COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 06 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantesca Calcio Castelfiorentino avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 5/09/2010 contro la Società Pisa Sporting Club (C.U. n. 21 del 16/09/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 06 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantesca Calcio Castelfiorentino avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 5/09/2010 contro la Società Pisa Sporting Club (C.U. n. 21 del 16/09/2010) Il reclamo, proposto dalla società, attiene alla decisione del G.S.T. che attribuiva alla società Pisa Sporting Club la vittoria della partita identificata in oggetto con la seguente motivazione: “L'A.S.D. Pisa Sporting Club propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana in relazione alla gara A.S.D. Pisa Sporting Club/S.S.D. Calcio Castelfiorentino, disputata il 5.9.2010 per il Campionato di Eccellenza, Girone A e terminata con il risultato di 1-1. La reclamante deduce che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Trapassi Lorenzo in posizione irregolare perché non aveva scontato una delle due giornate di squalifica irrogategli per fatti verificatisi nel corso della penultima giornata di gara della Coppa Regionale Juniores 2009/2010. Il reclamo è fondato. La tesi dell'A.S.D. Pisa Sporting Club è condivisa da questo G.S.T. in quanto è conforme con 1'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale la sanzione della squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in corso deve essere scontata o in tutto o per la parte residua nella stagione successiva e, se nella nuova stagione, il calciatore ha cambiato società, la squalifica “deve essere scontata nelle gare disputate dalla prima squadra nella nuova società di appartenenza”. Il calciatore Trapassi, nato nel 1990 e non avente titolo per la stagione sportiva 2010-2011 a partecipare al Campionato Juniores avrebbe dovuto quindi scontare la squalifica irrogatagli al termine della stagione precedente 2009-2010 nella prima giornata del Campionato di Eccellenza. Il calciatore Trapassi Lorenzo, in conclusione,era in posizione irregolare nella gara disputata il 5.9.2010. Il reclamo va quindi accolto, e, per l'effetto, deve irrogarsi, in applicazione dell'art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Il G.S.T. inoltre riscontrato il comportamento antiregolamentare tenuto dal calciatore Trapassi e dal dirigente accompagnatore della S.S.D. Calcio Castelfiorentino nella gara del 5.9.2010, ritiene che gli stessi e la società S.S.D. Calcio Castelfiorentino, in quanto oggettivamente responsabili, debbano essere sanzionati e, pertanto infligge al calciatore Trapassi Lorenzo UNA ulteriore giornata di squalifica di campionato, al dirigente accompagnatore ufficiale Cloni Mario l'inibizione fino al 15.10.2010 ed alla società l'ammenda di Euro 300,00 (Trecento/00). La tassa di reclamo non va addebitata. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo presentato dall'A.S.D. Pisa Sporting Club di Pisa infliggendo alla Società S.S.D. Calcio Castelfiorentino la sanzione sportiva della perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3. Ordina non addebitarsi la tassa.” La società Castelfiorentino impugnava tempestivamente tale sanzione eccependo il fatto che il giocatore Lorenzo Trapassi avesse effettivamente già scontato la residua giornata di squalifica in data 8 settembre 2010 nell'ambito della gara disputata contro l'ASD Certaldo; nel reclamo tutti i punti dedotti convergono sul fatto che il giocatore dovesse effettivamente scontare tale squalifica nell'ambito della Coppa Italia di Eccellenza e non - come ritenuto in motivazione dal G.S.T. - nell'ambito delle gare di campionato. Secondo la tesi difensiva il giocatore, in base al principio di distinzione delle sanzioni disciplinari codificato dall'art. 19 commi 11.1 e 11.3, avrebbe dovuto (come peraltro ha fatto) scontare la squalifica della giornata residua nelle competizioni di coppa. Richiamando il dettato della Corte Federale che (C.U. n. 12/CF del 12 gennaio 2004) codifica il principio di distinzione tra le gare di campionato da una parte e le gare di coppa delle Regioni o di Coppa Italia dall'altra - stabilendo dove debbano essere scontate le rispettive squalifiche in omaggio al principio generale di effettività delle sanzioni disciplinari - l'impugnante sottolinea che lo stesso nome della competizione “Coppa Regionale Juniores 2009/2010” attesta inequivocabilmente che ci si trovi di fronte ad una gara di coppa regionale. A conforto dell'interpretazione fornita cita analoga decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio (C.U. n. 38 dell'11 ottobre 2007) aveva nominativamente, ma anche per le modalità di ammissione e di svolgimento, qualificato come Coppa regionale di categoria la “Coppa Lazio”. Pertanto, la società Castelfiorentino, in ossequio al parere reso dalla Corte Federale con Comunicato Ufficiale n. 12/CF del 12 gennaio 2004, ritiene la piena equiparazione tra la Coppa Regionale Juniores e la Coppa Italia di Eccellenza (peraltro ancora nella fase regionale) e pertanto afferma che la squalifica, nel rispetto del principio della separatezza delle competizioni, sia stata correttamente scontata dal Sig. Trapassi nella gara ASD Certaldo -SSD Castelfiorentino Calcio dell'8 settembre 2010. Chiede pertanto che Commissione Disciplinare territoriale voglia riformare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (C.U. n. 21 del 16 settembre 2010) e ripristinare il risultato di 1 (uno) a 1 (uno) conseguito sul campo in occasione della gara Pisa Sporting Club ASD - Ssd Calcio Castelfiorentino del 5 settembre 2010. Nell'udienza del 15 ottobre 2010, alla presenza del delegato del Presidente della Società Calcio Castelfiorentino, l'Avvocato Federico Menichini, difensore della parte impugnante, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni del reclamo facendo rilevare, in modo garbato ed estremamente efficace, le analogie tra la competizione nella quale il giocatore aveva subito la squalifica e le gare ufficiali di coppa. Ritenendo le argomentazioni di controparte pressoché remissive sottolineava come, proprio all'interno del regolamento della competizione “Coppa Regionale Juniores 2009/2010”, siano presenti disposizioni (art. 7) che espressamente richiamano le norme regolamentari dei campionati di Coppa con ciò escludendo che le relative squalifiche possano essere scontate nelle gare ufficiali di campionato. Anche la società Sporting Club provvedeva a depositare tempestiva memoria contestando ovviamente le argomentazioni dedotte dal Castelfiorentino e sostenendo la correttezza della decisione del G.S.T.. In particolare rilevava che la Corte Federale (autrice del parere interpretativo del 18 dicembre 2003 posto a fondamento del reclamo di controparte) sia stata da tempo sostituita da altro organo istituzionale con l'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva e che le sue interpretazioni non possano in ogni caso superare questioni già esaminate dagli organi di Giustizia Sportiva. Auspica dunque che l'organo adito possa discostarsi da tale interpretazione. Inoltre ipotizza una sostanziale differenza tra la Coppa Italia e la Coppa Regioni rilevando che il Campionato (rectius “la Coppa”) Regionale Juniores è competizione riservata solo ad alcune squadre che abbiano ottenuto un particolare piazzamento (dal secondo al quinto posto) nel relativo campionato. Conclude pertanto chiedendo il rigetto del reclamo o, in subordine, una sospensione del procedimento in attesa di un eventuale e nuovo parere interpretativo. All'udienza del 5 novembre 2010 l'Avvocato Lucia Bianco, per la società Pisa Sporting Club, insisteva nelle motivazioni riportate in memoria aggiungendo che la sentenza della Corte Federale risale ormai alla stagione 2003/2004; tale decisione, stante il tempo trascorso, potrebbe essere nuovamente rivista ed interpretata. Richiamava ancora la differenza fra la gare di coppa e campionato e definiva il torneo delle regioni come “un fanalino di coda” del campionato auspicando un nuovo parere sulla interpretazione del disposto combinato degli artt. 19 e 22 C.G.S. al fine di valutare la correttezza dell'interpretazione del G.S.T.. Occorre preliminarmente rilevare che, già nelle passate stagioni, la C.D.T. ha avuto modo di misurarsi con questioni analoghe inserendo la propria giurisprudenza all'interno del solco interpretativo dettato dalla Corte Federale come ad esempio nella decisione pubblicata nel C.U. n. 22 del 16 ottobre 2008; tutt'ora, ad onta delle modifiche degli organi istituzionali della F.I.G.C. rappresenta per tutti Comitati Regionali l'unica bussola di riferimento per la corretta applicazione delle sanzioni disciplinari. Peraltro anche i nomi dati alle Commissioni Disciplinari Territoriali ed ai Giudici Sportivi Territoriali risultano oggi codificati, nelle nuove disposizioni Federali, in modo diverso pur non travolgendone automaticamente le posizioni di Diritto Sportivo stratificate nella pletora di decisioni adottate negli anni. Stabilito comunque che entrambe le parti (impugnante e ricorrente) concordano sul fatto che il calciatore Trapassi, per ragioni anagrafiche, non potesse avere più titolo per disputare gare della categoria Juniores e pertanto dovrebbe ritenersi pienamente operante l'art. 22 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva che così recita: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.[...]”. Per attinenza è utile citare l'art. 19 che stabilisce al comma 11.1. che “Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. [...]” ed al comma 11.3. “Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.”. Al di là delle difformità interpretative, puntualmente ed efficacemente enucleate dalle rispettive difese, ad avviso della C.D.T. occorre preliminarmente stabilire (prima ancora di applicare gli articoli citati) la sussistenza del presupposto logico dell'intero procedimento e cioè se la Coppa Regionale Juniores sia in effetti un torneo o una gara ufficiale di Coppa. A seconda della diversa interpretazione le relative squalifiche andrebbero scontate in ambiti diversi dovendosi, nel caso di qualificazione della competizione come “Torneo”, ritenere corretta la decisione adottata dal G.S.T.. In tal senso la C.D.T. riteneva comunque necessario un chiarimento da parte dello stesso Comitato sull'organizzazione della Competizione denominata “Coppa Regionale Juniores” e l'eventuale attinenza con le competizioni denominate “Coppa Italia” e “Coppa Regione”. Il Comitato Regionale Toscana rispondeva al quesito con la nota di seguito riportata: “Con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa le caratteristiche della manifestazione denominata "Coppa Regionale" si precisa che si tratta di un torneo post campionato che si disputa esclusivamente tra le squadre delle categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi classificate dal secondo al quinto posto del campionato della stagione calcistica in corso. Il richiamo alle norme disciplinari contenute nel regolamento delle coppe regionali ha unicamente carattere indicativo dei termini e delle modalità da applicarsi sotto il profilo disciplinare nella specifica manifestazione. A tal fine comparando i regolamenti è facile rilevare le seguenti differenze: - nei tornei post campionati non vengono disputate delle gare di play - out e play - off; - le squadre che vi partecipano non sono tutte le squadre della categoria ma unicamente quelle che a fine campionato si sono classificate dal secondo al quinto posto. - è appena il caso di precisare che le gare di Coppa, pur nell'autonomia dei singoli Comitati non possono prescindere dai principi generali federali che regolano l'attività della Coppa Italia. In ogni caso le Coppe ufficiali organizzate dal C.R.T. sono esclusivamente: - Coppa Italia Eccellenza - Coppa Italia Promozione - Coppa Toscana 1A e 2A Categoria Tutte le altre manifestazioni, anche se denominate "Coppe" sono dei veri e propri tornei organizzati nell'ambito dell'attività che il Comitato è chiamato, statutariamente, ad organizzare.” L'indicazione fornita, seppur non vincolante, sembrerebbe diradare il campo da possibili dubbi interpretativi ma, in effetti, una attenta analisi del regolamento della Coppa regionale Juniores (denominazione certamente esecrabile in quanto può effettivamente comportare dubbi in ordine alla qualificazione della competizione) sembra suffragare ulteriormente l'interpretazione fornita. L'art. 1 del citato regolamento titolato “Partecipazione delle squadre” recita infatti: “Alla competizione possono partecipare le squadre che al termine dei campionati, si sono classificate al 2°. 3°. 4° e 5° posto della classifica finale dei gironi A-B-C-D; in caso di rinuncia potranno partecipare le squadre classificate anche dopo il 5° posto.” La locuzione “possono partecipare” (riportata esattamente con la sottolineatura ed il grassetto del documento originale) caratterizza l'elemento che distingue il Torneo dalle competizioni obbligatorie e cioè l'adesione facoltativa e non obbligatoria - come nel caso dei Campionati di categoria, della Coppa Italia e delle Coppe Regioni - da parte delle Società Sportive regolarmente iscritte. Tale elemento viene ulteriormente confermato dall'art. 8 del medesimo regolamento che stabilisce punizioni comunque diverse da quelle ordinariamente stabilite per la rinuncia a gare rilevando l'assenza di sanzioni pecuniarie a carico delle società o di inibizione ai vertici dirigenziali delle medesime. Infine per quanto possa risultare equivoco il riferimento, contenuto nel regolamento e sottolineato da parte reclamante, alle norme relative ai campionati di Coppa, occorre sottolineare che tale indicazione risulta comunque oggettivamente limitato dall'art. 11 del medesimo documento che, titolato “Applicazione regolamenti Federali”, stabilisce: “Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali di carattere generale vigenti”. Appare dunque evidente che l'organo adito, pur auspicando in futuro una denominazione che possa adeguatamente differenziare la Coppa regionale Juniores dalla Coppa Toscana, non possa che qualificare la competizione come “Torneo” sancendo la correttezza della decisione adottata dal G.S.T.. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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