COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA FEMMINILE 28 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla A.C.F. 2003 Lucca A.S.D. avverso la sanzione dell’ammenda di € 450,00 inflitta dal G.S.T. Toscana. (C.U. n. 27/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA FEMMINILE 28 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla A.C.F. 2003 Lucca A.S.D. avverso la sanzione dell’ammenda di € 450,00 inflitta dal G.S.T. Toscana. (C.U. n. 27/2010) “Per contegno offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali con lancio di sputi e sassolini che lo raggiungevano alle gambe. Per nuovo lancio di sputi che raggiungevano l’arbitro ad una gamba allorché lo stesso abbandonava l’impianto mentre gli venivano rivolte frasi intimidatorie. Passività della dirigenza locale.” Il provvedimento del G.S.T., recante la riportata motivazione, viene impugnato tempestivamente dal legale rappresentante della A.C.F. Lucca 2003 A.S.D.. Il reclamo afferma che il D.G. è venuto a diverbio al termine della gara con un tifoso al di fuori della recinzione e, oltre a contestare gli addebiti, attribuisce all’ufficiale di gara frasi che, se realmente pronunciate, rivestono carattere di notevole gravità. Nel merito del provvedimento la reclamante si limita ad affermare “…che NON ci sono stati lanci né di sputi né di sassi, e nemmeno frasi intimidatorie verso il D.G. a fine partita…” Si chiede infine l’audizione “…anche con testimoni dell’altra Società Atletico Forte dei Marmi”, senza peraltro giungere a richieste conclusionali. In sede di trattazione la richiesta audizione non ha avuto luogo essendosi presentato un tesserato sprovvisto della necessaria delega da parte del rappresentante della Società. La Commissione, esaminati gli atti, premette che nel tipo di procedimento disciplinare in essere non è consentita alcuna prova per testi, per cui la richiesta istruttoria avanzata dalla reclamante non è ammissibile. Di conseguenza passa a decidere. La mera negazione di quanto accaduto, posta in essere con il reclamo, non trova alcun riscontro nel rapporto di gara con il quale il D.G. riporta il comportamento tenuto nei suoi confronti dal 23° del primo tempo e proseguito a fine gara da parte di un tifoso del Lucca 2003. Inoltre l’arbitro, oltre a confermare il rapporto di gara ha trasmesso un secondo supplemento con il quale specifica i vari, distinti, momenti in cui il tutto è avvenuto: al 23^ del primo tempo, a fine gara e, infine, mentre raggiungeva la propria auto. La parte finale, ovvero dopo l’uscita dagli spogliatoi, si verificava sotto gli occhi del Presidente della Società reclamante senza che questi intervenisse. Sul piano della rilevanza probatoria è fuor di dubbio che le affermazioni contenute nei rapporti di gara, e nei relativi supplementi, abbiano natura e forza di prova privilegiata, tanto più nel caso in esame il cui reclamo non indica alcun elemento utile ad un possibile riesame del fatto. L’atto impugnato, pertanto, deve essere esaminato unicamente in termini di entità della sanzione. Per quanto fin qui indicato e, tenuto altresì conto che il Presidente della Società A.C.F. 2003 Lucca ha assistito passivamente all’episodio, la C.D. ritiene congrua la sanzione irrogata e, quindi, meritevole di conferma. Ciò a prescindere dalle offese che lo stesso dirigente ha indirizzato al D.G. incontrandolo, alcuni giorni dopo, in un supermercato e che, non essendo indicate sul rapporto di gara, dovranno essere esaminate in altra sede. Inoltre il reclamo attribuisce all’arbitro, come indicato in premessa, dichiarazioni riferite alla conduzione della gara la cui gravità, sia che esse siano veritiere sia che siano mendaci, determina, a parere della C.D.T. la violazione, da parte dei soggetti responsabili, delle norme comportamentali previste dal C.G.S.. Da ciò la necessità di accertare cosa in effetti sia accaduto. P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo. Dispone contemporaneamente la trasmissione degli atti alla Procura Federale per tutto quanto indicato in parte motiva. Incamerata la tassa di reclamo.
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