COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 63 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Gracciano avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto al calciatore Arrichiello Claudio la squalifica per 7 gg. (C.U. n. 35 del 25.11.2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 63 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Gracciano avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto al calciatore Arrichiello Claudio la squalifica per 7 gg. (C.U. n. 35 del 25.11.2010) Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Gracciano, nella persona del Presidente sig.ra Cacia Alessandra., avverso la squalifica comminata al calciatore – Arrichiello Claudio – per 7 gg., con la seguente motivazione: “Espulso dal fallo di gioco. Successivamente colpiva il calciatore avversario con una testata sul naso, provocando la fuoriuscita di sangue. Uscendo dal terreno di gioco offendeva l’avversario e bestemmiava”. La società reclamante, dopo aver ripercorso l’iter seguito dal G.S.T. per la determinazione della sanzione comminata al calciatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, c. 10, c. 4 lett. c) e c. 3 bis lett. a), C.G.S., ritiene che la condotta tenuta dal proprio tesserato non sia idonea ad integrare il precetto di cui all’art. 19, c. 4 lett. c) C.G.S. in quanto trattasi di condotta non particolarmente violenta, bensì di semplice comportamento violento ex art. 19, c. 5 lett. b) C.G.S. A tal proposito, ripercorre la dinamica dei fatti sostenendo che l’impatto tra i due calciatori avvenne in modo del tutto casuale: nel rialzarsi da una caduta l’Arrichiello urtò la propria testa con quella dell’avversario che si era chinato sopra di lui con atteggiamento provocatorio, determinando la fuoriuscita di sangue dal labbro. Lesione che non provocò al calciatore alcuna problematica fisica, tale da impedire il proseguimento della gara. Contesta, inoltre, la reclamante la comminatoria relativa all’espressione blasfema in quanto mai pronunciata dal calciatore. Conclude, infine, con la richiesta di una riduzione della sanzione. Previa convocazione di rito, all’udienza del 10.12.2010 dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale C.R. Toscano, l’Avv.Giotti, in rappresentanza e difesa della società Gracciano, preso atto di quanto riferito dal D.G. nel supplemento di rapporto, precisa che l’espressione blasfeme non possano essere addebitate al calciatore in quanto non espressamente qualificate dall’arbitro, e, per quanto riguarda la condotta violenta, la stessa, per le modalità in cui si è sviluppata, debba essere interpretata alla luce dell’art. 19, c. 5 lett. b) C.G.S., concludendo per l’accoglimento del reclamo e la conseguente riduzione della sanzione. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisiti gli elementi necessari per la decisione, così si pronuncia. Il reclamo merita parziale accoglimento. Con riferimento alla condotta violenta, la tesi esposta dalla reclamante non può trovare terreno fertile presso l’Organo giudicante. Non credibile appare la dinamica riportata dalla società Gracciano in ordine al fatto che l’impatto tra i due giocatori sia avvenuto in modo del tutto casuale. Invero, sussistono sufficienti elementi idonei a ritenere che il gesto dell’Arrichiello fosse accompagnato da un intento doloso: in atti non c’è alcuna traccia in merito al fatto che l’Arrichiello subito dopo l’espulsione si sia accosciato a terra per un colpo ricevuto e, all’atto di rialzarsi, abbia urtato accidentalmente l’avversario che si trovava sopra di lui. Il D.G. descrive inoltre con dovizia di particolari il fatto: “all’esito del colpo ricevuto, il giocatore del Montelupo si rialzava prontamente e si guardava indietro per individuare chi avesse effettuato l’intervento falloso; a quel punto l’Arrichiello, individuato l’avversario, gli andava a contatto e lo colpiva con una testata che lo raggiungeva all’altezza del naso...”. Per queste ragioni, la tesi esposta della reclamante non può trovare accoglimento in merito alla richiesta di derubricazione della condotta del calciatore da particolarmente violenta a semplice condotta violenta. L’intento doloso, accompagnato dalla fuoriuscita di sangue, seppur non impeditiva della prestazione agonistica, sono elementi di per sé sufficienti a far ritenere corretta la qualificazione del fatto e la relativa quantificazione della sanzione operata dal Giudice Sportivo Territoriale. Con riferimento all’espressione blasfema, questo il Collegio ritiene che la tesi esposta dalla reclamante possa trovare accoglimento. Sia in sede di referto che in sede di supplemento l’arbitro non menziona quella che a suo dire sarebbero state le espressioni blasfeme pronunciate dal calciatore Arrichiello. Anche il supplemento di rapporto appare sul punto contraddittorio e poco chiaro: “l’Arrichiello…usciva dal terreno di gioco camminando…e proferiva insulti e bestemmie nei confronti dell’avversario”. Inoltre, la mancata qualificazione in sede di refertazione delle parole espresse dal calciatore rende ancora più arduo il lavoro interpretativo del Collegio. La semplice affermazione arbitrale che il calciatore abbia bestemmiato non può costituire motivo rilevante per ritenere integrato il precetto sanzionatorio previsto dall’art. 19, c. 3 bis lett. a) C.G.S. Diversamente, la decisione sarebbe passibile di critica e censura sia sotto il profilo logico sia sotto un profilo giuridico: significherebbe investire la classe arbitrale della funzione giudicante in merito a fatti che esulano dalla competenza attribuita dalle carte federali, ponendosi in una posizione conflittuale con la Commissione Disciplinare, cui spetta invece il compito di valutare i fatti, interpretare le norme e applicare quest'ultime al caso concreto. Il Collegio invita pertanto la classe arbitrale a redigere i referti di gara in modo preciso e compiuto, riportando esattamente tutto ciò che avviene alla loro presenza, comprese le espressioni utilizzate. In conclusione, pertanto, la tesi della reclamante sul punto non può che trovare pieno accoglimento. Conseguentemente, la sanzione inflitta dal G.S.T. dovrà essere rideterminata nella misura di 6 gg. P.Q.M. la C.D.T.T. accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società Gracciano, e per l’effetto riduce la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Arrichiello Claudio nella misura complessiva di sei giornate. Dispone la restituzione della tassa se addebitata.
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