COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 41/P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Morelli Enzo, Presidente, – Bardini Carlo e Innocenti Marco, calciatori, – Andreoni Franco, dirigente, tutti tesserati per l’A.S.D. Arezzo Nord Circolo 92, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; – Società A.S.D. Arezzo Nord Circolo 92, per la violazione dell’art-4, comma 1 per quanto contestato al Presidente Morelli e della violazione dell’art. 4, comma 2 per i fatti addebitati agli altri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 41/P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Morelli Enzo, Presidente, - Bardini Carlo e Innocenti Marco, calciatori, - Andreoni Franco, dirigente, tutti tesserati per l’A.S.D. Arezzo Nord Circolo 92, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; - Società A.S.D. Arezzo Nord Circolo 92, per la violazione dell’art-4, comma 1 per quanto contestato al Presidente Morelli e della violazione dell’art. 4, comma 2 per i fatti addebitati agli altri tesserati. I fatti che riguardano il provvedimento n. 7034/875 del 23 aprile 2010 della Procura Federale sono relativi al comportamento tenuto dai tesserati sopra indicati in sede di reclamo proposto dalla Società qui deferita a seguito del provvedimento disciplinare assunto dal G.S.T di Arezzo con riferimento alla gara, disputata in data 13.12.2009, tra l’ASD Arezzo Nord Circolo 92 e l’ASD Castelfranco. Con la delibera assunta il G.S.T. di Arezzo, in applicazione dell’art. 3, c. 2, del C.G.S. squalificava il capitano della squadra dell’ASD Arezzo Nord non essendo stato identificato l’autore del gesto di violenza subito dall’arbitro della gara poco sopra indicata ( C.U. n. 21/2009). In data 17/12/2009 la Società instava il G.S. assumendo che autore del gesto lesivo nei confronti del D.G. era il dirigente Andreoni Franco del quale allegava dichiarazione sottoscritta di assunzione di responsabilità. Tale dichiarazione veniva smentita dal D.G. il quale confermava che alle sue spalle, nel momento in cui veniva colpito, si trovavano solo calciatori in tenuta di giuoco. La Società allora, con altra dichiarazione resa in data 28/12/2009, affermava che il vero colpevole era il portiere di riserva, Marco Innocenti. Anche in questo caso la dichiarazione era suffragata dalla conferma scritta dell’Innocenti. Il D.G. smentiva anche tale affermazione di responsabilità affermando che tra coloro che erano alle sue spalle, da lui visti nel girarsi subito dopo il gesto, vi erano solo calciatori in maglia bianca e nessun portiere. Ancora in data 14/01/2010 la Società indicava al G.S. quale colpevole il calciatore Carlo Bardini in ordine al quale il D.G., ancora una volta interpellato, assumeva di non poter escludere con certezza che chi lo aveva colpito fosse proprio tale calciatore. Il G.S. quindi provvedeva ad applicare il provvedimento sanzionatorio a detto calciatore (C.U. n. 27/2009), revocando quello assunto a carico del capitano della squadra. Provvedeva nel contempo a trasmettere gli atti alla Procura Federale. Avverso siffatto provvedimento ricorreva a questa C.D. la Società Arezzo Nord assumendo che. - il calciatore, del quale anche in questo caso allegava dichiarazione di colpevolezza, non è sicuro di avere compiuto il gesto violento nei confronti del D.G; - che non vi è certezza circa l’esecutore del gesto, né che il predetto fosse intenzionale o meno; - che il suo nominativo è stato indicato unicamente perché occorreva trovare un nome da indicare quale responsabile. Questa Commissione accoglieva il reclamo rinviando gli atti al G.S.T. di Arezzo “…. affinché cassi la sanzione inflitta al calciatore Bardini Carlo, con conseguente squalifica del calciatore Manenti Mirco, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del C.G.S.. Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza”. Così indicate le motivazioni che hanno indotto la Procura ad assumere il provvedimento in esame, il Presidente del Collegio nel dare inizio al dibattimento indica che, a seguito di formale convocazione, sono qui presenti. - la Procura Federale nella persona dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto; - i deferiti Morelli Enzo, Androni Franco, Innocenti Marco, Bardini Carlo, nonché la A.S.D. Arezzo Nord - Circolo 92, rappresentata dal Presidente. Tutti i soggetti deferiti sono assistiti e qui rappresentati dall’Avvocato Simone Petrini, del Foro di Firenze, il quale ha depositato, in data 1 luglio 2010, memoria di difesa. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. Sanzione base: �� Società Arezzo Nord, ammenda di € 900,00(novecento) �� Morelli Enzo, Presidente, inibizione per mesi 6 (sei); Androni Franco, Dirigente, la inibizione per mesi 4 (quattro); Innocenti Marco, calciatore, la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara; Butini Carlo, calciatore, la squalifica per 4 (quattro giornate di gara). Sanzione definita: Società Arezzo Nord, ammenda di € 600,00(seicento) Morelli Enzo, Presidente, inibizione per mesi 4 (quattro); Androni Franco, Dirigente, la inibizione per mesi 3 (tre); Innocenti Marco, calciatore, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara; Butini Carlo, calciatore, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - alla Società Arezzo Nord, ammenda di € 600,00(seicento) - al sig. Morelli Enzo, Presidente, inibizione per mesi 4 (quattro); - al Sig. Andreoni Franco, Dirigente, la inibizione per mesi 3 (tre); - al Sig. Innocenti Marco, calciatore, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara; - al Sig. Butini Carlo, calciatore, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara - DISPONE la chiusura del dibattimento.
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