COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 40/P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Biavati Pilade, Dirigente della Società A.S.D. Ricortola cui viene contestata la violazione dell’art. 5, commi 1, 4, 5 e 6, lett. b) e c) del C.G.S, – la Società A.S.D. Ricortola per la conseguente violazione degli art. 4, c. 2, e 5, c. 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 40/P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Biavati Pilade, Dirigente della Società A.S.D. Ricortola cui viene contestata la violazione dell’art. 5, commi 1, 4, 5 e 6, lett. b) e c) del C.G.S, - la Società A.S.D. Ricortola per la conseguente violazione degli art. 4, c. 2, e 5, c. 2, del C.G.S.. La denuncia inoltrata dalla delegazione Provinciale di Massa-Carrara al Presidente del C.R.T. e da questi alla Procura Federale evidenzia che il Dirigente, con qualifica di Segretario della A.S.D. Ricortola, Pilade Biavati, ha, una prima volta, nel corso di un telefonata ascoltata in viva voce da un terzo soggetto usato espressioni dal contenuto minaccioso nei confronti del Delegato Provinciale In una seconda occasione, ovvero nel corso di un’Assemblea provinciale delle Società, il Biaviati ha pronunciato frasi lesive della dignità del Presidente della delegazione Provinciale accusando, nel contempo, il Segretario di essere un mentitore. La Procura Federale, acquisite le dichiarazioni sia del Biaviati che del Presidente Magnani ha disposto il deferimento oggi in esame. Effettuate le convocazioni delle parti, attraverso rituali notifiche, risultano presenti: - la Procura Federale nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini; - il Dirigente Biavati assistito dall’avv. Nicola Bianchi del Foro di Massa - la Società A.S.D. Ricortola è rappresentata dal Presidente, sig. Giovanni Spallanzani, in proprio. Il Presidente del Collegio illustra i fatti che hanno determinato il deferimento, comunica che il Biavati ha depositato, in data 6 luglio una memoria, intempestiva, quindi invita il Sostituto Procuratore a concludere. L’avv. Stefanini ritiene ampiamente provato “per tabulas” il deferimento dato che gli episodi sono ben precisi e rientrano nelle violazioni di cui all’articolo 5 del C.G.S.. I due episodi sono chiari essendo il primo costituito da una telefonata ascoltata in viva voce dal Delegato Provinciale; il secondo da dichiarazioni verbali durante una assemblea pubblica il che integra, ancor di più, la violazione dell’articolo 5 citato. Conclude chiedendo la applicazione delle seguenti sanzioni: - al dirigente Pilade Biavati la inibizione per mesi nove (nove): - alla Società Ricortola l’ammenda di € 600,00 (seicento). Interviene l’Avvocato Bianchi in difesa del tesserato e chiede che venga acquisita la memoria depositata, se non vi è opposizione della Procura, rimettendosi comunque alle decisioni della Commissione. Sostiene che la responsabilità del Biavati è da considerarsi attenuata per i motivi che indica. Afferma innanzitutto il carattere scherzoso della telefonata, dato il richiamo alle missive di “Pino di Bacco”. Richiamando la lettera c dell’articolo 5 in esame, ritiene che i presunti provvedimenti a carico di Magnani, citati dal Biavati, vengono confermati dallo stesso Magnani allorché asserisce che due dei tre provvedimenti a suo carico sono stati già risolti. Anche per quanto riguarda l’episodio Mazzini, dichiara che il colloquio concernente lo specifico incarico affidato era privo di intenzionalità lesiva, trattandosi di un colloquio assolutamente privato; d’altra parte il Magnani ne conferma, indirettamente, l’esistenza affermando che l’incarico è stato oggettivamente assegnato nell’ambito della regione ma in ordine al quale egli non ha operato alcun intervento. In ordine all’ultima contestazione rivolta al Biavati, circa l’aver tacciato di bugiardo il Delegato Provinciale, afferma che tale espressione è stata pronunciata in risposta all’offesa, ricevuta nella stessa sede dal Magnani, di essere un traditore. Quanto sopra costituisce esimente o quantomeno attenuante. Chiede il proscioglimento e comunque si rimette alla Commissione al fine di ottenere una riduzione della sanzione proposta. La C.D. nel passare a decisione ritiene le testimonianze acquisite in sede istruttoria più che sufficienti ad affermare la responsabilità del Biavati, le cui dichiarazioni a difesa danno conferma indiretta dell’accaduto pur tentando di sminuirne la portata. La memoria depositata, che la Commissione ha ritenuto di esaminare, nella sua estenuante prolissità, è ripetitiva e non apporta comunque alcun elemento atto a porre in minimo dubbio la tesi accusatoria, costituendo più che altro uno sfogo personale a seguito di dissidi tra il dirigente di una Società e la Delegazione. Peraltro il documento prospetta ancora una volta la possibile assunzione di testi, mezzo istruttorio che non può essere ammesso in questa sede. A dimostrazione della mancanza di puntualità di quanto indicato nella memoria è da sottolineare anche la grossa inesattezza riportata per quanto riguarda il numero delle Società che hanno sottoscritto l’esposto, indicate in numero di sette, laddove le firme apposte sulla denuncia inoltrata risultano essere quattordici. Passando allo stretto merito della questione il Collegio osserva che di per sé già l’aver indicato in piena assemblea l’esistenza di tre procedimenti disciplinari a carico del Delegato integra la violazione dell’articolo 1 del C.G.S.. Anche l’affermazione: “ero a conoscenza della pratica riguardante la figlia di……”, che più persone hanno ascoltato e testimoniato con la sottoscrizione dell’esposto in sede di assemblea, è volta a porre in dubbio la correttezza del comportamento del Delegato provinciale. La violazione contestata è avvenuta, la colpevolezza del Biavati dimostrata e quindi il deferimento deve essere accolto. Risulta invece diversa la responsabilità della società A.S.D. Ricortola la quale, pur non avendo dato incarico espresso al Biavati, risponde oggettivamente del suo comportamento ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.. P.Q.M. la C.D. infligge al Dirigente Biavati Pilade la sanzione della inibizione per mesi nove. Ritiene equo sanzionare la società A.S.D. Ricortola con l’ammenda di euro 300,00 (trecento).
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