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