COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 34 Stagione sportiva 2010/2011 – Reclamo della ASD Marinese avverso dec. del G,S.T. Esito gara Marinese – Palleronese del 10.10.2010. (C.U 29 del 21.10.2010).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 34 Stagione sportiva 2010/2011 – Reclamo della ASD Marinese avverso dec. del G,S.T. Esito gara Marinese – Palleronese del 10.10.2010. (C.U 29 del 21.10.2010). Con atto-reclamo inviato nei termini, la soc. Marinese contesta la decisone del G.S.T che ha inflitto ad essa societa’, la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto indicata. Chiede altresi’ di essere udita al momento della discussione del gravame. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli art.li 33 comma 5 e 38 comma 6 C.G.S. Infatti trattandosi di esito gara e quindi provvedimento che investe interessi di altra societa’, lo stesso doveva essere notificato anche a quest’ultima dandone nel contempo notizia all’organo giudicante secondo le modalita’ previste dal vigente Codice di Giustizia Sportiva. Nel caso di specie, la soc. Marinese, non ha provveduto all’incombenza do cui sopra tanto da precludere l’esame nel merito del reclamo e quindi di inficiare anche la richiesta audizione. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa.
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