COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 06 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti della Polisportiva Arci Zambra per la responsabilità ex art. 4, comma 2, e art. 5, c. 2 del C.G.S., derivante dal comportamento tenuto dall’Allenatore Istruttore Sig. Leonardo Salvadori.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 06 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti della Polisportiva Arci Zambra per la responsabilità ex art. 4, comma 2, e art. 5, c. 2 del C.G.S., derivante dal comportamento tenuto dall’Allenatore Istruttore Sig. Leonardo Salvadori. La Procura Federale ha attuato il provvedimento sopraindicato in conseguenza del comportamento tenuto dal proprio tesserato in data 8 maggio, in occasione della Festa Provinciale Esordienti “Fair Play”, torneo disputato presso gli impianti sportivi della Società Castelfranco Stella Rossa. In detta occasione il Sig. Salvadori, nei cui confronti è stato avviato, stante la qualifica rivestita, autonomo procedimento innanzi la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, ha pronunciato frase scurrile e tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti di un Dirigente Federale, comportamento che non può essere consentito ad alcun tesserato ed in particolare all’allenatore di squadre giovanili. In conseguenza dell’addebito mosso al Salvadori, la Società di appartenenza viene chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva in virtù della applicazione degli art. 4/2 e 5/2 del C.G.S.. Il Presidente precisa ancora che la Società ha, tempestivamente, depositato memoria di difesa a questa Commissione, senza che ne risulti l’invio anche alla Procura Federale. In detto atto la Società critica la circostanza che un episodio di così basso profilo abbia determinato l’intervento della Procura Federale, che dovrebbe occuparsi di ben altre cose, e che avrebbe potuto essere conclusa con un minimo di buon senso. Porge le scuse alla Federazione per il comportamento del tesserato e ritiene di essere indenne da ogni responsabilità. Conclude chiedendo “…l’applicazione di un provvedimento equo e di nessuna onerosità per la Società” Il Presidente della Commissione dà atto che, a seguito di rituale convocazione, sono presenti: - per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto;. - per la Società è presente il Sig. Giuliano Nardi, Dirigente, su delega del Presidente della Società. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - alla Società, in conseguenza della responsabilità oggettiva contestatale, l’ammenda di € 100,00 (cento) La Commissione, sospeso il dibattimento, riunita in Camera di Consiglio, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - alla Società Polisportiva Zambra della sanzione dell’ammenda di € 100,00(cento) DISPONE la chiusura del dibattimento.
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