COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 42/ P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Cutini Paolo, allenatore per la violazione dell’art. 1, c. 1 in relazione agli art. 19, c. 11/4 e 22 c. 8 del C.G.S. e dell’art. 35, c. 2 del Regolamento del Settore Tecnico. – Baracchi Alessandro, Vice Presidente, per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 3, c. 1 ed all’art. 22, c. 7, del C.G.S.; – Rossi Ranieri, Consigliere, per la medesima violazione; I soggetti deferiti sopraindicato sono tutti tesserati per l’U.S.D Monterchio. – U.S.D. Monterchio per la responsabilità di cui all’art. 4, c. 1 e 2 del C.G.S. conseguente alla condotta dei tesserati indicati in premessa.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 42/ P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Cutini Paolo, allenatore per la violazione dell’art. 1, c. 1 in relazione agli art. 19, c. 11/4 e 22 c. 8 del C.G.S. e dell’art. 35, c. 2 del Regolamento del Settore Tecnico. - Baracchi Alessandro, Vice Presidente, per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 3, c. 1 ed all’art. 22, c. 7, del C.G.S.; - Rossi Ranieri, Consigliere, per la medesima violazione; I soggetti deferiti sopraindicato sono tutti tesserati per l’U.S.D Monterchio. - U.S.D. Monterchio per la responsabilità di cui all’art. 4, c. 1 e 2 del C.G.S. conseguente alla condotta dei tesserati indicati in premessa. Il rinvio degli atti da parte del G.S.T.T. per quanto accaduto dopo il termine della gara Monterchiese – Capolona, disputatasi in Monterchi il 31.01.2010 e valida per il Campionato di II categoria, ha determinato la Procura Federale, previo l’esperimento di indagini, a disporre il presente deferimento scaturente dal rinvio degli atti effettuato dal G.S.T. Toscana in data 10 marzo dl corrente anno. L’arbitro della gara ha infatti segnalato sul proprio rapporto che dopo il termine della gara indicata, rientrato nello spogliatoio, udiva ad un tratto un colpo seguito da grida. L’arbitro aperta immediatamente la porta del proprio spogliatoio ha notato, sia pure tra i vapori delle docce, che nello spogliatoio della Società Capolona, la cui porta in quel momento era aperta, si trovavano calciatori della squadra avversaria (Monterchiese). Udiva nel contempo i dirigenti del Capolona invocare l’intervento della Misericordia di Monterchi che era stata già presente sul terreno di gioco. Successivamente alcuni dirigenti del Capolona lo avvertivano che l’allenatore della Monterchiese, Paolo Cutini, non iscritto nelle liste di gara, aveva aggredito l’allenatore del Capolona, venendo successivamente portato via dai propri calciatori al fine di calmarlo. L’arbitro ha diligentemente raccolto a verbale sia la conferma dell’episodio sottoscritta dai dirigenti del Capolona sia quella dei dirigenti della Soc. Monterchiese, Rossi e Baracchi, i quali escludono, ogni responsabilità a carico del Cutini con l’asserire che nessuno sarebbe potuto entrare nel recinto spogliatoi essendo il cancello di accesso chiuso con un lucchetto. Da parte propria il D.G. ha constatato che il Romani, l’allenatore del Capolona che sarebbe stato aggredito, dopo l’episodio, era“molto provato”. Con riferimento alle affermazioni dei dirigenti della Monterchiese conferma che il cancello è stato chiuso per tutta la durata della gara, non potendo peraltro escludere che qualcuno abbia consentito l’ingresso nel recinto di gioco ad estranei dopo la fine della gara. I fatti accertati vengono esposti in apertura di dibattimento dal Presidente della Commissione, il quale dà atto della presenza, a seguito di notifica dell’atto di convocazione, delle seguenti parti: - Avvocato Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale; - i deferiti: Paolo Cutini, Alessandro Baracchi, Ranieri Rossi nonché della Società U.S.D. Monterchiese tutti assistiti e rappresentati dall’Avvocato MauroMesseri e dall’Avvocato Paolo Turchini del Foro di Arezzo. Si dà atto che la difesa ha presentato, in data 2 luglio u.s., memoria di difesa. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio, previa dichiarazione dell’Avvocato Messeri con la C.U. N. 5 del 15/7/2010 – pag. 97 quale si afferma che la eventuale applicazione dell’art. 23 del C.G.S. non costituisce affermazione di colpevolezza da parte dei soggetti deferiti. Queste le ipotesi concordate che vengono sottoposte all’esame della Commissione; - all’allenatore Paolo Cutini Presidente deferito la inibizione fino al 15 novembre 2010, sanzione base mesi sei; - ai dirigenti della Società la inibizione per mesi due, sanzione base mesi tre; - alla Società, in conseguenza della responsabilità oggettiva contestatale, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) con sanzione base di € 800,00. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti, e rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - all’allenatore Paolo Cutini, Presidente deferito, la inibizione fino al 15 novembre 2010; - ai dirigenti della Società la inibizione per mesi due; - alla Società, in conseguenza della responsabilità oggettiva contestatale, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). DISPONE la chiusura del dibattimento.
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